Cassazione Penale, Sentenza n. 12793/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, della condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri (12/12/2022) per il reato previsto dall'art. 186, commi 2, lett. c)i e 2-bis del Codice della strada. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione circa la sua identificazione quale conducente del furgone (contestando che essere trovato al posto di guida 20-25 minuti dopo il sinistro provi la guida al momento dell'incidente); 2) nullità/invalidità della misurazione dell'alcolemia per carenza di documentazione sull'omologazione, taratura e verifica periodica dell'etilometro (art. 379 Regolamento di esecuzione del CdS); 3) censura della negazione della sospensione condizionale della pena per assenza di "persona offesa", sostenendo che al più ci sarebbe un danneggiato e quindi non era possibile risarcire una persona offesa assente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) il primo motivo è aspecifico e dunque inammissibile perché non si è confrontato con il percorso argomentativo della Corte territoriale che aveva fornito ragioni logiche (intervento 20-25 minuti dopo, elevato stato di ebbrezza che rendeva implausibile un movimento per cambiare posto, ecc.); 2) il secondo motivo è inammissibile perché la questione relativa alla legittimità delle verifiche dell'etilometro non era stata sollevata in appello e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione (violazione del principio devolutivo); 3) il terzo motivo è aspecifico in quanto non ha confutato puntualmente la motivazione della Corte d'appello sulla mancata concessione della sospensione condizionale (assenza di resipiscenza). Conseguenze procedurali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186 Codice della strada
Norma sostanziale contestata: disciplina la guida in stato di ebbrezza. La sentenza di merito ha condannato il ricorrente ai sensi dei commi richiamati; la Cassazione conferma la legittimità della decisione di merito senza riesaminare il merito probatorio.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede il rito cartolare per la trattazione del ricorso; la Corte precisa che il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale norma.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione (es. vizio di motivazione per manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto i motivi dedotti come aspecifici e non confrontati con la motivazione impugnata, dichiarandoli inammissibili.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente di dedurre errori di diritto o violazioni di norme. La Corte ha ritenuto che taluni profili (es. verifiche dell'apparecchiatura) non potevano essere introdotti in cassazione se non erano stati devoluti al giudice di merito.
art. 379 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada
Norme tecniche relative a omologazione/taratura/verifiche degli strumenti per la rilevazione dell'alcolemia. La Corte non ha esaminato la questione nel merito perché la relativa contestazione non era stata proposta in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e altresì la comminazione di ammende a titolo riparatorio o per colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese.
Massime di principio
- In cassazione è essenziale formulare motivi specifici e confrontarsi puntualmente con il percorso logico-giuridico della decisione impugnata: la mera ripetizione delle stesse argomentazioni già rifiutate dal giudice del merito è inammissibile.
- Questioni di fatto o tecniche (es. taratura, omologazione o verifiche periodiche di strumenti come l'etilometro) devono essere sollevate e documentate già in sede di appello; non possono normalmente essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione.
- Per censurare la motivazione del giudice del merito occorre indicare chiaramente i passaggi logici contestati e why/where il ragionamento risulta illogico o insufficiente; argomentazioni generiche non bastano.
- La circostanza di essere trovato al posto di guida dopo un certo intervallo temporale può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento indiziario, ma la difesa deve articolare e provare alternative plausibili (es. avvenuto scambio di posti) già nei gradi precedenti.
- La richiesta di benefici (es. sospensione condizionale della pena) richiede che il ricorrente dimostri i presupposti previsti dalla legge e risponda concretamente alle considerazioni del giudice di merito (es. assenza di resipiscenza, sette posizioni pregresse); altrimenti la censura sarà ritenuta aspecifica.
- La mancata cura procedurale (omessa devoluzione di profili al giudice di merito o motivi non specifici) può comportare, oltre all'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di colpa ex art. 616 c.p.p.
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