Sentenza n. 513/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera -OMISSIS- della Giunta del Comune di Cordenons con la quale, in riferimento all’opera catastalmente identificata al Foglio-OMISSIS- del Comune stesso, è stato disposto “di confermare la prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia e alle disposizioni in materia paesaggistica”; - e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che, preso atto del contrasto dell’immobile con la disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica, ha confermato la prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della conformità del territorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione relativa a un capannone realizzato in zona di interesse agricolo sulla base della concessione edilizia del 4 aprile 1991, contestando: l’incompetenza della Giunta, poiché la decisione sull’eventuale mantenimento dell’opera sarebbe spettata al Consiglio comunale; il difetto di motivazione, per il generico rinvio ad atti d’ufficio non individuati; l’eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione, perché sarebbe mancata la comparazione degli interessi prevista dall’art. 38 d.P.R. 380/2001 e la ricerca della soluzione meno gravosa per l’interesse privato. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, sostenendo che, per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’immobile era stato acquisito al proprio patrimonio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire, senza decidere nel merito le censure di incompetenza, difetto di motivazione e sproporzione. Ha ricostruito che l’ordine di demolizione integrale del 16 ottobre 2014 era stato confermato in sede giurisdizionale e che, dopo la rinnovazione del termine di 90 giorni nel 2017 e l’accertamento dell’inottemperanza nel 2018, il Comune aveva acquisito il bene al proprio patrimonio, con trascrizione nel 2020. La deliberazione impugnata è stata qualificata come mera presa d’atto e conferma della regola della demolizione, non produttiva, allo stato, di effetti lesivi nella sfera dei ricorrenti: non risultava adottata l’ordinanza dirigenziale di demolizione dell’immobile ormai comunale, né avviato il relativo procedimento. L’annullamento della sola deliberazione non avrebbe quindi procurato ai ricorrenti un’utilità concreta e attuale. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione
L’acquisizione comunale ha natura dichiarativa: in caso di inottemperanza, la proprietà del bene si trasferisce ipso iure alla scadenza del termine di 90 giorni, mentre il successivo atto ne dà atto.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso
La demolizione dell’opera acquisita al patrimonio comunale costituisce la regola e viene disposta con ordinanza dirigenziale; il mantenimento dell’immobile è una deroga rimessa alla deliberazione del Consiglio comunale, nei presupposti stabiliti dalla legge.
art. 100 c.p.c.
l’interesse a ricorrere, caratterizzato dalla “prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato”
L’azione richiede la prospettazione di una lesione concreta e attuale e di un’utilità effettiva conseguibile con l’annullamento; tali condizioni mancano quando l’atto impugnato è privo, allo stato, di effetti lesivi e il suo annullamento non modifica la posizione del ricorrente.
art. 39 c.p.a.
applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.
La disposizione consente l’applicazione al processo amministrativo della regola dell’art. 100 c.p.c. sull’interesse ad agire.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando difetta l’interesse ad agire, ossia quando non è dimostrata l’utilità concreta e attuale dell’annullamento richiesto.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare un atto amministrativo richiede una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e un’utilità effettiva conseguibile mediante l’annullamento; l’impugnazione è inammissibile se l’atto non produce, allo stato, effetti lesivi e il suo annullamento non procurerebbe tale utilità.
- In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione del bene al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 si verifica ipso iure alla scadenza del termine di 90 giorni; il successivo atto di acquisizione ha natura dichiarativa.
- Per il bene abusivo acquisito al patrimonio comunale, la demolizione è la regola prevista dall’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001; il mantenimento dell’opera costituisce una deroga che può essere deliberata dal Consiglio comunale solo in presenza dei presupposti normativi e in assenza delle preclusioni connesse a rilevanti interessi pubblici.
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