Sentenza n. 7568/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sulla SCIA in sanatoria presentata il 6 marzo 2023 per opere edilizie in un immobile di via Tuscolana n. 638
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Lazio, Sezione II, n. 13019/2025, che aveva respinto il ricorso contro il silenzio-diniego sulla SCIA in sanatoria presentata il 6 marzo 2023, ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 22, comma 4, l.r. Lazio 15/2008. Le opere oggetto della nuova SCIA erano il cambio di un infisso con spostamento di una porta, la rimozione della doppia porta d’ingresso e l’installazione di una seconda canna fumaria per un forno prefabbricato. In precedenza, con determinazione dirigenziale del 18 maggio 2022, il Comune aveva qualificato un insieme più ampio di opere come abusive e ne aveva ordinato la rimozione; tale provvedimento non era stato impugnato. La società aveva sostenuto che le opere della nuova pratica, considerate singolarmente o nel loro complesso, fossero interventi di ristrutturazione leggera, senza incremento di volumetria, alterazione della sagoma, mutamento di destinazione d’uso o incidenza sulle strutture, e quindi sanabili mediante SCIA. Ha inoltre dedotto che le criticità rilevate sulla precedente SCIA erano state superate, richiamando la nota tecnica comunale del 26 luglio 2023, che non aveva rilevato contrasti con la normativa urbanistica, e la parziale rimozione delle difformità. Ha censurato l’applicazione del criterio di valutazione complessiva dell’abuso, contestando che gli interventi fossero funzionalmente connessi o determinassero aumento volumetrico. Con un ulteriore motivo ha lamentato il difetto di motivazione del silenzio-diniego e sostenuto che l’applicazione di tale meccanismo alla SCIA in sanatoria fosse illegittima, prospettando anche il contrasto dell’art. 22, comma 4, l.r. 15/2008 con gli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e chiedendo, se necessario, la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il silenzio-diniego per difetto di motivazione. Ha ritenuto decisive le circostanze concrete: la nota del Direttore della Direzione Tecnica del 26 luglio 2023 attestava che, rispetto alla SCIA in esame, non erano emersi motivi di contrasto con la normativa urbanistica; inoltre, dal sopralluogo del 28 dicembre 2022 risultava che parte delle difformità contestate era stata rimossa. Perciò non era sufficiente opporre la necessità di valutare l’abuso nel suo complesso, poiché la configurazione dell’abuso era stata ridotta, e la seconda SCIA riguardava soltanto parte delle opere inizialmente perseguite. Anche l’archiviazione della prima SCIA aveva fatto salva la possibilità di presentare un nuovo titolo edilizio, dopo aver dato atto della parziale rimozione delle opere. Il silenzio-diniego doveva dunque essere accompagnato da una motivazione espressa riferita a tali elementi. Il Comune è stato ordinato a rideterminarsi con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, motivando specificamente sulla nota del 26 luglio 2023 e sulla rimozione delle difformità accertata il 28 dicembre 2022. Gli ulteriori motivi d’appello sono rimasti assorbiti; le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001
Tale norma, nel consentire di sanare, al ricorrere dei relativi presupposti, le opere che avrebbero dovuto formare ex ante oggetto di Scia ex art. 22 TUE, dà la stura, in caso di inerzia dell’Amministrazione e secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (C.d.s., n. 1708/2023), condiviso dal Collegio, al c.d. silenzio inadempimento (a differenza del silenzio diniego di cui all’art. 36 TUE e del silenzio assenso di cui al nuovo art. 36 bis TUE).
La disposizione statale, nella formulazione ratione temporis applicabile, disciplina la sanatoria di opere soggette a SCIA; secondo l’orientamento richiamato dal TAR, l’inerzia sull’istanza dà luogo in via generale a silenzio-inadempimento, ferma la disciplina regionale del silenzio-diniego.
art. 22, comma 4, l.r. Lazio 15/2008
Sennonché la Regione Lazio, nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente nella materia dell’edilizia, ha adottato la L.R. 15/2008 che, all’art. 22, comma 4, prevede, per tutti i titoli edilizi, e in deroga al silenzio inadempimento di cui al richiamato art. 37, comma 4, TUE, il meccanismo del silenzio diniego.
La norma regionale prevede il silenzio-diniego per i titoli edilizi, in deroga alla regola statale del silenzio-inadempimento richiamata per la SCIA in sanatoria. Nel caso concreto, tuttavia, il silenzio-diniego è stato annullato perché le specifiche circostanze imponevano una motivazione espressa.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Pertanto, secondo il Tar, non può più essere messa in discussione né la natura abusiva delle opere per cui è causa, né il titolo necessario da richiedere e ottenere ai fini della sanatoria post operam che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere quello di cui all’art. 36 TUE.
Il TAR aveva ritenuto che, in base alla qualificazione delle opere contenuta nel provvedimento repressivo non impugnato, la sanatoria dovesse essere richiesta mediante accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, e non tramite SCIA; il Consiglio di Stato ha però deciso l’appello per il difetto di motivazione del silenzio-diniego, senza definire nel merito la sanabilità delle opere.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione forma un silenzio-diniego su una SCIA edilizia in sanatoria, le circostanze specifiche del caso possono imporre una motivazione espressa: non è sufficiente richiamare in astratto la qualificazione dell’abuso o la necessità di valutarlo nel suo complesso.
- Se, dopo l’accertamento repressivo originario, parte delle difformità è stata rimossa e la nuova SCIA riguarda soltanto una parte delle opere inizialmente contestate, l’amministrazione deve considerare la configurazione residua dell’abuso e motivare in relazione a tale mutamento.
- La motivazione del provvedimento conclusivo deve confrontarsi con gli elementi istruttori specifici rilevanti per la pratica, inclusa una nota dell’ufficio tecnico che non abbia rilevato contrasti urbanistici e l’accertata rimozione di alcune difformità; il giudice può quindi annullare il silenzio-diniego e ordinare all’amministrazione di rideterminarsi con atto espresso entro un termine.
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