Ordinanza n. 149/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza denominata “Proposta n.16 del 30/03/2026” di cui al Reg. Gen. N. 16 del 30/03/2026, notificata al ricorrente a mezzo pec Prot.0005345/P in data 31.03.2026, avente l’oggetto: “Ordinanza di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e delle prescritte autorizzazioni comunali” firmata dalla Responsabile Arch. Lucia Toscana; - della “Comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio per presunte violazioni alle norme urbanistiche-edilizie e paesaggistiche, rilevate a Caneva in Via Filermo su terreno censito catastalmente al foglio 33 mappali 143-144”, datata 23.02.2026 e notificata a mezzo pec in data 24.02.2026, firmata dalla Responsabile dell’Area Pianificazione territoriale e ambiente arch. Lucia Toscana; - del “verbale di sopralluogo per presunte violazioni alle norme urbanistico-edilizie e paesaggistiche, rilevate a Caneva in Via Filermo nella frazione di Fratta su terreni censiti catastalmente al foglio n.33 mappale n.143 e 144”, Prot. 3123, redatto e firmato in data 19.02.2026 dai verbalizzanti arch. Lucia Toscana e Vice ispettore Lino Pandrin, completo di allegazione fotografica, non notificato al ricorrente; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, coevo e/o successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino per interventi asseritamente eseguiti senza autorizzazione paesaggistica e autorizzazioni comunali, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e dal verbale di sopralluogo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il titolare di un’impresa individuale ha impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale del 30 marzo 2026 che gli ingiungeva la rimessione in pristino dei luoghi per interventi ritenuti eseguiti in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche e comunali prescritte. Ha impugnato anche la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio del 23 febbraio 2026, il verbale di sopralluogo del 19 febbraio 2026 e gli atti connessi. Nella fase cautelare il ricorrente ha lamentato un deficit di istruttoria e di motivazione: la segnalazione della Stazione Forestale di Polcenigo del 14 febbraio 2026, posta all’origine dei controlli, avrebbe ricondotto la vegetazione rimossa alla pregressa attività vivaistica e avrebbe circoscritto il riscontro al mappale 143 del foglio 33, mentre l’ordine comunale riguardava anche il mappale 144. La vegetazione e i terreni risultavano inoltre collegati a una precedente attività vivaistica trasferita in proprietà ad altra società in esito a concordato fallimentare omologato nel 2016. Il ricorrente ha altresì dedotto il periculum in mora derivante dall’esecuzione dell’ordine.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire il merito del ricorso. In sede di sommaria delibazione ha ravvisato il fumus del deficit istruttorio e motivazionale: la segnalazione forestale, che aveva dato impulso all’attività comunale, sembrava ricondurre la rimozione della vegetazione alla pregressa attività vivaistica e limitare il riscontro al mappale 143; negli atti del Comune non risultavano ulteriori elementi idonei a giustificare l’ordine di ripristino emesso anche con riferimento al mappale 144. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum dedotto e ha quindi sospeso l’esecuzione dell’ordinanza impugnata. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 23 febbraio 2027, lasciando impregiudicata la facoltà del Comune di riesaminare il provvedimento, anche previo confronto con il ricorrente. Spese rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55, comma 11, c.p.a., di fissare la pubblica udienza per la discussione del ricorso nel merito, impregiudicata, nelle more della sua celebrazione, la facoltà del Comune di riesaminare nella competente sede amministrativa il provvedimento gravato, previo, occorrendo, confronto costruttivo col ricorrente;
Il giudice, accolta la tutela cautelare, fissa la discussione del merito e fa salva la possibilità che l’amministrazione riesamini nel frattempo il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, un ordine di rimessione in pristino può essere sospeso quando gli atti istruttori che hanno attivato i controlli sembrano riferirsi a fatti o aree più limitati rispetto a quelli considerati nell’ordine e il fascicolo amministrativo non contiene ulteriori evidenze che giustifichino l’estensione dell’intervento ripristinatorio.
- La tutela cautelare richiede la valutazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; quando entrambi risultano sussistenti, il giudice può sospendere l’esecuzione dell’atto e fissare la trattazione del merito, lasciando all’amministrazione la facoltà di riesaminarlo nelle more.
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