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Sentenza

Sentenza del 11/01/2021 n. 43 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

ICI - seminario religioso - mancata utilizzazione - non rileva - esenzione - spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune aveva contestato l'esenzione ICI sostenendo la tassabilità dell'immobile perché il seminario risultava chiuso e non utilizzato per le attività religiose. Il ricorrente deduceva che l'immobile era destinato e vocato allo svolgimento di attività di culto e con finalità non commerciale, e che la temporanea mancata utilizzazione non ne aveva alterato la natura strumentale ai fini dell'esenzione fiscale.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso, riconoscendo che l'immobile non è assoggettato all'ICI. La decisione precisa che la mancata utilizzazione effettiva dello stabile non è di per sé idonea a far venir meno l'esenzione, purché rimanga la destinazione e la natura strumentale dell'immobile verso le attività religiose; soltanto un mutamento della destinazione o l'effettivo svolgimento di attività a finalità commerciale potrebbe far perdere il beneficio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992 (norme sull'ICI)

    La norma che prevede l'esenzione per gli immobili destinati all'esercizio del culto e alle attività strumentali è stata interpretata nel senso che il requisito rilevante è la destinazione strumentale e non l'effettivo, continuativo utilizzo. La temporanea inattività non determina automaticamente la perdita dell'esenzione.

Massime di principio

  • L'esenzione ICI per immobili destinati al culto si valuta sulla base della destinazione e della natura strumentale dell'immobile, non sull'effettivo utilizzo momentaneo.
  • La semplice chiusura o mancato utilizzo temporaneo dell'immobile non fa venir meno il beneficio fiscale se non sussiste una modifica della destinazione d'uso o un concreto utilizzo a fini commerciali.
  • Spetta all'amministrazione impositrice dimostrare che l'immobile ha perduto la natura strumentale o che è stato destinato a finalità diverse per revocare l'esenzione.
  • In situazione analoga è opportuno documentare la vocazione e la destinazione dell'immobile (atti di proprietà, piani, progetti, comunicazioni) per preservare il diritto all'esenzione anche in periodi di inattività.
  • Il criterio decisivo è sostanziale più che formale: si guarda alla natura funzionale dell'immobile e alla sua idoneità allo scopo religioso, non al regime di utilizzo giornaliero.

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