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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44075/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente è stato condannato, con rito abbreviato in primo grado e confermato in appello, per il reato di corruzione in concorso con Salvatore Pellegrino Calandrella: avrebbe versato €624 al responsabile del Comando di polizia municipale del Comune di Borgo D'Aie in cambio dell'illegittimo rilascio di codici identificativi per attrazioni itineranti. In cassazione il difensore ha dedotto tre motivi principali: (1) vizio di motivazione circa la consapevolezza del ricorrente che la somma fosse finalizzata a corrompere il pubblico funzionario; (2) vizio di motivazione sull'efficacia probatoria delle dichiarazioni del coimputato, ritenute inesatte dalla difesa; (3) mancata riqualificazione del fatto come corruzione impropria (art. 318 c.p.), sostenendo che il ricorrente possedeva i requisiti per ottenere i codici e non aveva richiesto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse possibile per la Corte di legittimità rivedere la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito: i giudici del merito avevano valutato in modo convincente le dichiarazioni del coimputato, riscontrandole con conversazioni telefoniche e con gravi irregolarità del procedimento amministrativo (mancata verifica formale e funzionale delle attrazioni, violazione dell'art. 4 del d.M. 18 maggio 2007, incompetenza del Comune a rilasciare i codici). È stato inoltre osservato che la somma versata non poteva essere considerata pagamento delle spese amministrative, che sarebbero dovute confluire nelle casse comunali. Quanto alla riqualificazione, la Corte ha ritenuto provata la violazione di numerose norme da parte del pubblico ufficiale e ha concluso che le condotte si ponevano in antitesi con l'interesse pubblico, sufficiente a sostenere la configurazione della corruzione contestata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.M. 18 maggio 2007 (norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante), art. 4

    La Corte ha rilevato che non sono state eseguite le verifiche formali e funzionali previste dall'art. 4, elemento usato per dimostrare l'irregolarità del procedimento amministrativo e a conforto dell'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato.

  • art. 318 cod. pen. (richiamato dalla difesa)

    La questione era se il fatto dovesse essere riqualificato come corruzione impropria. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per la corruzione propria occorre che l'atto sia stato posto in contrasto con specifici doveri d'ufficio; nel caso concreto la Corte ha ritenuto provata la violazione di norme e l'antitesi con l'interesse pubblico, sufficiente a escludere la riqualificazione favorevole al ricorrente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso; la sentenza indica che i motivi sono stati esposti conformemente a tale disposizione e che la trattazione è avvenuta per iscritto.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sui fatti è limitato: non è consentito sostituire la valutazione di merito con una ricostruzione alternativa; il ricorso deve invece evidenziare vizi di diritto o carenze logiche nella motivazione
  • Le dichiarazioni del coimputato possono essere valorizzate se sono corroborate da riscontri oggettivi (es. conversazioni telefoniche, irregolarità amministrative) e la loro attendibilità va valutata nel contesto probatorio complessivo
  • Per distinguere corruzione propria da forme 'improprie' occorre accertare se l'atto compiuto dal pubblico ufficiale sia effettivamente in contrasto con specifici doveri d'ufficio: la semplice corresponsione di denaro non basta se l'atto perseguiva comunque l'interesse pubblico
  • Pagamenti effettuati fuori dalle casse pubbliche, anziché nelle procedure amministrative ufficiali, sono elementi indiziari rilevanti per l'esistenza di una corruzione, soprattutto se l'ente risultava incompetente o il procedimento amministrativo irregolare
  • Quando si impugna in cassazione, è strategico focalizzarsi su profili di diritto, vizi di motivazione formale o violazioni di norme processuali, piuttosto che riproporre in termini sostanziali una diversa ricostruzione dei fatti già respinta dal merito

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