Ordinanza n. 132/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità edilizia presentata il 7 febbraio 2025, formatosi il 7 luglio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di sanatoria edilizia, chiedendone la sospensione cautelare. Ha sostenuto che, dopo la comunicazione al Comune l'8 maggio 2026 della sanatoria paesaggistica, il Comune dovesse esaminare l'istanza edilizia, poiché l'autorizzazione paesaggistica è presupposta e autonoma rispetto al titolo edilizio. Ha inoltre invocato la doppia conformità urbanistica dell'immobile, documentata con relazione tecnica del 5 febbraio 2025. Nella valutazione cautelare il TAR ha richiamato il precedente giudicato secondo cui l'amministrazione conserva il potere di valutare l'accertamento di conformità anche per abusi derivanti dalla decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro sei mesi; ha altresì rilevato che la questione della carenza del titolo di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto è coperta dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia del silenzio-rigetto, ravvisando, nella sommaria cognizione propria della fase, un fumus favorevole: il potere comunale di valutare la sanatoria permane anche per abusi derivanti dalla decadenza del titolo edilizio; la questione del titolo di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto non può essere nuovamente sollevata, essendo coperta dal giudicato e dal decorso del termine di 18 mesi previsto per l'annullamento d'ufficio; inoltre, il ricorrente ha allegato elementi a sostegno della doppia conformità. La misura non comporta il riconoscimento della sanatoria: il Comune deve ancora accertare concretamente, con provvedimento formale, la doppia conformità urbanistica. Spese della fase cautelare non liquidate a carico del Comune; fissata l'udienza pubblica per il 10 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 36, commi 1 e 3, d.P.R. 380/2001
l’art. 36 DPR n. 380/2001 prevede la sanatoria per tutti gli abusi edilizi, conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria
L'accertamento di conformità può riguardare gli abusi edilizi che presentino la doppia conformità; il silenzio-rigetto sulla domanda è stato sospeso, ma la sussistenza concreta di tale requisito deve ancora essere verificata dal Comune con provvedimento formale.
art. 15 d.P.R. 380/2001
anche quelli, determinati dalla decadenza ex art. 15 DPR n. 380/2001 per la violazione del termine di 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione edilizia per l’inizio dei lavori
La decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro sei mesi non esclude, di per sé, la possibilità di valutare l'accertamento di conformità.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
il Comune non può più rilevare la carenza del titolo di Imprenditore Agricolo Professionale e/o Coltivatore Diretto, in quanto tale questione risulta coperta dal giudicato, per il decorso del termine di 18 mesi ex art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990
Nel caso concreto, la carenza del titolo di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto non può essere nuovamente dedotta dal Comune, poiché la questione è coperta dal giudicato e il termine di 18 mesi per l'annullamento d'ufficio è decorso.
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
l’autorizzazione paesaggistica costituisce un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire
L'autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio; il testo ne dà conto nel ricorso, ma non sviluppa una specifica statuizione cautelare autonoma su tale profilo.
art. 55 c.p.a.
Ritenuto che, nelle more, ricorrono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, mediante la sospensione dell’efficacia dell’impugnato silenzio rigetto
La tutela cautelare è accordata sospendendo l'efficacia del silenzio-rigetto impugnato, in attesa della decisione di merito.
Massime di principio
- La decadenza di un titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto non preclude, da sola, la valutazione di una domanda di accertamento di conformità: resta necessario verificare la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e della domanda.
- Quando una questione relativa ai presupposti del titolo edilizio è coperta dal giudicato e risulta decorso il termine di 18 mesi previsto per l'annullamento d'ufficio, l'amministrazione non può rimetterla in discussione nell'esame della successiva istanza di sanatoria.
- La sospensione cautelare del silenzio-rigetto su una domanda di sanatoria non equivale al rilascio della sanatoria: l'amministrazione conserva il dovere di accertare in concreto la doppia conformità e di concludere il procedimento con un provvedimento formale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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