Cassazione Civile, Ordinanza n. 09115/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una transazione intervenuta in corso di un giudizio di revocatoria promosso da un acquirente/promissario acquirente contro la venditrice di un immobile. In transazione la venditrice si obbligava a restituire un acconto ricevuto, con pagamento rateale fino a una certa data e successivo incontro per definire le modalità di pagamento del residuo. Il creditore otteneva poi decreto ingiuntivo per il mancato adempimento e il debitore proponeva opposizione, sostenendo che il credito non fosse ancora esigibile perché le parti avevano previsto un ulteriore incontro per la fissazione delle modalità di pagamento del residuo, incontro mai avvenuto per inerzia/mala fede del creditore, e che quindi fosse necessaria una diffida o comunque una determinazione del termine. In appello veniva anche contestato che vi fosse stato un tacito accordo sulla ulteriore rateizzazione del debito residuo. Con il ricorso per cassazione la debitrice deduceva: violazione degli artt. 1183, 1176, 1219, 1375, 1454 c.c. e 633 c.p.c. per l’esigibilità immediata del credito e per i presupposti del decreto ingiuntivo; violazione degli artt. 1326, 1183 c.c. e 633 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; motivazione mancante/apparente; violazione degli artt. 2697, 1965, 1230, 1988 c.c. e 633-634 c.p.c. per la qualificazione novativa della transazione e la sua idoneità a fondare il monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in assenza di un termine convenzionale di adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile ai sensi dell’art. 1183, comma 1, c.c.; ha escluso che fossero necessari la diffida ad adempiere o un intervento giudiziale di fissazione del termine, e ha considerato inammissibile la richiesta di un nuovo esame dei fatti circa la mancata presentazione del creditore all’incontro. Ha ritenuto infondati anche il secondo, il terzo e il quarto motivo, osservando che la Corte d’appello aveva espressamente dichiarato assorbita la questione del tacito accordo sulla rateizzazione ulteriore e che tale motivazione non era né omessa né apparente. Ha ritenuto il quinto motivo in parte inammissibile, per formulazione cumulativa e generica di censure eterogenee e per difetto di specifica critica comparativa delle affermazioni della sentenza impugnata, e in parte infondato, poiché la sussistenza della novazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito se adeguatamente motivato. Nessuna condanna alle spese di legittimità, perché il controricorso era tardivo; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1183 c.c.
"se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente"
In mancanza di un termine pattizio, l’obbligazione è immediatamente esigibile; non è necessario attendere un successivo accordo tra le parti, salvo che ricorra la diversa disciplina del comma 2 sul termine rimesso alla determinazione del giudice.
art. 1176 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell’esigibilità del credito nella fattispecie.
art. 1219 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessità di costituzione in mora, ma la Corte ha escluso che fosse necessario un previo atto di diffida nella fattispecie.
art. 1375 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una pretesa violazione di buona fede; la Corte ha ritenuto la censura non idonea a superare la disciplina dell’esigibilità immediata ex art. 1183, comma 1, c.c.
art. 1454 c.c.
La Corte ha precisato che, in difetto di termine convenzionale, non è indispensabile la diffida ad adempiere per rendere esigibile il credito.
art. 633 c.p.c.
Richiamato ai fini dei presupposti per il decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto che il credito fosse idoneamente azionabile in via monitoria perché immediatamente esigibile.
art. 1326 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per la configurazione dell’accordo sulle modalità di pagamento, ma non ritenuto decisivo, trattandosi di accertamenti di fatto riservati al merito.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso l’omessa pronuncia, poiché la questione sull’ulteriore rateizzazione era stata dichiarata assorbita.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente e non apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione, ma escluso che la decisione impugnata fosse priva del minimo costituzionale di motivazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla qualificazione della transazione; la Corte ha rilevato che la valutazione degli elementi costitutivi della novazione è questione di fatto.
art. 1965 c.c.
Richiamato con riferimento alla transazione, senza che la Corte ravvisasse errori di diritto nella qualificazione adottata dal giudice di merito.
art. 1230 c.c.
Richiamato in tema di novazione; la Corte ha ribadito che la verifica della novazione è un accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 1988 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nell’ultima censura, senza che emergesse una specifica violazione accolta dalla Corte.
art. 634 c.p.c.
Richiamato congiuntamente all’art. 633 c.p.c. in tema di prova scritta per il decreto ingiuntivo; la Corte non ha ravvisato carenze nei presupposti monitori.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso relativi a omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Usato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha riaffermato il perimetro, riferito a fatti storici e non a singole censure di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In assenza di un termine di adempimento determinato dalle parti, l’obbligazione è immediatamente esigibile e il creditore può agire per l’adempimento senza dover prima ottenere la fissazione giudiziale del termine o inviare una diffida ad adempiere, salvo diversa disciplina del caso concreto.
- La previsione di un successivo incontro tra le parti per definire ulteriori modalità di pagamento non basta, da sola, a escludere l’immediata esigibilità del credito se il giudice di merito accerta che un termine non è stato pattuito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omissione di un fatto storico decisivo, non la mancata risposta a una specifica censura di appello; la critica deve essere calibrata sul fatto materiale, non sulla doglianza processuale.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice dichiara assorbita una questione dopo aver deciso su un profilo ritenuto assorbente; in tal caso, la motivazione è sufficiente se rende percepibile la ragione logico-giuridica dell’assorbimento.
- La valutazione della sussistenza degli elementi della novazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le norme violate e le affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con esse; censure cumulative e generiche, che demandano alla Corte un’opera di selezione e qualificazione dei motivi, sono inammissibili.
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