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Ordinanza

Ordinanza n. 630/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza di questo Tribunale, Sez. 1, n. 536/2021 pubblicata l'11.03.2021 con la quale il Comune è stato condannato alla restituzione alla ricorrente Pugliese Maria Teresa di terreni ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima;

Giustizia amministrativa202201053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 536/2021, recante ordine di restituzione dei terreni e risarcimento del danno da occupazione illegittima

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 536/2021, già oggetto della sentenza di ottemperanza n. 934/2023, con la quale era stato dichiarato l'obbligo del Comune di provvedere ed era stato nominato un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Commissario, insediatosi su istanza della ricorrente, ha chiesto chiarimenti sulle modalità di esecuzione del capo relativo alla restituzione dei beni e una proroga del termine assegnato. Ha riferito che il Comune aveva opposto l'impossibilità della restituzione, sostenendo che i terreni ricadessero in aree gravate da uso civico e fossero oggetto di finanziamenti pubblici destinati a tutelarne la conservazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le circostanze dedotte dal Comune non costituiscano ostacoli all'esecuzione del giudicato. L'ordine di restituzione, qualificato come reintegra nel possesso, non incide in quanto tale sul regime dell'uso civico e non è condizionato dall'esistenza dei finanziamenti pubblici riferiti dal Comune. Ha quindi disposto che si proceda all'esecuzione della sentenza n. 536/2021 e ha concesso al Commissario ad acta la proroga richiesta per ulteriori 90 giorni. L'ordinanza deve essere trasmessa alle parti e al Commissario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la destinazione dei beni a uso civico non costituisce, di per sé, un ostacolo all'esecuzione di una sentenza che ordini la restituzione o la reintegra nel possesso, quando l'esecuzione non incida sul regime giuridico dell'uso civico.
  • L'esistenza di finanziamenti pubblici destinati alla conservazione dei beni non condiziona né impedisce l'esecuzione dell'ordine giudiziale di restituzione, salvo che il giudicato disponga diversamente.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione del giudicato può chiedere chiarimenti al giudice dell'ottemperanza e una proroga del termine; ricorrendone i presupposti, il giudice può concedere un ulteriore termine per portare a compimento l'incarico.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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