Ordinanza n. 2022/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Quater Quater, che aveva accolto nei limiti indicati in motivazione il ricorso contro l’esito della procedura riservata
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 19782/2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la rilevanza, ai fini dell’ammissione o della partecipazione a una procedura riservata disciplinata dal D.M. n. 107/2023, della pendenza di giudizi alla data del 28 febbraio 2023. In particolare, l’appellata invocava la pendenza di un giudizio definito con sentenza del TAR n. 1315/2022, non appellata, nonché di un giudizio di revocazione, iscritto al n. 9438/2022, proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 395/2021. Il Ministero ha sostenuto, in sede cautelare, che tali giudizi non integrassero il presupposto previsto dall’art. 2 del D.M. n. 107/2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata. In sede di sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ravvisato il fumus boni iuris dell’appello, ritenendo che non risultasse pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio rilevante ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 107/2023. La sentenza del TAR n. 1315/2022 non risultava appellata e, pertanto, non appariva idonea a configurare una pendenza giudiziale. Anche il giudizio di revocazione non è stato ritenuto, allo stato, sufficiente, poiché la sentenza oggetto di revocazione era stata pronunciata in giudizi nei quali l’appellata non era parte ricorrente, ma soltanto interveniente. È stato inoltre considerato il periculum in mora, poiché l’esecuzione della sentenza avrebbe potuto produrre rilevanti effetti organizzativi e sostanziali sulla procedura riservata. La trattazione del merito è stata fissata per il 10 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La norma costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello e consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in presenza dei presupposti cautelari.
art. 2 D.M. n. 107/2023
Il requisito previsto dalla disposizione richiede la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, di un giudizio rilevante; in sede cautelare il Consiglio di Stato ha ritenuto non integrato tale presupposto né da un giudizio definito con sentenza non appellata né, allo stato, da un giudizio di revocazione relativo a una controversia nella quale l’interessata era interveniente e non ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione di una disciplina che richieda la pendenza di un giudizio a una determinata data, non è sufficiente che il giudizio sia stato già definito con sentenza non appellata: la definizione del giudizio esclude, in linea di principio, la sua pendenza alla data rilevante.
- La pendenza di un giudizio di revocazione non integra necessariamente il requisito della pendenza di un giudizio rilevante quando la sentenza oggetto di revocazione sia stata resa in un processo nel quale il soggetto interessato non era parte ricorrente, ma soltanto interveniente; la rilevanza del giudizio deve essere verificata in rapporto alla posizione processuale concretamente rivestita.
- In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può essere riconosciuto sulla base di un primo sommario esame dell’interpretazione della disciplina applicabile, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
- L’esecuzione di una sentenza può essere sospesa quando sia suscettibile di produrre effetti organizzativi e sostanziali rilevanti su una procedura amministrativa riservata, integrando il periculum in mora.
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