Cassazione Penale, Sentenza n. 14552/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza cautelare che aveva applicato misure cautelari a suo carico (tra cui arresti domiciliari e/o obbligo di presentazione alla P.G.) per due reati di furto pluriaggravato in concorso, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione prognostica sull'attualità del pericolo di reiterazione del reato. In particolare deduce che non è stata condotta un'analisi adeguata sulla possibilità che possa reiterare le condotte delittuose.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili di censura perché, in sede di legittimità, è consentito verificare solo vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione, senza poter procedere a una rinnovata valutazione di merito. Il Tribunale aveva correttamente riscontrato gravi indizi sulla base di immagini di videosorveglianza, risultanze di intercettazioni, dalla circostanza che l'indagato è stato trovato in possesso di refurtiva e da una sua ammissione; aveva altresì valutato elementi personali e di contesto (assenza di lavoro stabile, precedenti condanne per furto, modalità e prossimità temporale dei fatti, concorso con altri) idonei a fondare un giudizio prognostico di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274 lett. c), cod. proc. pen.
Il pericolo di reiterazione del reato è 'concreto' quando risultano elementi reali che rendono probabile la recidiva e 'attuale' quando è possibile formulare una prognosi sulla persistenza del periculum libertatis nel tempo; il giudizio deve valorizzare elementi specializzanti e l'analisi della personalità e delle condizioni di vita dell'imputato
principio giurisprudenziale sul controllo in sede di legittimità delle misure cautelari
Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999; Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017 e altre pronunce citate
In Cassazione il sindacato sulle esigenze cautelari è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è consentito riesaminare i fatti o riformulare una diversa valutazione del materiale probatorio che appartiene al giudice di merito
Massime di principio
- In rapporto alle misure cautelari, la Corte di legittimità controlla soprattutto la completezza e la logicità della motivazione: le critiche che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili o infondate
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) può essere fondato non solo su prove dirette di una 'occasione' futura, ma su elementi concreti quali ruolo nell'associazione di complici, modalità ripetute del reato, risultanze di intercettazioni, immagini di videosorveglianza, possesso della refurtiva e precedenti penali
- La mancanza di un lavoro stabile e la presenza di precedenti per reati analoghi sono elementi rilevanti per la prognosi di pericolosità e possono giustificare misure cautelari quando combinati con altri indizi
- Non è necessario che il giudice indichi una 'specifica occasione' futura per delinquere: è sufficiente una valutazione prospettica, argomentata e fondata su elementi concreti che rendano probabile la recidiva nel periodo in cui potrebbero vigere le cautele
- Chi impugna una misura cautelare in Cassazione deve dimostrare violazioni normative o manifesta illogicità della motivazione; l'alternativa è che il ricorso sia rigettato e il ricorrente condannato alle spese
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