Regolamento (UE) 2023/1711
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1711 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato del prodotto di fermentazione dell’Aspergillus oryzae NRRL 458 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e che abroga il regolamento (CE) n. 537/2007 (titolare dell’autorizzazione: Biozyme Incorporated) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l'autorizzazione di un additivo per mangimi a base di prodotto di fermentazione di Aspergillus oryzae NRRL 458 per l'impiego nelle vacche da latte, sulla base della valutazione EFSA che conferma la sicurezza alle condizioni d'uso autorizzate. Contestualmente aggiorna alcune specifiche analitiche e tecniche dell'additivo, impone misure di protezione per gli utilizzatori e abroga il precedente regolamento autorizzativo del 2007. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per consentire l'esaurimento delle scorte prodotte ed ეტichettate secondo la disciplina previgente.
Rinnovo dell'autorizzazione del preparato del prodotto di fermentazione dell'Aspergillus oryzae NRRL 458 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte, con abrogazione del precedente regime autorizzativo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell'autorizzazione e, in concreto, alla produzione, etichettatura, immissione sul mercato e utilizzo del preparato del prodotto di fermentazione dell'Aspergillus oryzae NRRL 458, classificato come additivo zootecnico del gruppo funzionale dei promotori della digestione. L'autorizzazione riguarda esclusivamente le vacche da latte e le condizioni tecniche fissate nell'allegato; restano inoltre rilevanti le misure di protezione per gli utilizzatori e le norme generali dell'Unione in materia di sicurezza dei lavoratori. Sono previste esclusioni solo in via indiretta, nel senso che il regolamento non disciplina altri animali né altri impieghi dell'additivo oltre quelli autorizzati.
Rinnovo dell'autorizzazione del preparato del prodotto di fermentazione dell'Aspergillus oryzae NRRL 458 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte
Il regolamento rinnova, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'autorizzazione di un additivo zootecnico utilizzato come promotore della digestione nelle vacche da latte. La Commissione prende atto del parere EFSA secondo cui il prodotto continua a essere sicuro per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d'uso già autorizzate, e introduce al contempo aggiornamenti tecnici e misure di protezione per gli utilizzatori.
Contesto normativo e presupposti del rinnovo
L'atto si fonda sull'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi. Il regolamento richiama la precedente autorizzazione decennale rilasciata dal regolamento (CE) n. 537/2007 e la domanda di rinnovo presentata ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, corredata della documentazione richiesta. La Commissione evidenzia che l'EFSA, nel parere del 10 novembre 2021 richiamante quello del 28 gennaio 2020, ha ritenuto il preparato sicuro alle condizioni d'impiego autorizzate e ha segnalato il potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie.
Ambito materiale e soggetti interessati
L'autorizzazione riguarda il preparato del prodotto di fermentazione dell'Aspergillus oryzae NRRL 458, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L'impiego autorizzato è limitato alle vacche da latte. Sono coinvolti il titolare dell'autorizzazione, Biozyme Incorporated, gli operatori del settore dei mangimi e, in generale, i soggetti che producono, etichettano, commercializzano o utilizzano il prodotto, le premiscele e i mangimi che lo contengono.
Caratteristiche del prodotto e condizioni tecniche
L'allegato descrive l'additivo come un preparato in forma solida composto da prodotto di fermentazione dell'Aspergillus oryzae NRRL 458 al 4-5% e crusca di frumento al 94-95%. La sostanza attiva comprende endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) con attività minima di 14,5 mU/g e alfa-amilasi (EC 3.2.1.1) con attività minima di 20 mIU/g. Sono indicati i metodi di analisi: un metodo colorimetrico basato su CellG5 per l'endo-1,4-beta-glucanasi e un metodo colorimetrico DNS basato su fecola di patate per l'alfa-amilasi.
Obblighi di uso, etichettatura e protezione degli utilizzatori
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. La dose raccomandata nella razione giornaliera è pari a 3-5 g per vacca al giorno. Sul piano della prevenzione del rischio, gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per proteggere gli utilizzatori; se tali misure non sono sufficienti a eliminare il rischio, è imposto l'uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
Misure transitorie e continuità commerciale
Per evitare interruzioni immediate del mercato, il regolamento consente la commercializzazione e l'utilizzo fino a esaurimento scorte di: (i) preparato e premiscele prodotti ed etichettati prima del 28 marzo 2024 secondo le regole previgenti; (ii) mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 28 settembre 2024 secondo le norme applicabili prima del 28 settembre 2023. La disciplina transitoria risponde all'assenza di motivi di sicurezza tali da richiedere un'applicazione immediata delle nuove condizioni.
Entrata in vigore e abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Con il rinnovo dell'autorizzazione viene abrogato il regolamento (CE) n. 537/2007, che costituiva la base normativa del precedente regime autorizzatorio per lo stesso additivo.
Disposizioni principali
Rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione del preparato del prodotto di fermentazione dell'Aspergillus oryzae NRRL 458, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, è rinnovata alle condizioni indicate nell'allegato. L'additivo è autorizzato per vacche da latte, con tenore minimo e massimo nel mangime completo fissati rispettivamente in 85 e 300 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Abrogazione del precedente atto di autorizzazione
Il regolamento (CE) n. 537/2007 è abrogato a seguito del rinnovo dell'autorizzazione.
Condizioni tecniche e composizione dell'additivo
L'allegato descrive il preparato come composto da prodotto di fermentazione dell'Aspergillus oryzae NRRL 458 (4-5%) e crusca di frumento (94-95%), in forma solida. La sostanza attiva è caratterizzata da endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) con attività minima di 14,5 mU/g e alfa-amilasi (EC 3.2.1.1) con attività minima di 20 mIU/g. Sono indicati anche i metodi di analisi per la quantificazione delle due attività enzimatiche nell'additivo.
Obblighi di etichettatura e istruzioni d'uso
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, deve essere riportata la dose raccomandata: il quantitativo di additivo nella razione giornaliera deve essere di 3-5 g/vacca/giorno.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
Valutazione scientifica e sicurezza
La Commissione si fonda sui pareri EFSA del 10 novembre 2021 e del 28 gennaio 2020, dai quali risulta che il preparato continua a essere sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l'ambiente alle condizioni d'uso autorizzate. L'EFSA lo considera potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e non ritiene necessaria una nuova valutazione dell'efficacia nel contesto del rinnovo.
Disposizioni transitorie
Il preparato e le premiscele contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 28 marzo 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 28 settembre 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 28 settembre 2024 secondo la disciplina previgente, possono anch'essi restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è adottato il 7 settembre 2023 e reca applicazione transitoria con date di riferimento 28 settembre 2023, 28 marzo 2024, 28 settembre 2024 e fine autorizzazione al 28 settembre 2033.
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