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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2242

Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2242 della Commissione del 16 dicembre 2019 che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R2242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua il quadro europeo per EU-SILC fissando regole tecniche dettagliate su definizioni, popolazioni di riferimento, campione, follow-up longitudinale, imputazione, ponderazione, formati di trasmissione e relazioni di qualità. La disciplina è molto analitica e copre sia le variabili di reddito sia le dimensioni sociali, abitative, educative, sanitarie e di deprivazione materiale. L’obiettivo è assicurare comparabilità, attendibilità e trasparenza dei dati statistici trasmessi dagli Stati membri a Eurostat.

Specifica gli aspetti tecnici dei dati, i formati di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’indagine EU-SILC sul reddito e le condizioni di vita.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell’ambito della raccolta, compilazione e trasmissione a Eurostat dei dati statistici dell’indagine campionaria EU-SILC sul reddito e sulle condizioni di vita, ai sensi del regolamento (UE) 2019/1700. Riguarda sia i microdati familiari e personali sia i metadati e le relazioni sulla qualità, con disciplina del panel longitudinale e delle tornate successive; include anche il caso del modello a rispondente selezionato, ma solo per gli Stati membri che lo utilizzavano già prima del 19 gennaio 2020. Sono previste limitate esclusioni territoriali: piccole parti del territorio nazionale fino al 2 % della popolazione e, in alternativa ma non cumulativamente, i dipartimenti e territori d’oltremare francesi.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2242: specifiche tecniche EU-SILC

Il regolamento dà attuazione tecnica al regolamento (UE) 2019/1700 per l’indagine EU-SILC, ossia l’indagine campionaria europea sul reddito e sulle condizioni di vita. La finalità è uniformare contenuti, definizioni, formati di scambio e standard di qualità, così da garantire comparabilità tra Stati membri e utilizzabilità dei dati per il semestre europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e le altre politiche sociali dell’Unione.

Oggetto e impianto generale

L’atto disciplina tre profili principali: il set informativo da raccogliere, i formati tecnici per trasmettere i microdati a Eurostat e il contenuto delle relazioni sulla qualità. La struttura è fortemente prescrittiva e si estende sia ai dati trasversali sia a quelli longitudinali, con regole dettagliate su famiglia, persona, identificazione univoca, campionamento, pesi, non risposta e procedure di follow-up.

Ambito soggettivo e territoriale

L’ambito riguarda gli Stati membri che partecipano a EU-SILC e trasmettono dati alla Commissione (Eurostat). La popolazione di riferimento è costituita dalle famiglie e da tutte le persone che ne fanno parte nel territorio dello Stato membro. Sono disciplinati anche i coresidenti e i componenti precedenti della famiglia, oltre ai casi di persone che cambiano residenza, si trasferiscono all’estero o escono dal campo dell’indagine.

Definizioni operative e struttura del panel

L’articolo 2 definisce nozioni essenziali: periodo di rilevazione sul campo, periodo di riferimento, dati trasversali e longitudinali, persona campione, famiglia campione, modello a rispondente selezionato, scissione/fusione della famiglia, tornata e panel. Tali definizioni servono a gestire la continuità osservativa delle unità e a distinguere le situazioni in cui la stessa persona/famiglia va seguita nel tempo, anche in caso di cambiamenti di composizione o di indirizzo.

Campione, sostituzioni ed esclusioni territoriali

Il regolamento consente sostituzioni controllate solo nel primo anno di ciascun panel, e soltanto se il tasso di risposta scende sotto il 60 % e ricorrono specifiche cause di mancato contatto o rifiuto. Il set dei sostituti deve essere definito prima della rilevazione e le sostituzioni devono essere altamente controllate e basate su unità simili a quelle sostituite. Sono inoltre ammesse esclusioni geografiche limitate: piccole parti del territorio nazionale non oltre il 2 % della popolazione nazionale, oppure i dipartimenti e territori d’oltremare francesi, ma non entrambe contemporaneamente.

