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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05382/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello del 22/05/2025 che aveva rideterminato la pena per i reati di organizzazione di associazione a delinquere e ricettazione continuata. Il ricorso, proposto dal difensore avv. Costardi, deduceva: nullità per indeterminatezza dei capi di imputazione (nn.10 e 11); insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell'associazione e sul ruolo della ricorrente (anche in ragione del diverso interesse di altre persone coinvolte e del rapporto sentimentale con il coimputato Tocco); errore nel ritenere la responsabilità per ricettazione rispetto a timbri e ricettari medici (atteso che Tocco aveva ammesso il furto); omissione nella concessione delle attenuanti generiche; eccessività della pena e vizi nella valutazione della continuazione, oltre alla mancata valutazione della cosiddetta continuazione esterna con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Brescia del 4/6/2019.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi eccettuato l'ultimo. Ha ritenuto infondate le censure relative all'indeterminatezza dell'imputazione, alla sussistenza dell'associazione, alla ricettazione (anche in presenza di un autore materiale del furto) e alla negazione delle attenuanti e alla determinazione della pena, confermando che tali valutazioni di merito erano adeguatamente motivate e ancorate a elementi fattuali. Ha invece accolto il motivo relativo all'omessa valutazione della continuazione esterna con la sentenza irrevocabile del 4/6/2019, annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale omissione e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Per il resto ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Ha disposto la rifusione delle spese di grado in favore delle parti civili ATS Bergamo e ATS Brescia e condannato l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio secondo il dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. proc. pen. (commi 1 e 5)

    Richiamato per sottolineare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto senza trattazione orale richiesta; la celebrazione senza riti orali era conforme alle norme processuali citate.

  • art. 611 cod. proc. pen. (comma 1)

    Collegato alla precedente disciplina sul contraddittorio scritto e sulla possibilità di decidere senza udienza orale in mancanza di richiesta rituale di trattazione orale.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e c))

    Norma sulle doglianze di nullità e di violazione/erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. La Corte ha valutato tali censure e ne ha dichiarato la manifesta infondatezza o la loro riformulazione di questioni già esaminate in grado di merito, salvo il motivo relativo alla continuazione esterna.

  • art. 648 cod. pen.

    Applicato alla fattispecie di ricettazione: la Corte ha ritenuto che la ricezione e detenzione di materiali provenienti da furto, rinvenuti nell'abitazione della ricorrente, integrino il reato di ricettazione anche se l'autore materiale del furto fosse un terzo (es. il convivente).

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014

    Richiamata per il principio che l'imputazione non è indeterminata se il fatto è contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa; non è necessaria una indicazione assolutamente dettagliata del capo di imputazione.

Massime di principio

  • La censura di indeterminatezza dell'imputazione richiede la dimostrazione che manchino gli elementi essenziali del fatto; se gli elementi strutturali e sostanziali sono descritti e consentono il contraddittorio, la contestazione è conforme.
  • Le valutazioni di merito della Corte di appello (sussistenza dell'associazione, ruolo dell'imputato, gravità e durata delle condotte) sono difficili da rimuovere in Cassazione se sono ancorate a precisi elementi di fatto e non risultano contraddittorie o manifestamente illogiche.
  • Nel delitto di ricettazione, la responsabilità della persona che riceve e detiene beni di provenienza illecita può sussistere anche se un altro soggetto ha materialmente commesso il furto; l'elemento materiale della ricezione è autonomo rispetto all'autore del furto.
  • La mancata valutazione da parte del giudice di merito di questioni rilevanti di diritto (es. riconoscimento della continuazione con sentenze irrevocabili pregresse) costituisce vizio che comporta annullamento con rinvio: il giudice di merito deve motivare espressamente sulla sussistenza o meno di un disegno criminoso unitario.
  • Le dogliane relative a concessione di attenuanti e determinazione della pena richiedono censure specifiche e motivate; la mera contrapposizione di valutazioni alternative non è sufficiente a ottenere l'annullamento in Cassazione.

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