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Ordinanza

Ordinanza n. 2640/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi della Calabria - sede Cosenza nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 4 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 4 della prova di Fisica del secondo appello, palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 4 di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 4 della prova di Fisica del secondo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 4 della prova di Fisica del secondo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali, il quesito n. 4 di Fisica del secondo appello e gli atti relativi alla correzione e formazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali disciplinanti l'accesso e la formazione della graduatoria, il bando universitario, la prova di ammissione e gli atti di predisposizione, somministrazione e correzione dei quesiti. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dei criteri introdotti dal D.M. n. 1115/2025, la violazione della par condicio e dell'anonimato per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector, l'erroneità o fuorvianza del quesito n. 4 di Fisica del secondo appello, l'illegittimità della mancata valorizzazione delle insufficienze e della mancata redistribuzione dei posti residui, nonché la violazione del d.lgs. n. 71/2025, l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale della disciplina che esclude, in prima applicazione, le università non statali legalmente riconosciute e i corsi in lingua inglese. Il ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stato inserito in graduatoria proprio in forza della disciplina sopravvenuta, senza conseguire una posizione utile per l'immatricolazione. Ha inoltre chiesto la sospensione degli atti e l'ammissione con riserva in sovrannumero.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. Ha ritenuto, in via sommaria, legittimo il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, fondato su sezioni della graduatoria e bonus di fascia, perché mantiene preferiti i candidati con tre sufficienze conseguite secondo le regole originarie e colloca progressivamente gli altri in base alla distanza da tale modello. La valorizzazione dei voti rifiutati solo in caso di esito negativo del secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Le censure contro la disciplina sopravvenuta sono state ritenute anche carenti di interesse, poiché la sua caducazione avrebbe escluso il ricorrente dalla graduatoria, senza possibilità di applicarne selettivamente i soli effetti favorevoli. La doglianza sul quesito di Fisica è stata ritenuta priva di sufficiente fumus: le due risposte asseritamente coincidenti costituivano una duplicazione della medesima risposta corretta, non un'ambiguità idonea a neutralizzare il quesito; il mancato punteggio dipendeva quindi dalla risposta errata del candidato. Anche le censure sul calcolo dei punteggi, sulla mancata redistribuzione dei posti residui, sull'anonimato, sull'eccesso di delega e sui profili di illegittimità costituzionale non sono state ritenute fondatamente prospettate nella fase cautelare. Il TAR ha escluso una violazione dell'anonimato in assenza di elementi concreti di possibile condizionamento della correzione, considerata la raccolta sigillata degli elaborati, la correzione informatizzata e il successivo abbinamento tra codici e identità. Ha tuttavia disposto un approfondimento istruttorio sui profili di trasparenza della correzione, ordinando al Ministero, al CINECA e alle università intimate di fornire entro 40 giorni chiarimenti documentati sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri valutativi e sui verbali. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria, entro 20 giorni, con deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Ha condannato il ricorrente al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato e ha compensato le spese con le due università che avevano svolto attività difensiva limitata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente; il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l'istanza.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria ai numerosi controinteressati risulta sommamente difficile.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, con necessità di indicare i destinatari e garantire l'effettività del contraddittorio.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce la normativa primaria della riforma dell'accesso ai corsi di Medicina; rimette alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria e il completamento dei crediti del semestre filtro.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede l'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata né rilevante la questione di costituzionalità prospettata.

  • legge delega n. 26/2025

    La delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a ogni tipologia di corso e ateneo; la disciplina graduale è stata ritenuta compatibile con l'ampia discrezionalità del legislatore delegato.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, in sede cautelare, l'eccesso di delega, ritenendo che l'applicazione graduale della riforma rientrasse nella delega conferita.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive e organizzative e non arbitraria.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione del ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata; il sistema di graduatoria non è apparso manifestamente irragionevole nella sommaria fase cautelare.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Disciplina originariamente l'accesso ai corsi e subordinava l'inserimento nella graduatoria al conseguimento della sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.

  • D.M. n. 454 del 16 luglio 2025

    Disciplina i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie.

  • D.M. n. 600 del 7 agosto 2025

    Definisce i posti disponibili per i corsi interessati, nei limiti rilevanti per la procedura impugnata.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce il sistema sopravvenuto di graduatoria articolato in sezioni e fasce, consente l'inserimento anche con meno di tre sufficienze e attribuisce bonus di fascia; il TAR lo ha ritenuto non manifestamente irragionevole né sproporzionato.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. 104/2010

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • In una procedura di accesso programmato articolata in più sezioni della graduatoria, l'amministrazione può differenziare la posizione dei candidati mediante fasce e bonus, purché il sistema preservi la priorità di coloro che hanno soddisfatto le condizioni originariamente previste e ordini progressivamente gli altri in base alla maggiore o minore distanza da tali condizioni.
  • La contestazione della disciplina sopravvenuta è priva di interesse concreto e attuale quando il ricorrente è stato inserito nella graduatoria proprio grazie a tale disciplina e la sua caducazione comporterebbe l'esclusione dalla procedura; non è ammissibile pretendere simultaneamente i benefici della disciplina e la sua eliminazione.
  • La duplicazione materiale di due opzioni identiche, entrambe scientificamente corrette, non rende di per sé ambiguo o fuorviante un quesito a risposta multipla e non impone la neutralizzazione della domanda, se la duplicazione non altera la possibilità di individuare la soluzione corretta né la funzione selettiva della prova.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede una compromissione non meramente formale e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; la mera possibilità astratta che alcuni operatori conoscano codici identificativi non è sufficiente quando gli elaborati sono sigillati, corretti informaticamente e abbinati alle identità solo dopo la correzione.
  • Nelle procedure selettive universitarie, la scelta di concludere in tempi contenuti gli scorrimenti può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando il nuovo modello preveda che gli studenti siano già impegnati nelle attività didattiche del secondo semestre e i posti residui possano essere destinati ad altre esigenze coerenti con la programmazione universitaria.
  • Quando le censure sulla trasparenza della correzione e sul funzionamento del sistema informatico non possono essere valutate adeguatamente nella fase cautelare, il giudice può rigettare la sospensione e disporre contestualmente chiarimenti istruttori documentati a carico dell'amministrazione e degli altri soggetti coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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