Raccolta dei dati, rispondenti e metodi di intervista

Le informazioni a livello familiare e personale devono essere rilevate o compilate per tutti i componenti della famiglia, incluse le persone campione e i coresidenti. Nel modello a rispondente selezionato le interviste individuali sono limitate ai soggetti selezionati di età pari o superiore a 16 anni. Gli Stati membri devono effettuare almeno tre tentativi di contatto prima di considerare una mancata risposta, salvo casi che rendano impossibile la visita o la mettano a rischio. L’uso di interviste indirette è ammesso solo in via eccezionale e va ridotto al minimo, soprattutto per le variabili di reddito personale e per le informazioni richieste su almeno un componente familiare di 16 anni o più.

Regole sul seguito e uscita dal campo di indagine

Il panel segue per tutta la sua durata le persone campione, i coresidenti e le famiglie campione secondo regole precise. Chi si trasferisce in un’altra famiglia nel territorio nazionale viene seguito nella nuova località; chi è temporaneamente assente ma ancora componente della famiglia resta incluso; chi si trasferisce all’estero o in convivenza è escluso. I coresidenti sono seguiti solo se vivono in una famiglia che comprende almeno una persona campione. Una famiglia campione cessa di essere osservata, tra l’altro, se l’indirizzo non è localizzabile, non è residenziale, la famiglia è dispersa o vi è rifiuto di cooperare, oppure se in specifiche ipotesi non viene contattata nel primo anno o in due anni consecutivi.

Formati di trasmissione e metadati

I dati devono essere trasmessi elettronicamente, in forma di file di microdati e con pesi adeguati, usando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici tramite il punto unico di accesso. Ogni anno vanno inviati tutti i sottocampioni del disegno di rotazione dell’anno di riferimento, con trasmissione congiunta. Devono inoltre essere forniti i metadati necessari a fini di microsimulazione e le informazioni sulla qualità richieste dall’allegato IV.

Struttura delle relazioni sulla qualità

L’allegato IV richiede una relazione molto ampia: disegno di campionamento, dimensione del campione per gruppo di rotazione, ponderazioni, sostituzioni, descrizione delle unità di campionamento, fonti non survey, procedure di rilevazione, imputazione e correzione, errori di campionamento e di misura, non risposta totale e parziale, procedure di follow-up, revisione dei dati, coerenza con HBS e conti nazionali, coerenza interna e onere per i rispondenti. Per le variabili reddituali vanno indicati, per ogni tornata, anche media, numerosità e errori standard a livello nazionale e regionale NUTS 2, oltre alla distribuzione delle forme di dato e dei tipi di intervista.

Classificazione del reddito e formule di calcolo

L’allegato I costituisce il nucleo sostanziale dell’atto. Il regolamento definisce in modo analitico il reddito da lavoro dipendente, il reddito da lavoro autonomo, il reddito da capitale, le prestazioni sociali, i trasferimenti intrafamiliari, le imposte e i contributi sociali, nonché le voci escluse dal reddito. Sono disciplinati sia gli importi lordi sia quelli netti, con riferimento alle variabili codificate (ad esempio PY010G, PY050G, PY090G, PY100G, HY040G, HY050G, HY080G, HY090G, HY120G, HY130G, HY140G). Il reddito familiare lordo totale (HY010) e il reddito disponibile totale (HY020) sono calcolati sommando le componenti individuali e familiari e, per HY020, sottraendo imposte e trasferimenti versati. Sono poi previsti indicatori ulteriori, come HY022 e HY023, per escludere specifiche prestazioni sociali dal reddito disponibile.

Componenti del reddito da lavoro e di pensione

Il reddito da lavoro dipendente comprende la componente monetaria e quasi monetaria, quella non monetaria e i contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro. Il regolamento dettaglia inclusioni ed esclusioni, ad esempio per auto aziendale, pasti, alloggio, mance, premi, straordinari, trattamenti di fine rapporto e rimborso spese. Il reddito da lavoro autonomo comprende profitti o perdite monetari e il valore dei beni destinati all’autoconsumo; per i profitti si indicano anche le regole di calcolo e di aggiornamento al periodo di riferimento. Le pensioni da piani individuali privati, non rientranti in SESPROS, sono trattate separatamente dai regimi obbligatori.

