Cassazione Penale, Sentenza n. 22102/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stanziola è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello (lunghezza 20,5 cm, lama 9 cm) senza giustificato motivo in Centola il 05/04/2021. Il Tribunale lo ha condannato a 1.500 euro di ammenda, spese processuali e ha ordinato la confisca e distruzione dell'arma. In cassazione il difensore ha dedotto due motivi: omessa motivazione circa l'esistenza di un giustificato motivo per il porto dell'arma (art. 606 c.p.p., lett. c) e mancata pronuncia sull'applicabilità della speciale esimente di cui all'art. 131-bis c.p. richiesta in sede di conclusioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendolo infondato: il Tribunale ha correttamente applicato il principio per cui il "giustificato motivo" rilevante deve emergere nell'immediatezza e sia verificabile dai verbalizzanti, e la giustificazione prospettata in giudizio non può sostituirsi a quella immediata. Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale non ha motivato né pronunciato in modo espresso sulla richiesta di applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis c.p.; si è dunque pronunciata l'annullamento limitato alla mancata valutazione di tale causa di non punibilità con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania per nuovo esame, lasciando il giudice di merito libero sulla decisione. La Corte ha altresì ricordato il divieto, in sede di giudizio di rinvio limitato alla verifica della particolare tenuità del fatto per reati commessi dopo il 1/1/2020, di dichiarare l'estinzione per prescrizione se è operante la causa di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 3
Sanziona il porto di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo; la giustificazione rilevante deve emergere nell'immediatezza del fatto e essere suscettibile di immediata verifica dagli operanti.
Codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua invocazione deve essere esaminata e motivata dal giudice, che non può omettere di pronunciarsi o limitarsi a una valutazione implicita non desumibile.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Consente il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; utilizzato per censurare la mancata valutazione di elementi richiesti dalla difesa.
Codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lett. d)
Prevede l'annullamento con rinvio quando la sentenza impugnata presenti vizi che richiedono un nuovo esame da parte del giudice a quo; qui applicato per la mancata valutazione dell'art. 131-bis.
Codice di procedura penale, art. 344-bis
Regola l'improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento; la Corte ha richiamato che, nei reati commessi dopo il 1/1/2020, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per prescrizione quando opera l'improcedibilità ex art. 344-bis.
Giurisprudenza citata (Sez. 1 n. 19307 del 30/01/2019, Naimi; Sez. 1 n. 18925 del 26/02/2013, Carrara)
Principi consolidati secondo cui il "giustificato motivo" ai fini del porto deve essere immediato e verificabile dagli agenti; giustificazioni fornite a posteriori non sono rilevanti per escludere il reato.
Massime di principio
- Per il porto di strumenti atti ad offendere (legge n.110/1975, art.4): la giustificazione deve emergere nell'immediatezza dei fatti e risultare verificabile dagli operanti; argomentazioni presentate solo in dibattimento o a posteriori hanno scarso rilievo.
- Se la difesa invoca l'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), il giudice è obbligato a esaminare e motivare esplicitamente la decisione; l'omessa pronuncia o la mancanza di motivazione costituiscono vizio correggibile con annullamento e rinvio.
- In sede di cassazione, i motivi per omessa o contraddittoria motivazione (art. 606 c.p.p.) sono idonei a far rinnovare il giudizio quando una questione decisiva (es. esimente invocata) non è stata valutata espressamente.
- Nel rinvio limitato alla verifica della particolare tenuità per reati commessi dopo il 1/1/2020, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per prescrizione se sussiste l'improcedibilità disciplinata dall'art. 344-bis c.p.p.; occorre valutare l'applicabilità delle regole sull'improcedibilità prima di dichiarare l'estinzione.
- In fase istruttoria o al momento del controllo da parte degli operanti è importante che l'interessato esponga motivi giustificativi concreti e immediati (es. motivi di lavoro, misura di necessità documentabile) per aumentare le possibilità che tali ragioni siano ritenute valide dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22065/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22068/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2025 del 12/06/2025
- Sentenza penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22071/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →