Ordinanza n. 257/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 13 Bagni Molo (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 13 Bagni Molo (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 13 Bagni Molo (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 13 Bagni Molo (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di indizione della gara e relativa lex specialis per l’assegnazione del lotto demaniale marittimo n. 13 Bagni Molo, inclusa la mancata previsione dell’indennizzo in favore del concessionario uscente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Comune ha ritenuto non utilizzabile, ai fini della gara, la perizia predisposta per quantificare l’indennizzo e l’equa remunerazione spettanti al concessionario uscente, nonché gli atti successivi di indizione della gara e la relativa disciplina. Sono stati dedotti: l’illegittima espunzione dal bando della previsione dell’indennizzo; l’illegittima mancata indicazione dell’indennizzo nella lex specialis; l’illegittimità della valutazione comunale di erroneità della perizia, per avere il Comune applicato criteri asseritamente non corretti; l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione per l’oscura distinzione tra opere amovibili, inamovibili, incamerabili e opere di difficile rimozione; l’illegittimità dei punteggi premiali connessi alla demolizione di opere di difficile rimozione, alla prevalenza di opere di facile rimozione, agli interventi e agli investimenti illustrati nell’offerta tecnica, alla rinuncia a una porzione dell’area da destinare a spiaggia libera e all’offerta di contributi economici per servizi pubblici o di interesse collettivo. Il Comune aveva previamente comunicato i criteri per la determinazione dell’indennizzo con note non impugnate. La ricorrente ha inoltre sostenuto la sussistenza del periculum in mora, prospettando una grave distorsione della gara e un danno irreparabile derivante dalla mancata previsione dell’indennizzo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto le censure, in parte, inammissibili per difetto di interesse attuale o per mancanza di immediata lesività, poiché la mancata indicazione dell’indennizzo non impedisce la partecipazione alla gara, non preclude la presentazione di un’offerta competitiva e non attribuisce un vantaggio agli altri concorrenti. Il Comune non aveva escluso in astratto il diritto all’indennizzo, ma aveva ritenuto che la perizia disponibile non consentisse, allo stato, di riconoscerlo, lasciandone salva la dimostrazione successiva nell’an e nel quantum. La censura relativa alla valutazione della perizia è stata inoltre ritenuta irricevibile, per mancata impugnazione delle precedenti note comunali sui criteri di calcolo, e comunque infondata: in assenza di decreti attuativi, il riferimento al parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, limitato agli investimenti non ammortizzati su strutture stabili e inamovibili, è stato giudicato corretto, mentre lo schema di bando tipo invocato dalla ricorrente è stato considerato privo di efficacia precettiva. Le contestazioni sulla lex specialis sono state ritenute, ove non escludenti, inammissibili per difetto di immediata lesività e, comunque, infondate. La documentazione di gara è stata reputata sufficientemente completa per consentire a un operatore professionale di conoscere la consistenza dei beni; il punteggio per la demolizione di opere di difficile rimozione è stato ritenuto compatibile con l’art. 49 cod. nav., poiché subordinato alla conformità normativa e al nulla osta dell’Agenzia del Demanio; i punteggi relativi alla riqualificazione del litorale, alle opere di facile rimozione, alla spiaggia libera e ai contributi volontari per servizi comunali sono stati ricondotti alla discrezionalità comunale e alle finalità previste dall’art. 4 della l. n. 118/2022, senza ravvisare contrasti con la disciplina applicabile. È stato escluso anche il periculum in mora: non è stata provata una distorsione della gara né un danno irreparabile; l’eventuale pregiudizio economico è ristorabile per equivalente e il diritto all’indennizzo non è stato negato, ma soltanto rinviato nella determinazione a una fase successiva e a una corretta dimostrazione. Il Comune aveva inoltre concesso un termine più ampio per la presentazione dell’offerta. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico a evitare indennizzi erroneamente determinati, potenzialmente idonei ad alterare la competizione e a incidere sulla sostenibilità economica della nuova concessione. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha esaminato fumus boni iuris, periculum in mora e comparazione degli interessi.
art. 4 l. 118/2022
“programmi di intervento indicato dagli offerenti con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale”; “la qualità … dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali”
Consente di prevedere nei bandi criteri premiali collegati alla riqualificazione della costa, all’accessibilità e fruibilità delle aree e alla qualità dei manufatti; la disposizione è stata inoltre richiamata per i servizi e gli interventi valorizzabili nella procedura.
art. 4, comma 9, l. 118/2022
Prevede l’indennizzo e l’equa remunerazione in favore del concessionario uscente, la cui spettanza deve essere correttamente dimostrata nell’an e nel quantum; la mancata quantificazione nella fase di gara non equivale alla negazione astratta del diritto.
art. 49 cod. nav.
Non impedisce, secondo il giudice, l’attribuzione di un punteggio per progetti di demolizione di opere di difficile rimozione quando la proposta sia conforme ai regolamenti e alla normativa demaniale e sia munita del nulla osta dell’Agenzia del Demanio.
art. 11-bis l.r. Liguria n. 13/1999
Indica l’obiettivo di incrementare la quota di spiagge balneabili libere o libere attrezzate fino al 40% del fronte totale; tale obiettivo può essere perseguito anche mediante un’offerta volontaria del concorrente valorizzata con punteggio premiale.
Massime di principio
- La mancata indicazione dell’indennizzo spettante al concessionario uscente nella lex specialis di una gara per una concessione demaniale marittima non è immediatamente lesiva quando non impedisce la partecipazione, non preclude la presentazione di un’offerta competitiva e non attribuisce vantaggi concorrenziali agli altri offerenti; l’indennizzo può essere riconosciuto successivamente, purché ne siano dimostrati l’an e il quantum.
- La mancata previsione dell’indennizzo nel bando non determina, di per sé, l’illegittimità della lex specialis, se il diritto all’indennizzo previsto dalla legge non viene escluso in astratto e resta salva la possibilità di dimostrarlo correttamente in una fase successiva.
- In assenza di decreti attuativi, la quantificazione dell’indennizzo può essere effettuata facendo riferimento a criteri desunti da pareri istituzionali, includendo gli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili e non beni già ammortizzati o privi delle caratteristiche oggettive richieste; uno schema di bando tipo meramente preparatorio e privo di efficacia precettiva non costituisce parametro vincolante.
- Le clausole della lex specialis prive di portata escludente non sono immediatamente impugnabili dal concorrente, salvo che producano una lesione concreta e attuale; la contestazione di tali clausole resta quindi soggetta alla verifica dell’interesse attuale all’impugnazione.
- In una gara per concessioni demaniali marittime, l’amministrazione può prevedere punteggi premiali per progetti diretti alla riqualificazione del litorale, alla realizzazione di opere di facile rimozione, all’aumento delle spiagge libere o all’offerta volontaria di contributi per servizi pubblici, purché tali criteri siano ragionevoli, coerenti con le finalità normative e non impongano prestazioni incompatibili con la disciplina del demanio.
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