Prestazioni sociali e loro sottoarticolazioni

Le prestazioni sociali sono trasferimenti correnti in denaro destinati ad alleviare oneri per specifici rischi o bisogni e sono classificate, tra l’altro, in indennità familiari, sussidi abitativi, disoccupazione, vecchiaia, superstiti, malattia, invalidità, istruzione e esclusione sociale. L’allegato precisa per ciascuna voce cosa è incluso e cosa è escluso, distinguendo inoltre tra prestazioni contributive e non contributive e tra prestazioni condizionate o non condizionate al reddito. Sono previste ulteriori sottovoci statistiche per molte di queste categorie, con codici distinti per le diverse combinazioni normative.

Voci abitative, fiscali e altri trasferimenti

Tra le altre componenti rilevanti figurano il reddito da locazione di beni o terreni, gli interessi su mutui ipotecari, i trasferimenti intrafamiliari regolari di contante ricevuti e versati, gli assegni alimentari, il reddito percepito da minori di 16 anni, le imposte sul reddito e i contributi sociali, le imposte correnti sul patrimonio e i rimborsi/entrate per conguagli fiscali. Il regolamento chiarisce anche che alcuni oneri o benefici devono essere esclusi o riclassificati, ad esempio le imposte riferite a beni produttivi delle imprese o i trasferimenti in conto capitale.

Dimensioni non reddituali: salute, lavoro, istruzione, deprivazione e abitazione

L’allegato II copre un ampio ventaglio di variabili non reddituali: composizione familiare, demografia, cittadinanza e migrazione, durata di permanenza nel paese, salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria, condizione lavorativa, professione, ore di lavoro, istruzione, qualità della vita, deprivazione materiale, deprivazione relativa dei minori, caratteristiche dell’abitazione, costi abitativi, arretrati di pagamento e assistenza all’infanzia. Per ciascuna variabile sono indicati le modalità di risposta, il tipo di unità statistica, la fonte ammessa e il periodo di riferimento.

Identificazione delle unità e controllo della comparabilità

L’allegato III disciplina in dettaglio la costruzione dell’ID familiare e dell’ID personale. L’identificativo familiare è composto dal numero famiglia e dal numero di split; quello personale dall’identificativo familiare e dal numero personale. Le regole garantiscono che l’identificativo resti stabile nel panel e che la scissione o fusione di famiglie non comprometta la tracciabilità longitudinale. Tale impostazione è essenziale per la comparabilità dei dati e per la ricostruzione dei percorsi individuali e familiari nel tempo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 delimita l’atto alla specificazione degli aspetti tecnici del set di dati, dei formati tecnici di trasmissione a Eurostat e delle modalità/contenuti delle relazioni sulla qualità. L’articolo 2 contiene le definizioni essenziali per l’architettura EU-SILC, tra cui periodo di rilevazione, periodo di riferimento, dati trasversali e longitudinali, persona e famiglia campione, modello a rispondente selezionato, scissione/fusione familiare, panel e tornata.

Concetti statistici, unità di osservazione e regole sui rispondenti

Gli Stati membri devono applicare i concetti statistici dell’allegato I e le caratteristiche tecniche delle variabili dell’allegato II. È stabilito che i dati di famiglie e persone siano collegabili per l’intera durata del panel; la popolazione di riferimento comprende famiglie e tutte le persone che ne fanno parte nel territorio dello Stato membro. Sono previsti obblighi specifici su rilevazione/compilazione, inclusione dei coresidenti e delle persone campione, tentativi minimi di contatto, limitazione delle interviste indirette e identificazione dettagliata nell’allegato III.

Periodi di riferimento e caratteristiche del campione

Il periodo di riferimento del reddito è di 12 mesi, ad esempio l’anno civile o l’esercizio fiscale precedente; per le variabili non reddituali valgono i periodi indicati nell’allegato II. Il modello a rispondente selezionato può essere mantenuto solo dagli Stati membri che lo avevano già utilizzato prima del 19 gennaio 2020. Le sostituzioni controllate sono ammesse solo nel primo anno del panel e solo se il tasso di risposta scende sotto il 60 % e ricorrono specifiche cause di mancato contatto o di non completamento dell’intervista.

