Sentenza n. 76/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: - dell’ordinanza del Comune di Firenze n. 1086/2019 del 20 dicembre 2019, trasmessa al tecnico della ricorrente con pec del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Ordinanza di divieto prosecuzione degli interventi e ripristino delle parti poste in essere SCIA/DIA n. 10993/2019”; nonché dei presupposti: - parere preventivo della Commissione edilizia del Comune di Firenze n. 180/2019, pratica n. 3151/2019, avente ad oggetto “istanza parere preventivo - Via P. Mascagni 9 P. T-1”; - parere preventivo della Commissione edilizia del Comune di Firenze n. 260/2019, pratica n. 3151/2019, avente ad oggetto “istanza parere preventivo - Via P. Mascagni 9 P. T-1”; - parere preventivo della Commissione edilizia del Comune di Firenze n. 387/2019, pratica n. 8626/2019, avente ad oggetto “parere preventivo - Via Mascagni 9 P. T-1”; - del Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Firenze e relativi allegati, di cui alla D.C.C. n. 25 del 2 aprile 2015, nella parte in cui classifica l’immobile della Sig.ra Andreani come facente parte del tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di divieto di prosecuzione degli interventi e ripristino delle opere realizzate mediante SCIA/DIA, unitamente ai pareri preventivi della Commissione edilizia e alla classificazione urbanistica dell’immobile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza del Comune di Firenze che vietava la prosecuzione degli interventi e imponeva il ripristino delle parti realizzate in relazione a una SCIA/DIA, contestando altresì i pareri preventivi della Commissione edilizia e, per quanto di interesse, la disciplina del Regolamento Urbanistico comunale che classificava l’immobile come appartenente al tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla pronuncia di annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di merito, impedendo al giudice di procedere all’esame della legittimità degli atti impugnati. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato: quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento, il giudizio non può essere definito nel merito. Le spese sono state compensate, considerata la natura della vicenda e l’adesione del Comune alla richiesta di declaratoria di improcedibilità.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, d.lgs. 104/2010
Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l’interesse a ricorrere deve sussistere sino alla decisione; la sua sopravvenuta carenza comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non può decidere nel merito un’impugnazione di annullamento quando il ricorrente, prima della decisione, dichiara di non avere più interesse alla pronuncia.
- Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato, la quale può determinare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione; in tale caso il giudice deve definire il giudizio senza esaminare la legittimità degli atti impugnati.
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