Cassazione Civile, Ordinanza n. 13128/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una pluralità di ricorsi riuniti in primo grado, proposti da un contribuente contro diversi avvisi di accertamento, cartelle di pagamento e un'intimazione di pagamento, poi accolti dalla commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle entrate propose appello, e la commissione tributaria regionale ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione. Tuttavia, la CTR dichiarò inammissibile l'appello per mancato deposito dell'originale del ricorso introduttivo notificato al contraddittore necessario entro il termine assegnato. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia dedusse: 1) la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 331 e 332 c.p.c., sostenendo che la declaratoria di inammissibilità non poteva travolgere tutti i giudizi riuniti, poiché alcuni non riguardavano affatto l'operato del concessionario e dovevano essere trattati come cause scindibili; 2) in subordine, che la costituzione dell'agente della riscossione rendeva comunque non applicabile la pronuncia di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha anche chiesto la cessazione parziale della materia del contendere per alcune cartelle oggetto di definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente ad alcune cartelle di pagamento. Ha poi accolto solo il primo motivo di ricorso nei limiti in cui censurava l'estensione generalizzata della sanzione processuale a tutte le cause riunite, rigettando invece il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, limitatamente ai giudizi aventi ad oggetto due avvisi di accertamento nei quali l'agente della riscossione non era parte. Per tali capi il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all'art. 53 del medesimo decreto per la disciplina del deposito dell'atto introduttivo e della prova della notificazione nel processo tributario
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato quale norma che regola l'appello nel processo tributario e gli oneri di deposito dell'atto notificato
art. 331 c.p.c.
il termine per l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili è perentorio, non prorogabile e la sua violazione determina inammissibilità dell'impugnazione
art. 332 c.p.c.
applicabile alle cause scindibili riunite, le quali conservano autonomia anche ai fini dell'impugnazione
artt. 103 e 274 c.p.c.
richiamati per qualificare la riunione delle cause come litisconsorzio facoltativo improprio, utile solo a fini di economia processuale
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
base del motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza e del procedimento
Massime di principio
- La riunione di più procedimenti non elimina l'autonomia delle singole cause quando non ricorrano ipotesi di litisconsorzio necessario o di cause inscindibili; in tali casi ciascuna causa mantiene una propria individualità anche ai fini delle impugnazioni.
- Se l'inammissibilità dell'impugnazione deriva da mancata integrazione del contraddittorio in una sola delle cause riunite, tale sanzione non può estendersi automaticamente alle altre cause autonome e scindibili.
- Ai fini della verifica della regolarità dell'impugnazione, il giudice deve accertare in concreto in quali giudizi la parte chiamata in integrazione fosse effettivamente parte, non potendo applicare in blocco la conseguenza processuale a tutti i capi della decisione riunita.
- Il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili è perentorio e la sua inosservanza comporta inammissibilità dell'impugnazione, non sanabile dalla tardiva costituzione della parte chiamata.
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