Sentenza del 30/09/2019 n. 24295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso degli interessi maturati sul credito IRPEG indicato nella dichiarazione dei redditi del 1984. Il capitale era stato compensato nel 1991 con l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione degli immobili, mentre gli interessi, esclusi dalla compensazione, avrebbero dovuto essere richiesti con la procedura ordinaria. Axa sosteneva che il termine di prescrizione decorresse dal 1991, momento della compensazione, e che l'accettazione della compensazione costituisse riconoscimento del debito per interessi. Contestava inoltre l'interpretazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il credito per interessi è autonomo rispetto al capitale, era certo, liquido ed esigibile già dalla dichiarazione dei redditi del 1984 e si prescrive nel termine quinquennale previsto per gli interessi, senza che la compensazione del capitale nel 1991 ne sposti la decorrenza. La compensazione e il rimborso del solo capitale non costituiscono riconoscimento del debito per interessi e non interrompono la prescrizione. La L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58, anche se riferibile in astratto agli interessi, contiene soltanto un invito rivolto agli uffici e non può essere applicata direttamente dal giudice. Axa è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2935
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La Corte ha ritenuto che il diritto agli interessi potesse essere fatto valere già con la dichiarazione dei redditi del 1984, senza attendere la compensazione del capitale avvenuta nel 1991.
Codice civile, art. 2944
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
La compensazione o il rimborso del solo capitale non implicano il riconoscimento del distinto debito per interessi e quindi non interrompono la prescrizione.
Codice civile, art. 1282
Gli interessi decorrono sui crediti liquidi ed esigibili; la Corte ha considerato autonomo il credito per interessi rispetto al credito principale.
L. n. 413 del 1991, art. 25, comma 6
Gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.
La disposizione ha imposto una compensazione legale tra il debito per l'imposta sostitutiva e i crediti d'imposta, ma soltanto per il capitale e non per gli interessi.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 1992
Non possono formare oggetto di compensazione gli interessi relativi ai predetti crediti, fermo restando che essi saranno riconosciuti con la procedura di rimborso ordinaria.
Gli interessi dovevano essere richiesti separatamente mediante la procedura ordinaria di rimborso.
L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58
L'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di Irpef e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
La norma è stata qualificata come mero invito agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, non direttamente applicabile dal giudice e non idoneo a impedire, di per sé, l'eccezione di prescrizione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Per i crediti d'imposta esposti in dichiarazione non è necessaria un'ulteriore istanza di rimborso ai fini della conoscibilità della pretesa; l'azione è soggetta all'ordinaria prescrizione, distinta per capitale e interessi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
I termini previsti per il controllo formale o automatizzato delle dichiarazioni riguardano i poteri dell'Amministrazione e non sospendono né spostano la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Quando un credito fiscale è esposto nella dichiarazione, il termine per chiederne il rimborso decorre, in linea generale, dal momento in cui il credito può essere fatto valere, senza dover attendere controlli o definizioni dell'Amministrazione.
- Il credito per interessi è autonomo rispetto al credito principale: la compensazione o il rimborso del capitale non spostano automaticamente la decorrenza della prescrizione degli interessi.
- Per gli interessi tributari opera ordinariamente il termine quinquennale di prescrizione; occorre quindi presentare tempestivamente una specifica richiesta di rimborso e conservare la prova della sua ricezione.
- Un atto dell'Amministrazione riferito esclusivamente al capitale non interrompe la prescrizione degli interessi, salvo che contenga un riconoscimento espresso o inequivoco anche del debito per interessi.
- Le circolari ministeriali possono orientare l'azione degli uffici, ma non possono modificare i termini di prescrizione né vincolare il giudice oltre il contenuto della legge.
- Le disposizioni che invitano l'Amministrazione a non eccepire la prescrizione costituiscono, salvo diversa formulazione normativa, direttive interne o inviti agli uffici e non attribuiscono automaticamente al contribuente un diritto giudizialmente azionabile.
- In cassazione, la censura per omesso esame deve indicare uno specifico fatto storico, controverso e decisivo; non è sufficiente riproporre una questione giuridica o lamentare genericamente che il giudice non abbia seguito le argomentazioni della parte.
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