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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5789/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARI anno 2018 per il Comune di Marcianise: la società contestava la sua obbligatorietà in quanto sosteneva di aver smaltito i rifiuti tramite imprese private (rifiuti speciali/avviati a recupero). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provate le caratteristiche dei rifiuti come speciali assimilabili agli urbani. La CTR ha riformato, ritenendo che la ricorrente non avesse provato che i rifiuti fossero imballaggi secondari/terziari né avesse prodotto la specifica istanza documentata, condizione per la riduzione tariffaria in caso di avvio al recupero. La società ha impugnato in Cassazione con quattro motivi (presunte violazioni di norme processuali e di prova, interpretazione delle norme ambientali che escluderebbero l'assimilazione degli imballaggi secondari/terziari, omesso esame della documentazione attestante l'istanza e l'avvio al recupero).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché non pertinenti o per vizio di proposizione (mancata contestazione rituale di accertamenti di fatto) e ha respinto l'ultimo motivo ritenendo che il giudice di merito avesse esaminato e escluso la prova dell'istanza documentata e che la ricorrente non avesse indicato in modo specifico il fatto storico omesso e il nesso probatorio con i documenti prodotti. Conseguentemente il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza: la società è condannata a rifondere al procuratore antistatario del controricorrente le spese liquidate in complessivi €1.400,00 + €200,00 spese vive, spese generali 15% e accessori di legge; inoltre la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento da parte della società di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ai sensi dell'art.13, co.1‑quater, D.P.R. n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Invocato per dedurre violazione di norme processuali; la Corte ricorda che i motivi devono essere collegati alla decisione impugnata e non sono ammissibili se non riguardano punti effettivamente decisi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    Riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte precisa che il ricorrente deve indicare chiaramente il fatto storico, la fonte processuale e la sua decisività secondo i criteri degli artt. 366 e 369 c.p.c.; qui la ricorrente non ha soddisfatto tali requisiti.

  • artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate nella censura sulla formazione del contraddittorio e sulla funzione del giudice; la Corte rileva che le questioni invocate non erano collegate alla decisione impugnata e quindi inammissibili in cassazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova; la Corte osserva che non è stato dimostrato il ribaltamento dell'onere della prova da parte del giudice di appello e che la ricorrente non ha provato i fatti esimenti a suo favore.

  • artt. 221 e 226 d.lgs. n. 152/2006

    Disposizioni ambientali che il ricorrente invocava per escludere l'assimilazione di imballaggi secondari/terziari ai rifiuti urbani; la Corte rileva che la questione impone un accertamento di fatto (natura dei rifiuti) non svolto in termini tali da poter essere censurato in cassazione.

  • art. 7, comma 2 d.P.R. n. 158/1999 e art. 238, comma 10 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamati in relazione alle regole sul regime dei rifiuti e assimilazioni; la Corte ha ritenuto che le norme non esonerano automaticamente l'obbligo tributario senza la prova documentale prevista dal regolamento comunale.

  • art. 1, commi 642, 656, 657, legge n. 147/2013

    Richiamati nella doglianza relativa alla normativa fiscale/tributaria applicabile alla TARI; la Corte non ha trovato violazioni interpretative tali da giustificare la cassazione.

  • artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507/1993

    Norme richiamate in materia di tributi locali e loro disciplina; la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme ai principi di prova e applicazione del regolamento comunale.

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n.115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17, legge n.228/2012)

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Per ottenere la riduzione o l'esenzione TARI per rifiuti speciali avviati al recupero è necessario produrre in modo chiaro e specifico la 'istanza documentata' prevista dal regolamento comunale: non basta depositare documenti generici; occorre dimostrare il contenuto e la presentazione dell'istanza e il nesso probatorio con le fatture/contratti.
  • La qualificazione dei rifiuti (urbani vs. speciali, o natura di imballaggi secondari/terziari) è questione di fatto: il contribuente deve fornire prove concrete e pertinenti in grado di convincere il giudice di merito; le conclusioni di fatto del giudice di merito, se non dedotte con i requisiti previsti, non sono facilmente censurabili in Cassazione.
  • In cassazione i motivi devono essere strettamente collegati alla motivazione della sentenza impugnata; non sono ammissibili censure su questioni non decise o ritenute assorbite dal giudice di merito.
  • Chi contesta l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art.360, co.1, n.5, c.p.c. deve indicare espressamente il fatto storico, il dato processuale da cui risulta, il momento in cui è stato dibattuto e la sua decisività, altrimenti il motivo è infondato o inammissibile.
  • Il semplice richiamo a norme (ambientali o tributarie) che in astratto escluderebbero l'assoggettamento non è sufficiente: bisogna dimostrare fattualmente che le condizioni previste dalle norme sono verificate nel caso concreto e che sono state rispettate le procedure formali (ad es. istanze comunali).
  • Sotto il profilo processuale, contestazioni sull'onere della prova devono essere articulate e basate sui documenti e sulle risultanze processuali; l'assenza di una puntuale indicazione di come i documenti provino il fatto dedotto rende la censura destinata a soccombere.

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