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Ordinanza

Ordinanza n. 2614/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (Odontoiatria a Bologna); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione sede di prima scelta (Odontoiatria a Bologna); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Odontoiatria per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione sede di prima scelta (Odontoiatria a Bologna); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Odontoiatria a Bologna) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.

Giustizia amministrativa202603523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Odontoiatria 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e atti di correzione e valutazione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali e gli atti della procedura di ammissione a Odontoiatria per l'anno accademico 2025/2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'ammissione presso la sede di Bologna, indicata come prima scelta. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, il mutamento dei criteri di formazione della graduatoria introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che ha consentito l'inserimento anche di candidati privi di tre sufficienze e ha previsto la valorizzazione di voti inizialmente rifiutati; la violazione della par condicio e dell'anonimato per la mancata previsione di schermature delle aule o metal detector; l'illegittima mancata redistribuzione dei posti residui; l'erroneità del sistema di calcolo dei punteggi e la mancata considerazione delle insufficienze; profili di trasparenza e regolarità della correzione, della predeterminazione delle risposte corrette, degli elenchi dei sinonimi ammessi, dei criteri delle commissioni e del sistema informatico. Sono state inoltre prospettate violazioni del d.lgs. n. 71/2025, eccesso di delega e questioni di legittimità costituzionale, in particolare con riferimento agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie, era stata ammessa alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta ed era stata immatricolata a Odontoiatria presso l'Università di Genova, nona scelta, contestando la mancata assegnazione a Bologna.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora. In via sommaria, ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, fondato su sezioni della graduatoria e bonus di fascia differenziati in base al numero delle sufficienze e alle modalità del loro conseguimento. Tale sistema è stato considerato coerente con il d.lgs. n. 71/2025, volto a bilanciare la copertura dei posti disponibili, il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e l'affidamento dei candidati che avevano operato secondo le regole originarie. I candidati con tre sufficienze secondo la disciplina originaria restano preferiti rispetto a quelli ammessi grazie alla disciplina sopravvenuta; la valorizzazione del voto rifiutato solo in caso di esito negativo al secondo appello è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto. Il TAR ha inoltre ritenuto non dimostrata la prova di resistenza: la ricorrente non ha indicato in quale misura l'eliminazione dei criteri contestati avrebbe determinato una posizione utile per Bologna. Le doglianze sulla possibile diversa preparazione sono state considerate ipotetiche e riconducibili all'autoresponsabilità della candidata. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, poiché i posti possono essere destinati a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi, mentre la definizione tempestiva delle immatricolazioni è funzionale alla continuità didattica del secondo semestre. Anche il criterio di non valorizzare le insufficienze nel punteggio complessivo è stato ritenuto coerente con la struttura per fasce della graduatoria. Le censure riguardanti trasparenza, correzione, sinonimi, criteri valutativi e funzionamento del sistema informatico sono state ritenute bisognose di approfondimento istruttorio e non decidibili nella fase cautelare. Sono stati quindi ordinati al Ministero, al CINECA e alle università chiarimenti documentati entro 40 giorni su tali profili. Il TAR ha escluso, allo stato, violazioni del d.lgs. n. 71/2025, eccesso di delega e sufficiente fumus per le questioni costituzionali, rilevando anche il difetto di interesse diretto della ricorrente rispetto all'esclusione di università non statali e corsi in lingua inglese. Quanto al periculum, la ricorrente era già immatricolata a Odontoiatria presso Genova e il mancato accesso alla sede di Bologna costituisce, secondo il TAR, un effetto fisiologico dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, non un danno grave e irreparabile. È stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, a pena di improcedibilità, con termini e modalità indicati in motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare per complessivi euro 500,00 in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato; le spese nei confronti dell'Università di Modena e Reggio Emilia sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, rigettata per insufficienza sia della prognosi favorevole sia del pericolo di danno grave e irreparabile.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la relativa pretesa non è stata accolta in sede cautelare.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce la normativa primaria della riforma dell'accesso ai corsi interessati e rimette alla disciplina ministeriale la formazione della graduatoria e le modalità di conseguimento dei crediti.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    Prevede l'ambito di applicazione della riforma, la cui esclusione iniziale per università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese non è stata ritenuta, allo stato, manifestamente incostituzionale.

  • D.M. n. 418/2025

    Disciplina originaria dell'accesso e della formazione della graduatoria, fondata sul conseguimento di una sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.

  • D.M. n. 1115/2025

    Introduce il sistema sopravvenuto di graduatoria articolato in sezioni e bonus di fascia, consentendo l'inserimento anche di candidati privi di tutte le sufficienze e disciplinando il recupero dei voti rifiutati.

  • D.M. n. 454/2025

    Definisce i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e le modalità di assegnazione delle sedi.

  • D.M. n. 600/2025

    Definisce i posti disponibili per i corsi interessati destinati agli studenti dell'Unione europea e dei Paesi non UE.

  • artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.

    Parametri costituzionali invocati dalla ricorrente; il TAR ha ritenuto non sufficientemente dimostrati, allo stato cautelare, i relativi profili di illegittimità.

  • art. 99 c.p.a.

    Non applicato; il provvedimento disciplina l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e non contiene una rimessione all'Adunanza plenaria.

Massime di principio

  • È compatibile con la disciplina primaria una regolamentazione ministeriale della graduatoria nazionale che ammetta anche candidati privi di tutte le sufficienze originariamente richieste, purché l'ampliamento sia organizzato mediante sezioni e punteggi differenziati capaci di preservare la priorità dei candidati conformi alle regole iniziali.
  • Nella formazione di una graduatoria nazionale articolata per fasce, il punteggio degli esami può assumere rilievo comparativo interno alla singola sezione, mentre bonus differenziati possono essere utilizzati per impedire che candidati ammessi grazie a deroghe sopravvenute scavalchino quelli che avevano rispettato le condizioni originarie.
  • La contestazione dei criteri di graduatoria richiede la prova di resistenza: il candidato deve indicare concretamente come l'eliminazione o la modifica del criterio impugnato avrebbe inciso sul punteggio e prodotto una posizione utile per la sede richiesta.
  • La mera disponibilità di posti residui dopo la chiusura degli scorrimenti non attribuisce automaticamente un diritto alla riassegnazione presso la sede preferita, quando la disciplina consenta di destinare quei posti a trasferimenti, passaggi o altre esigenze organizzative e didattiche del sistema universitario.
  • La mancata assegnazione alla sede preferita, quando il candidato sia stato comunque immatricolato presso una sede indicata nelle preferenze, non integra di per sé un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
  • Quando le contestazioni sulle modalità di correzione e sul funzionamento dei sistemi informatici richiedono verifiche tecniche e documentali, il giudice cautelare può rigettare provvisoriamente la sospensione e disporre chiarimenti istruttori, riservando al merito la decisione sull'ammissione di ulteriori mezzi di prova.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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