Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25786/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La questione verteva sulla rilevanza ai fini della determinazione della rendita catastale della torre di sostegno di un aerogeneratore: l'Agenzia sosteneva che la torre, pur infissa al suolo, fosse una "costruzione" da includere nella stima catastale; la contribuente e la CTR avevano invece ritenuto che la torre fosse componente impiantistica funzionale al processo produttivo dell'energia eolica e pertanto estranea alla determinazione della rendita ai sensi dell'art. 1, co. 21, L. 208/2015 (esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo). La Cassazione era chiamata a decidere se l'elemento materiale della stabile infissione al suolo prevalga sul criterio funzionale stabilito dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la norma (art. 1, co. 21, L. 208/2015) esclude dalla stima diretta ai fini della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, indipendentemente dalla loro connessione fisica o immobilizzazione al suolo. Ne consegue che la valutazione deve essere basata sul giudizio di strumentalità/funzionalità rispetto al processo produttivo e non sulla sola natura strutturale; la CTR aveva accertato in fatto che, nel caso concreto, la torre fosse componente essenziale e funzionale dell'aerogeneratore (assolvendo a ruolo attivo nella produzione di energia) e quindi esclusa dalla rendita: tale accertamento di fatto è immune da censure in sede di legittimità. Sono state compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma come una esclusione 'per funzione': sono sottratte dalla stima catastale tutte le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo (gli "imbullonati"), indipendentemente dal fatto che siano infisse o meno al suolo. Il criterio decisivo è la strumentalità rispetto al processo produttivo, non la natura strutturale o la stabilità dell'ancoraggio.

  • art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Richiamata come norma di interpretazione autentica che aveva incluso, nelle regole antecedenti, anche elementi mobili connessi nella rendita; la sentenza ne ricorda il ruolo storico ma poi sottolinea che la L. 208/2015 ha innovato la disciplina prescrivendo l'esclusione degli impianti funzionali.

  • art. 1, comma 244, L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)

    Citata nel quadro normativo precedente come richiamo alle istruzioni dell'Agenzia del territorio; la Corte osserva che il quadro normative/interpretativo è poi mutato con la legge 2016.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 10 febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

    La circolare dell'Agenzia sostenne un criterio basato sulle caratteristiche strutturali per includere le torri nella stima; la Corte non condivide tale approccio se contrapposto al criterio normativo di esclusione per funzionalità, precisando che le circolari non possono prevalere sull'interpretazione funzionale dettata dalla legge.

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3

    Indicato come norma di riferimento per il motivo di cassazione (vizio di interpretazione/violazione di legge).

  • art. 821 c.c.

    Richiamato nell'intestazione del motivo, ma senza che la Corte ne dia una specifica interpretazione decisiva nel dispositivo; la discussione si concentra sulla norma catastale e sul criterio di strumentalità.

Massime di principio

  • Ai fini catastali la valutazione di inclusione/esclusione di un elemento (anche se stabile e infisso al suolo) deve basarsi sulla sua strumentalità al processo produttivo: se è un elemento impiantistico funzionale al processo produttivo viene escluso dalla rendita (art. 1, co.21 L.208/2015).
  • La semplice caratteristica di essere 'costruzione' o di essere stabilmente infisso al suolo non è di per sé determinante: conta se l'elemento apporta utilità residua all'immobile al di fuori del processo produttivo.
  • L'accertamento in fatto della funzionalità è rimesso al giudice del merito e le sue conclusioni sono difficilmente rivedibili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione o violazioni di diritto.
  • Gli strumenti amministrativi (circolari) che basano la qualificazione sul criterio strutturale non possono prevalere sull'interpretazione di legge che esclude gli impianti funzionali al processo produttivo; tuttavia le circolari restano elementi di riferimento operativo e possono influenzare gli accertamenti locali.
  • In casi analoghi (pale, rotor, navicella, torri di sostegno) occorre valutare caso per caso: se la torre svolge una funzione attiva ed essenziale nella produzione (es. contrasto alla forza del vento e adattamento al rotore) è verosimile l'esclusione; se invece è mero supporto statico con possibile uso residuale, potrebbe rientrare nella stima.
  • Per la gestione pratica delle controversie, è utile documentare tecnicamente la funzione dell'elemento (progetto, specifiche di progettazione in relazione al rotore, modalità di rimozione/riutilizzo) per dimostrare la sua natura impiantistica e la strumentalità al processo produttivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.