Sentenza del 20/02/2017 n. 19 - Comm. Trib. Prov. Biella
Giurisdizione della TARSU/TIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la debenza della tariffa per la gestione dei rifiuti, qualificata come TARSU o TIA. Il ricorrente contestava la competenza della giurisdizione tributaria, sostenendo che la tariffa avesse natura patrimoniale e non tributaria. La giurisprudenza richiamata ha invece ritenuto che la TIA costituisca una variante della TARSU e conservi natura tributaria, nonostante l’intervento legislativo di cui all’art. 14 del d.l. 78/2010.
La decisione
L’eccezione di carenza di giurisdizione tributaria è stata ritenuta infondata. Le controversie aventi a oggetto la debenza della TARSU o della TIA spettano, secondo la giurisprudenza citata, alla giurisdizione tributaria. La Corte ha quindi confermato l’applicabilità della giurisdizione delle commissioni tributarie, richiamando Cass., Sezioni Unite, ordinanze n. 14903/2010 e n. 23114/2015, nonché Cass. n. 11157/2013 e Corte costituzionale n. 64/2010.
Norme richiamate
Art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge
esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie in materia di TARSU
Secondo la giurisprudenza successiva richiamata, tale disposizione non ha modificato l’orientamento consolidato sulla natura tributaria della TARSU e della TIA né sulla giurisdizione tributaria relativa alle controversie concernenti la loro debenza.
D.P.R. n. 507/1993
La TIA è considerata una mera variante della TARSU disciplinata dal decreto e, proprio per il collegamento con tale disciplina, conserva la qualifica di tributo.
Corte costituzionale, sentenza n. 64/2010
tale tariffa non costituisce un’entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU
La tariffa di igiene ambientale non è un corrispettivo privatistico, ma un prelievo di natura tributaria.
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 14903 del 21 giugno 2010
Ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione tributaria nelle controversie riguardanti la tariffa di gestione dei rifiuti.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 11157 del 10 maggio 2013
Ha confermato che la giurisprudenza sulla giurisdizione tributaria non era mutata dopo la conversione dell’art. 14 del d.l. 78/2010.
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 23114 del 12 novembre 2015
le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (TIA) spettano alla giurisdizione tributaria
Ha definitivamente affermato la competenza del giudice tributario per le controversie sulla debenza della TIA, in ragione della sua natura tributaria.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda la debenza, l’accertamento o la riscossione della TARSU o della TIA, in linea generale deve essere adita la giurisdizione tributaria.
- La denominazione di tariffa non è decisiva: occorre verificare la natura sostanziale del prelievo. Se il pagamento è imposto unilateralmente per finanziare un servizio pubblico e non deriva da un rapporto contrattuale paritario, può avere natura tributaria.
- La TIA, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, non è un corrispettivo privatistico, ma una variante della TARSU e conserva quindi natura di tributo.
- Un’eccezione di difetto di giurisdizione tributaria fondata soltanto sulla qualificazione della TIA come tariffa patrimoniale è, alla luce dei precedenti citati, destinata a essere respinta.
- La giurisdizione deve essere valutata sulla base della natura sostanziale del rapporto e dell’oggetto della domanda, non esclusivamente sulla base della terminologia utilizzata dall’ente o dal contribuente.
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