Seguimento longitudinale ed esclusioni dal panel

L’articolo 8 disciplina il follow-up di persone campione, coresidenti e famiglie campione lungo l’intera durata del panel. Prevede il seguito delle persone che cambiano indirizzo nel territorio nazionale e dei coresidenti che vivono in famiglie contenenti almeno una persona campione, nonché l’esclusione di chi si trasferisce all’estero, in convivenza o non fa più parte della famiglia. Sono inoltre previste le condizioni di esclusione della famiglia campione dal panel, ad esempio impossibilità di localizzare l’indirizzo, indirizzo non residenziale, famiglia dispersa, rifiuto di cooperare o mancato contatto in casi specifici.

Imputazione, modellizzazione, ponderazione e stima

L’articolo 9 prevede l’uso di imputazione, modellizzazione e ponderazione secondo necessità. In caso di non risposta o di dati mancanti sulle variabili di reddito si devono usare metodi statistici adeguati, con preferenza per tecniche che preservino variazione, correlazioni e struttura della distribuzione congiunta; sono indicati criteri specifici per derivare variabili lorde/nette e per stimare il reddito familiare totale in caso di non risposta individuale.

Trasmissione elettronica dei dati e metadati

L’articolo 10 impone la trasmissione elettronica dei microdati conformi all’allegato II, comprensivi dei pesi adeguati, tramite il formato comune di scambio di dati e metadati statistici e il punto unico di accesso. Ogni anno vanno trasmessi tutti i sottocampioni del disegno di rotazione dell’anno in questione. Devono inoltre essere forniti i metadati necessari a fini di microsimulazione, nel rispetto delle specificità nazionali.

Relazioni sulla qualità

L’articolo 11 rinvia all’allegato IV per criteri di valutazione della qualità e contenuto dettagliato della relazione. Gli Stati membri devono trasmettere i metadati di riferimento relativi alla qualità tramite il formato comune e il punto unico di accesso. L’allegato IV richiede informazioni su disegno di campionamento, fonti diverse dalle indagini, rilevazione, imputazione, errori di campionamento, non risposta, errori di trattamento, revisione, coerenza e onere per i rispondenti.

Set di dati e classificazioni del reddito

L’allegato I definisce in modo analitico le componenti del reddito lordo, netto, disponibile e disponibile equivalente, oltre ad altre voci non considerate reddito. Include redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, prestazioni sociali, trasferimenti intrafamiliari, imposte e contributi, nonché le formule di calcolo di HY010, HY020, HY022 e HY023. L’allegato collega inoltre i concetti di equivalenza alla scala OCSE modificata.

Caratteristiche tecniche delle variabili

L’allegato II elenca per ciascuna variabile identificativo, nome, modalità, unità statistica, fonte/modalità di rilevazione e periodo di riferimento, coprendo dati di rilevazione, identificazione, pesi, intervista, demografia, migrazione, famiglia, salute, lavoro, istruzione, qualità della vita, deprivazione, abitazione, assistenza all’infanzia e redditi/pagamenti. Sono previsti flag per indicare origine del dato, imputazione, non applicabilità e altre condizioni tecniche.

Identificazione di famiglie e persone

L’allegato III stabilisce la struttura degli ID familiari e personali, composti da numero famiglia, numero di split e numero personale. Gli ID devono essere univoci, non contenere informazioni identificative dirette e restare stabili lungo il panel; in caso di scissione o fusione di famiglie sono previste regole specifiche di conservazione e riassegnazione.

Contenuto minimo della relazione sulla qualità

L’allegato IV richiede una descrizione dettagliata del disegno di campionamento, dei pesi, delle sostituzioni, delle fonti amministrative, delle procedure di rilevazione e imputazione, degli errori di campionamento e di misura, delle non risposte totale e parziale, dei controlli e delle correzioni, del follow-up longitudinale, delle revisioni, della coerenza con HBS e conti nazionali e del costo/onere per i rispondenti.

Come è indicizzato

Materiestatisticheraccolta datireddito e condizioni di vitaqualità statisticatrasmissione di dati a eurostat

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