Ordinanza n. 2371/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta al corso di Laurea in questione (Medicina Torino); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta al corso di Laurea in questione (Medicina Torino); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta al corso di Laurea in questione (Medicina Torino); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - ove necessario, dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l’ammissione a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti accesso, graduatoria e posti disponibili, nonché atti di correzione e valutazione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti presupposti della procedura di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, contestando principalmente il D.M. n. 1115/2025 nella parte in cui ha modificato i criteri di formazione della graduatoria consentendo l’inserimento di candidati con una o più insufficienze nel semestre filtro, introducendo sezioni e bonus differenziati e valorizzando, in determinate ipotesi, votazioni precedentemente rifiutate. Sono state dedotte violazioni della par condicio, dell’anonimato, dell’affidamento, della ragionevolezza e proporzionalità, nonché un possibile eccesso di delega e profili di illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la diversa applicazione della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese. La ricorrente ha inoltre lamentato un asserito malfunzionamento del sistema informatico nella gestione delle preferenze delle sedi, la mancata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti, carenze nella trasparenza della correzione, nella predeterminazione delle risposte corrette, nella gestione dei sinonimi e nei criteri di valutazione. Ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l’assegnazione alla sede indicata come prima preferenza.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando al merito le valutazioni più approfondite. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025: la graduatoria per fasce e i bonus di 600, 500, 400, 300, 200 e 100 punti preservano la preferenza dei candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e graduano progressivamente la posizione di chi beneficia della disciplina sopravvenuta. La valorizzazione del voto rifiutato è stata ritenuta coerente con la natura degli esami di profitto e con l’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025. Il mutamento ha inciso sulla formazione successiva della graduatoria, non sulle prove, sui programmi o sulle condizioni di svolgimento, comuni a tutti i candidati. La ricorrente, avendo ottenuto una sola sufficienza, è stata ammessa alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta e ha ottenuto l’assegnazione a una sede; pertanto non può contestare tale disciplina per ottenere contemporaneamente i benefici della sua applicazione e la sua caducazione. La censura sul malfunzionamento del sistema delle preferenze è stata ritenuta generica, priva di prova sul contenuto originario delle preferenze, sull’alterazione informatica e sul nesso causale con la mancata assegnazione alla sede desiderata. È stata esclusa una lesione attuale del diritto all’accesso al corso, residuando una pretesa alla diversa sede, e comunque è mancata la prova di resistenza. Anche la doglianza relativa alla mancata prosecuzione degli scorrimenti è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, poiché il nuovo sistema prevede l’iscrizione immediata e la frequenza del secondo semestre, rendendo necessaria la tempestiva definizione delle assegnazioni; i posti residui possono inoltre essere utilizzati per trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Le censure tecniche sulla correzione e sul sistema informatico non sono state definite in cautelare e hanno determinato l’ordine istruttorio rivolto al Ministero, al CINECA e alle università di fornire documentati chiarimenti entro quaranta giorni. Il TAR ha escluso, allo stato, violazioni del d.lgs. n. 71/2025, eccesso di delega e i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità sull’applicazione differenziata della riforma, ritenendo la differenziazione transitoria giustificata da ragioni organizzative e non arbitraria. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, con pubblicazione sul sito del Ministero entro venti giorni e deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese della fase cautelare in favore delle amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato; spese compensate nei rapporti con l’Università di Modena e Reggio Emilia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora e ha rigettato l’istanza.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo della riforma dell’accesso a Medicina; il TAR ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 ne attui le previsioni senza modificarne i presupposti sostanziali.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
È stato contestato per la diversa applicazione della riforma alle università non statali e ai corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso, allo stato, rilevanza e non manifesta infondatezza della questione costituzionale.
art. 76 Cost.
Parametro invocato per l’asserito eccesso di delega; il TAR ha ritenuto che la legge delega n. 26/2025 lasciasse al legislatore delegato discrezionalità sufficiente per un’applicazione graduale della riforma.
art. 3 Cost.
Parametro invocato per la disparità tra categorie di corsi e atenei; la differenziazione transitoria è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.
art. 34 Cost.
La dedotta violazione non è stata ritenuta adeguatamente specificata né riferita a un concreto pregiudizio della ricorrente.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione non è stata ritenuta adeguatamente specificata né riferita a un concreto pregiudizio della ricorrente.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati è sommamente difficile; il TAR ha prescritto la pubblicazione integrale del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la modifica dei criteri di formazione di una graduatoria nazionale può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando non incide sulle prove già svolte né sulle condizioni di partecipazione, ma disciplina soltanto la successiva valorizzazione dei risultati secondo criteri uniformi applicabili a tutti i candidati.
- È compatibile con la tutela dell’affidamento e con la par condicio un sistema di graduatoria articolato per fasce e bonus che mantenga preferiti i candidati conformi alle regole originarie e collochi progressivamente quelli ammessi grazie a deroghe o discipline sopravvenute, in rapporto al grado di scostamento dal modello iniziale.
- Chi è stato ammesso a una graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta non ha, di regola, un interesse concreto e attuale a impugnarla per ottenerne la caducazione, se l’accoglimento determinerebbe la sua esclusione dalla procedura e la perdita del beneficio conseguito.
- La contestazione di un malfunzionamento informatico nella gestione delle preferenze non è sufficiente, in sede cautelare, senza elementi oggettivi sul contenuto delle preferenze originariamente espresse, sull’effettiva alterazione del sistema e sul nesso causale tra tale alterazione e il risultato lesivo; occorre inoltre dimostrare la prova di resistenza.
- La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti di una graduatoria universitaria non è di per sé illegittima quando il nuovo sistema prevede l’iscrizione immediata degli studenti e la necessità di garantire la continuità didattica del semestre successivo, purché i posti residui possano essere destinati a finalità coerenti con la programmazione universitaria.
- Quando le censure tecniche sulla correzione delle prove e sul funzionamento dei sistemi informatici richiedono accertamenti incompatibili con la cognizione cautelare, il giudice può rigettare provvisoriamente la sospensiva e disporre specifici incombenti istruttori a carico delle amministrazioni e degli organismi coinvolti.
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