Cassazione Civile, Ordinanza n. 13102/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società di servizi idrici integrati, insieme al proprio legale rappresentante, aveva proposto opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione regionale di euro 60.000 per l'asserita mancanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue e per il superamento dei limiti tabellari di alcuni parametri. L'opposizione era stata respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione venivano dedotti sei motivi: omesso esame del fatto decisivo relativo alla originaria carenza tecnico-strutturale dell'impianto; violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981 per assenza di colpa, sostenendosi di avere fatto tutto il possibile per adeguare l'impianto; violazione dell'All. 5 parte III d.lgs. n. 152/2006 per il metodo di prelievo dei campioni; violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981 per non avere considerato provvedimenti amministrativi che indicavano il Comune come unico titolare dell'impianto e gli adempimenti spettanti all'ente comunale; violazione dell'art. 11 l. n. 689/1981 per la mancata considerazione dei criteri di commisurazione della sanzione; violazione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011 per il rigetto dell'istanza di riduzione della sanzione. La Regione eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per intervenuta decadenza dal termine breve, in ragione della notifica della sentenza d'appello via PEC al procuratore domiciliatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della sentenza d'appello ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., perché eseguita in modo univoco al difensore domiciliatario presso il suo indirizzo PEC, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Considerata anche la sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza Covid, il ricorso notificato l'11 settembre 2020 è stato giudicato oltre il termine scadente il 17 giugno 2020. Di conseguenza, tutti i motivi di merito sono stati assorbiti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il motivo è stato dedotto come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
art. 3 l. n. 689/1981
Censurata la ritenuta imputabilità della violazione; il motivo resta assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
All. 5 parte III d.lgs. n. 152/2006
Invocato per contestare il metodo di campionamento dei reflui; motivo assorbito.
art. 11 l. n. 689/1981
Richiamato per la determinazione della sanzione in base a gravità, personalità e condizioni economiche; motivo assorbito.
art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011
Richiamato a sostegno della richiesta subordinata di riduzione della sanzione; motivo assorbito.
art. 325 c.p.c.
La Corte ha applicato il termine breve di impugnazione decorrente dalla notifica della sentenza d'appello eseguita al procuratore domiciliatario via PEC.
art. 378 c.p.c.
La memoria depositata dal ricorrente è stata considerata, ma non ha inciso sull'accoglimento dell'eccezione di tardività.
art. 83 D.L. n. 18/2020
È stata considerata la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19 ai fini del calcolo della scadenza.
art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020
Ulteriore norma di sospensione dei termini tenuta presente nel computo del termine breve.
Sez. U, n. 20866 del 30 settembre 2020
Richiamata per il principio secondo cui, per far decorrere il termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere univocamente rivolta a tale fine e deve essere effettuata nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La notifica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione deve essere univocamente destinata a tale effetto acceleratorio e deve essere effettuata al procuratore della parte, o alla parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; la notifica via PEC al difensore domiciliatario è valida se la relata consente di identificare chiaramente il destinatario.
- In presenza di valida notificazione della sentenza che fa decorrere il termine breve, il ricorso per cassazione proposto oltre la scadenza è inammissibile, con assorbimento di tutti i motivi di merito.
- Nel calcolo del termine breve di impugnazione devono essere considerate le eventuali sospensioni straordinarie dei termini processuali previste da norme emergenziali.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti normativi, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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