Sentenza n. 549/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di decadenza dall’assunzione a tempo indeterminato, comunicato dopo il rigetto della terza richiesta di proroga della presa di servizio
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, utilmente collocato nella graduatoria di un concorso pubblico per il profilo di assistente amministrativo, ha impugnato l’atto con cui la ASL lo ha dichiarato decaduto dall’assunzione. Dopo avere ottenuto due proroghe della presa di servizio, egli non aveva preso servizio nell’ulteriore termine assegnato e aveva chiesto un terzo differimento, poi respinto dall’amministrazione. Il ricorrente ha contestato la legittimità della decadenza, opponendo il proprio diritto alla costituzione del rapporto di impiego. La ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia riguarda direttamente l’assunzione al lavoro e, quindi, la costituzione del rapporto di impiego con una ASL. Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l’assunzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, salvo i rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, tra i quali non rientrano gli impieghi alle dipendenze delle ASL. Il TAR ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, precisando che la causa può essere riassunta nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni … incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro.
La norma devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle concernenti l’assunzione. Gli impieghi alle dipendenze delle ASL non rientrano tra i rapporti in regime di diritto pubblico sottratti a tale regola.
art. 11 c.p.a.
La causa può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario nei termini previsti dalla norma sulla translatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di definizione immediata.
Massime di principio
- Le controversie relative alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, comprese quelle concernenti l’assunzione di un candidato utilmente collocato in graduatoria, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
- Gli impieghi alle dipendenze delle aziende sanitarie locali non rientrano nei rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico sottratti alla giurisdizione ordinaria.
- L’atto con cui una ASL dichiara la decadenza dall’assunzione, dopo il rigetto della richiesta di differimento della presa di servizio, è direttamente attinente alla costituzione del rapporto di lavoro e deve essere contestato davanti al giudice ordinario, quando la controversia riguarda il diritto dell’interessato all’assunzione.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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