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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19628/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dalla nomina di un soggetto a direttore sanitario del distretto di Cosenza/Savuto, successivamente revocata dall’azienda sanitaria provinciale con attribuzione dell’incarico ad altro soggetto. Il primo giudizio mirava a far dichiarare legittima la propria nomina e illegittimi gli atti di revoca; la domanda era stata rigettata nei gradi di merito e poi il ricorso per cassazione era stato respinto con ordinanza n. 9057/2025, sul rilievo che la nomina era nulla per mancanza dell’atto aziendale di approvazione e del provvedimento regionale di autorizzazione. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. con due motivi, entrambi fondati sull’asserito errore di fatto: con il primo si sosteneva che l’atto di approvazione aziendale esistesse e fosse stato erroneamente ritenuto inesistente; con il secondo si deduceva che la documentazione prodotta dimostrasse la non necessità dell’autorizzazione regionale, sicché la Corte avrebbe errato nel ritenere mancante tale provvedimento. L’azienda sanitaria ha resistito con controricorso; l’altro soggetto evocato è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l’errore revocatorio deve cadere su un fatto incontroverso e, nel caso concreto, la sussistenza dell’atto aziendale era invece oggetto di contestazione già nei gradi di merito; inoltre il vizio lamentato riguardava documenti che avrebbero dovuto essere esaminati nei gradi di merito e, nella sostanza, tendeva a denunciare un omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non un errore di fatto revocatorio. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché in realtà denunciava un preteso errore di diritto sulla necessità dell’autorizzazione regionale, non un errore percettivo; anche qui la doglianza si risolveva in un’omessa considerazione di documenti e non in un errore revocatorio. Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese in favore dell’azienda sanitaria e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo se l’errore cade su un fatto incontroverso e percettivo, non oggetto di contestazione tra le parti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La mancata considerazione di documenti prodotti nei gradi di merito non integra errore di fatto revocatorio e, semmai, può prospettare un vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Disciplina il contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio contro una sentenza di cassazione è configurabile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto che deve risultare incontroverso e non controverso tra le parti.
  • Non è revocatorio l’errore che richiede una rivalutazione di documenti già acquisiti o che avrebbe dovuto essere compiuta nei gradi di merito; in tal caso la censura esula dall’art. 395 n. 4 c.p.c.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione questioni di diritto o per convertire in errore percettivo una doglianza che, nella sostanza, attiene all’omesso esame di fatti decisivi o a un errore giuridico.
  • Se il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese in favore della parte costituita e si applica, ove dovuto, il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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