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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15088/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. per presunto contrasto tra la sentenza di condanna (Corte d'appello di Milano del 13/07/2021, divenuta irrevocabile il 26/11/2021) per peculato (art. 314 c.p.) e la sentenza della Corte di Cassazione n. 11341 del 17/11/2022 nei confronti dei coimputati che aveva riqualificato il fatto (indicando diversa qualificazione giuridica e rilevando assenza di disponibilità diretta dei fondi da parte dei singoli consiglieri). Il ricorrente deduceva: (i) violazione del diritto al contraddittorio per decisione "de plano"; (ii) la presunta inconciliabilità tra i due giudicati atteso che le sentenze avrebbero accertato fatti diversi in ordine alla disponibilità giuridica dei fondi; (iii) che la decisione di revisione doveva considerare anche un mutamento giurisprudenziale favorevole e i profili di conformità all'art. 7 CEDU sul principio di legalità penale.

La decisione

Il ricorso di revisione è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che non sussista un contrasto tra giudicati idoneo a fondare la revisione: le due decisioni si fondano sul medesimo fatto storico (l'uso da parte dei consiglieri di somme del fondo del gruppo) e la divergenza riguarda la valutazione giuridica di tale fatto (la qualificazione della disponibilità del denaro e la relativa qualificazione del reato). Pertanto la diversità riguarda l'interpretazione giuridica e non l'inconciliabilità dei fatti storico-naturalistici. La Corte ha altresì confermato che la declaratoria "de plano" è legittima quando la domanda risulti manifestamente infondata e ha respinto l'estensione dell'istituto della revisione a semplici mutamenti giurisprudenziali favorevoli senza un'effettiva incompatibilità di fatti.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen., comma 1, lett. a)

    La revisione per contrasto tra giudicati è ammessa solo quando vi sia oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati dalle due sentenze; non è strumento per rimettere in discussione diverse valutazioni giuridiche degli stessi fatti. La fase di delibazione può dichiarare inammissibile "de plano" la domanda se manifestamente infondata

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La condanna originaria del ricorrente era per peculato; la Corte ha ritenuto che, rispetto a quella imputazione, il problema rilevante fosse la qualificazione giuridica della disponibilità delle somme, non un fatto storico diverso

  • art. 316-ter cod. pen.

    La sentenza della Corte di Cassazione nei confronti dei coimputati aveva portato a diversa qualificazione (richiamata dal ricorrente) che però attiene alla diversa valutazione giuridica dell'assetto della responsabilità, e non a un fatto storico inconciliabile

  • art. 316-bis cod. pen.

    Citato nella ricostruzione delle possibili riqualificazioni del fatto; la Corte non ha ritenuto che l'esistenza di una diversa qualificazione giuridica costituisca di per sé motivo di revisione se non accompagnata da contrasto dei fatti

  • art. 7 CEDU (principio di legalità penale)

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità della revisione in caso di mutamento giurisprudenziale favorevole; la Corte ha ritenuto che l'estensione dell'istituto della revisione per ragioni di conformità all'art. 7 CEDU non sia giustificata senza un'effettiva inconciliabilità dei fatti e sarebbe un indebita estensione dell'istituto

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 129 del 2008 (giurisprudenza)

    Richiamata per affermare che la ragione dell'istituto della revisione è la inconciliabile alternativa ricostruttiva di un medesimo "accadimento della vita" e non la semplice contrapposizione di valutazioni giuridiche

Massime di principio

  • La revisione per contrasto tra giudicati (art. 630, lett. a) c.p.p.) è ammessa solo quando le sentenze irrevocabili accertino fatti storico-naturalisticamente inconciliabili, non quando si limiti la divergenza a una differente valutazione o qualificazione giuridica degli stessi fatti
  • Il giudice può dichiarare l'istanza di revisione inammissibile "de plano" se la domanda risulta manifestamente infondata, ossia quando l'assenza di un contrasto fattuale sia evidente "ictu oculi"
  • Quando il contrasto fra sentenze riguarda la qualificazione giuridica (interpretazione di norme, nozioni come disponibilità o possesso penalmente rilevante) e non la realtà fattuale, la revisione non è il rimedio appropriato
  • Il mutamento giurisprudenziale favorevole non costituisce automaticamente motivo di revisione: occorre dimostrare che la nuova pronuncia abbia effettivamente accertato fatti incompatibili con quelli su cui si fonda la condanna irrevocabile
  • La fase preliminare di delibazione della revisione richiede una sommaria comparazione delle sentenze per valutare la non manifesta infondatezza; solo se la richiesta supera tale vaglio si procede al contraddittorio e all'istruttoria piena
  • Le questioni che attengono al diritto di difesa e alla rilevanza convenzionale (es. art. 7 CEDU) possono essere prospettate, ma non autorizzano da sole un'estensione dell'istituto di revisione oltre i limiti codificati senza una reale inconciliabilità fattuale

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