Cassazione Penale, Sentenza n. 42802/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/04/2024 che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare (art. 47-ter L. 26 luglio 1975, n. 354) e rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) con riferimento alla pena di 2 anni e 2 mesi per tentata estorsione continuata. Il ricorrente contestava: 1) presunta erronea applicazione delle norme (art. 4-bis e art. 47 Ord. pen.) e vizio di motivazione; 2) il Tribunale di sorveglianza avrebbe rifiutato l'affidamento solo sulla base di una denuncia relativa a fatti del 5/12/2022 non ancora giudicati; 3) non sarebbe stata valorizzata l'esiguità della pena e la lontanità temporale del reato esecutivo, né il percorso di emendazione personale (lavoro come conducente di ambulanza/infermiere), rilevato dall'UEPE e da note successive delle forze di polizia; inoltre il ricorrente richiamava una diversa valutazione favorevole resa per il corresponente Rau Vincenzo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, osservando che il ricorso non indicava specifici vizi giuridici ma chiedeva una rivalutazione di merito. Il Tribunale di sorveglianza aveva adeguatamente motivato il rigetto dell'affidamento valutando la gravita' del reato in esecuzione (tentata estorsione con più azioni esecutive e minacce/violenze), i precedenti penali del condannato e, soprattutto, episodi recenti (denuncia del 23/12/2022 relativa a un'aggressione del 5/12/2022 con minacce ripetute anche alla presenza dei Carabinieri) e note delle forze di polizia che segnalavano la pericolosità sociale. Pur riconoscendo una collaborazione e taluni elementi positivi nell'UEPE, il giudice di merito ha ritenuto che complessivamente non fosse possibile formulare una prognosi favorevole circa l'assenza di pericolo di recidiva e che la misura alternativa, che richiede elevata affidabilità, fosse inidonea. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma che disciplina la possibilità di applicare la detenzione domiciliare; qui richiamata come titolo della richiesta dichiarata inammissibile dal Tribunale di sorveglianza.
art. 47, Ordinamento penitenziario
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; interpretato come misura che richiede valutazione prognostica favorevole sulla personalità del condannato e sull'assenza di pericolo di recidiva, non limitandosi alla sola natura della pena.
art. 4-bis, Ordinamento penitenziario (richiamato dal ricorrente)
Citato dal ricorrente come presunta base di erronea applicazione di legge; nella decisione il Collegio non ha ritenuto che vi fosse applicazione indebita o che la normativa indicata modifiesse l'esito, poiché il vizio non è stato dimostrato.
art. 616, codice di procedura penale
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 (Nicolai)
Principio richiamato secondo cui la concessione dell'affidamento in prova richiede non solo l'assenza di indicatori negativi ma anche la presenza di elementi positivi nella condotta successiva, per poter formulare una prognosi favorevole sulla prova e prevenire la recidiva.
Massime di principio
- La valutazione per l'accesso a misure alternative (detenzione domiciliare o affidamento in prova) è essenzialmente prognostica: il giudice deve bilanciare la gravita' del reato e i precedenti con la condotta successiva e gli elementi positivi offerti dal condannato.
- Segnalazioni o denunce anche non ancora giudicate possono essere considerate come indizi rilevanti se sorrette da rapporti delle forze di polizia e se indicano atteggiamenti recenti incompatibili con l'affidabilità richiesta dalla misura alternativa.
- Elementi positivi (lavoro, collaborazioni con l'UEPE, assenza di episodi recenti) sono rilevanti ma non hanno valore automatico: possono essere superati da indicatori di pericolosità sociale o da comportamento violento recente.
- Il giudice di merito ha un ampio margine nella valutazione dei fatti e delle informazioni acquisite; la Corte superiore interviene solo per errori di diritto, difetto di motivazione o valutazioni manifestamente illogiche, non per una semplice rivalutazione del merito.
- Chi chiede la misura alternativa deve fornire elementi concreti che rendano probabile l'assenza di rischio di recidiva; la mera esiguità della pena o la remota temporalità del reato originario possono non essere sufficienti se emergono fatti negativi posteriori.
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