Cassazione Civile, Ordinanza n. 31928/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società che gestiva uno stabilimento balneare ha agito contro la Regione Calabria e contro la società consortile incaricata di eseguire un progetto di opere marittime, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causati allo stabilimento da mareggiate verificatesi negli anni Novanta. La domanda si fondava sull'assunto che le barriere frangiflutti fossero state realizzate o posizionate erroneamente, alterando il moto ondoso e provocando i danni. In appello la domanda è stata respinta per difetto di allegazione/prova della specifica condotta colposa e del nesso causale; la società attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso su una ratio diversa da quella del Tribunale e che, essendo stata già implicitamente accertata la colpa in primo grado, l'appello avrebbe potuto riguardare solo il nesso causale; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo di avere poi chiarito in atti la ricostruzione del danno e la cattiva realizzazione dell'opera di protezione costiera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché fondato su un'erronea lettura della sentenza di primo grado: la questione della colpa non era stata positivamente accertata ma era rimasta assorbita; inoltre il motivo era inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi decisiva, individuata dalla Corte d'appello nel deficit assertivo dell'atto introduttivo, cioè nella mancata indicazione specifica della condotta colposa imputata alle convenute. Ha ritenuto manifestamente inammissibile o comunque infondato anche il secondo motivo, poiché il ricorso non trascriveva né riassumeva adeguatamente, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., il contenuto dell'atto di citazione, e perché la memoria ex art. 183 c.p.c. non poteva introdurre fatti nuovi ma solo precisare domande ed eccezioni già proposte. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve trascrivere o riassumere specificamente gli atti e i documenti rilevanti su cui fonda il motivo di ricorso; la mancata osservanza rende il motivo inammissibile o comunque infondato.
art. 183 c.p.c.
La memoria ex art. 183 c.p.c. può precisare domande ed eccezioni già formulate, ma non introdurre fatti nuovi nel processo.
art. 385, comma 6, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità aquiliana, la parte che agisce per il risarcimento deve allegare in modo specifico la condotta colposa o il fatto illecito imputato al convenuto; il mero riferimento al danno e al nesso causale non basta se manca la precisa individuazione del comportamento asseritamente illecito.
- Se una sentenza di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, il ricorso per cassazione deve investire specificamente anche quella ragione decisiva; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di censura della ratio.
- Non è corretto presumere che un accertamento negativo del nesso causale implichi necessariamente un previo accertamento positivo della colpa: i due profili restano distinti e la questione della colpa può rimanere assorbita.
- Il ricorso per cassazione che denunci omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti; la semplice allegazione generica del contenuto dell'atto introduttivo non è sufficiente.
- La memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 183 c.p.c. non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta fatti costitutivi nuovi, ma solo per precisare o articolare meglio le domande e le eccezioni già tempestivamente proposte.
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