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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44299/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento del vincolo di continuazione tra tre condanne emesse in sentenze diverse. Il giudice dell'esecuzione aveva accolto la richiesta e, ritenuto più grave il reato oggetto della terza sentenza, aveva aumentato la pena principale di 8 mesi e aumentato la multa di €250 per ciascuna delle altre due condanne, rideterminando la pena complessiva. Il difensore ha impugnato l'ordinanza sostenendo violazione di legge perché gli aumenti avrebbero dovuto tenere conto della diminuzione di un terzo spettante alle condanne pronunciate a seguito del rito abbreviato (rito premiale), riduzione che dal provvedimento non risultava considerata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato il principio consolidato secondo cui, quando reati posti in continuazione sono stati giudicati con rito abbreviato, l'aumento applicato in esecuzione ai sensi dell'art. 81 c.p. deve tenere conto della diminuzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., e ciò deve risultare esplicitamente in motivazione. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione non aveva dato conto della riduzione; la Corte ha pertanto annullato senza rinvio la quantificazione della pena e ha proceduto direttamente a ridurre di un terzo gli aumenti quantificati (da 8 mesi e €250 a 5 mesi e 10 giorni e €166 di multa per ciascun aumento), rideterminando la pena complessiva in anni 4, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed €1.832 di multa.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che legittima il ricorrente a chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati in sentenze diverse

  • art. 81 cod. pen.

    Stabilisce la disciplina dell'aumento di pena per il riconoscimento della continuazione tra più reati; l'aumento deve essere operato tenendo conto, se necessario, delle riduzioni applicate alle singole condanne

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione della pena (premio) per il rito abbreviato; tale diminuzione è aritmeticamente predeterminata e deve essere considerata anche nell'aumento per continuazione

  • art. 648 cod. pen.

    Norma penale relativa ai reati per i quali sono state pronunciate alcune delle sentenze richiamate; usata per identificare i reati oggetto dei provvedimenti

  • art. 624 e art. 625 cod. pen.

    Norme penali relative ai reati (rapina, lesioni o loro connesse) indicati nella terza sentenza richiamata; citate per ricostruire il complesso delle condanne

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.1 n.12591/2015 Reale; Sez.1 n.26269/2021 De Rita)

    Richiamati i precedenti secondo cui, in caso di continuazione con sentenze pronunciate con rito abbreviato, l'aumento di pena in esecuzione è soggetto alla riduzione premiale e il giudice dell'esecuzione deve indicare in motivazione di averne tenuto conto

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione tra reati, se una o più sentenze 'satellite' sono state pronunciate con rito abbreviato, l'aumento di pena previsto dall'art. 81 c.p. deve essere calcolato tenendo conto della diminuzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione deve esplicitare in motivazione di aver calcolato l'aumento tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato; l'assenza di tale riferimento comporta vizio di legittimità correggibile dalla Corte di Cassazione
  • La riduzione dovuta al rito abbreviato è aritmeticamente predeterminata (riduzione di un terzo salvo diversa previsione) e non richiede motivazione sul quantum, ma la sua applicazione deve essere documentata
  • Se il giudice dell'esecuzione non tiene conto della riduzione, la Corte di Cassazione può annullare la quantificazione della pena e procedere direttamente a rideterminarla (anche senza rinvio), riducendo gli aumenti in misura corrispondente
  • Se entrambe le sentenze messe in continuazione sono state pronunciate con rito abbreviato non è necessaria una differenziazione tra le pene ai fini del calcolo dell'aumento, ma l'annotazione della riduzione deve comunque risultare

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