Regolamento (UE) 2021/785
Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il programma antifrode dell’Unione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, succedendo al programma Hercule III e sostituendo la base giuridica di finanziamento dell’AFIS nel regolamento (CE) n. 515/97. Il programma finanzia azioni di prevenzione e contrasto di frodi, corruzione e altre attività illecite, la segnalazione delle irregolarità tramite IMS e la cooperazione amministrativa in ambito doganale e agricolo, con una dotazione complessiva di 181,207 milioni di EUR. Il testo disciplina forme di finanziamento, tasso di cofinanziamento, azioni e soggetti ammissibili, sorveglianza, valutazione, partecipazione di paesi terzi e disposizioni transitorie, oltre ad abrogare il regolamento (UE) n. 250/2014.
Istituzione del programma antifrode dell’Unione per il periodo 2021-2027, a sostegno della tutela degli interessi finanziari dell’UE, della segnalazione delle irregolarità e della cooperazione amministrativa in ambito doganale e agricolo.
Ambito di applicazione
Si applica all’azione dell’Unione nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027 in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevenzione e contrasto di frode, corruzione e altre attività illecite, segnalazione delle irregolarità e mutua assistenza amministrativa e cooperazione tra autorità doganali e agricole. Beneficiari e partecipanti possono essere autorità pubbliche, istituti di ricerca e di insegnamento, organismi senza scopo di lucro, soggetti giuridici dell’Unione, organizzazioni internazionali e, in via eccezionale per singole azioni, soggetti stabiliti in paesi terzi non associati. Il programma è aperto a Stati SEE/EFTA, paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato, altri paesi terzi previa apposita intesa, nonché ai PTOM, nel rispetto delle condizioni previste; non si applica alle attività che eccedano gli obiettivi del programma o che comportino sovrapposizioni con altri strumenti dell’Unione, in particolare per le attrezzature doganali.
Programma antifrode dell’Unione
Il regolamento istituisce il programma antifrode dell’Unione per l’intero quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la cooperazione amministrativa in materia doganale e agricola. La misura nasce in continuità con i programmi Hercule e con il finanziamento dell’AFIS/IMS, ma ne riordina la base giuridica in un unico strumento, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021.
Contesto e ratio dell’intervento
Il regolamento si fonda sugli articoli 33 e 325 TFUE e richiama la necessità di un’azione coordinata dell’Unione per combattere frode, corruzione e altre attività illecite lesive del bilancio UE. Viene evidenziata la rilevanza del sistema AFIS, del sistema di informazione doganale e del sistema IMS per la gestione delle irregolarità, nonché l’esigenza di finanziamenti stabili e prevedibili e di una maggiore sinergia tra tutela delle entrate e delle spese del bilancio dell’Unione.
Obiettivi del programma
Gli obiettivi generali sono due: tutela degli interessi finanziari dell’Unione e sostegno alla mutua assistenza amministrativa e alla cooperazione tra Stati membri e Commissione per l’applicazione delle normative doganale e agricola. Gli obiettivi specifici riguardano: prevenzione e contrasto di frode, corruzione e altre attività illecite; miglioramento della segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, nei fondi in gestione concorrente e nei fondi di assistenza preadesione; fornitura di strumenti per lo scambio di informazioni e per le attività operative in ambito di mutua assistenza amministrativa.
Dotazione finanziaria e ripartizione
La dotazione complessiva è pari a 181,207 milioni di EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa è la seguente:
- 114,207 milioni di EUR per prevenzione e contrasto della frode, della corruzione e delle altre attività illecite;
- 7 milioni di EUR per la segnalazione delle irregolarità mediante IMS;
- 60 milioni di EUR per strumenti di scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia doganale e agricola. Fino al 2% dell’importo totale può finanziare assistenza tecnica e amministrativa, inclusi preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e sistemi informatici istituzionali.
Modalità di attuazione e strumenti finanziari
Il programma è attuato in gestione diretta o indiretta secondo il regolamento finanziario. Il finanziamento può assumere tutte le forme previste da tale regolamento, in particolare sovvenzioni, appalti e rimborsi di spese di viaggio e soggiorno. Per le azioni svolte in base al regolamento (CE) n. 515/97 è previsto un elenco indicativo dei costi finanziabili nell’allegato I, che comprende, tra l’altro, infrastrutture tecniche permanenti, infrastrutture informatiche, comunicazione di informazioni e utilizzo del sistema informativo doganale.
Azioni ammissibili
Sono ammissibili solo le azioni coerenti con gli obiettivi del programma. Tra le tipologie espressamente richiamate figurano:
- assistenza tecnica specializzata, anche mediante attrezzature specializzate e strumenti informatici;
- scambio di personale, squadre investigative comuni e operazioni transfrontaliere;
- sostegno tecnico e operativo alle indagini nazionali, soprattutto delle autorità doganali e di contrasto;
- rafforzamento della capacità informatica e degli strumenti di analisi e sorveglianza;
- formazione specializzata, seminari di analisi del rischio, conferenze e studi. La Commissione deve inoltre garantire, quando siano acquistate attrezzature, l’idoneità delle stesse rispetto alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e può attivare meccanismi di coordinamento per assicurare efficienza e interoperabilità degli acquisti finanziati da programmi UE.
Soggetti ammissibili e partecipazione di paesi terzi
Possono partecipare autorità pubbliche, istituti di ricerca e insegnamento, organismi senza scopo di lucro, soggetti di diritto dell’Unione e organizzazioni internazionali, purché contribuiscano agli obiettivi del programma. Sono inoltre possibili, in via eccezionale e se necessari per una specifica azione, soggetti stabiliti in paesi terzi non associati, che di regola sostengono i costi di partecipazione salvo giustificazione nel programma di lavoro. Il programma è aperto a Stati SEE/EFTA, paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi sulla base di un accordo specifico che garantisca equilibrio tra contributi e benefici, disciplina dei costi e assenza di poteri decisionali del paese terzo, oltre alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Sono ammessi anche i PTOM secondo le regole applicabili.
Cofinanziamento
Il tasso di cofinanziamento delle sovvenzioni non può superare l’80% dei costi ammissibili. Solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro, il finanziamento può raggiungere il 90% dei costi ammissibili.
Tutela finanziaria, controlli e cooperazione con OLAF ed EPPO
Il regolamento ribadisce che la tutela degli interessi finanziari dell’Unione richiede misure proporzionate di prevenzione, individuazione, rettifica, indagine, recupero e, se del caso, sanzione. In particolare, i paesi terzi partecipanti devono concedere all’ordinatore responsabile, all’OLAF e alla Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari; per OLAF ciò include il potere di effettuare controlli e verifiche sul posto. Il considerando richiama anche la possibile cooperazione con l’EPPO per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.
Programmazione, sorveglianza e valutazione
La Commissione adotta programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario, che definiscono priorità e criteri di valutazione delle sovvenzioni. Il monitoraggio si basa sugli indicatori dell’allegato II, riferiti ai tre obiettivi specifici del programma. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ambito della relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e sulla lotta contro la frode. È prevista una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione e una valutazione finale non oltre quattro anni dalla fine del periodo di applicazione; i risultati devono essere trasmessi alle istituzioni e pubblicati.
Atti delegati
La Commissione riceve una delega fino al 31 dicembre 2028 per modificare l’allegato II sugli indicatori e, se necessario, integrare il regolamento con un quadro di sorveglianza e valutazione. Sono previste consultazione degli esperti degli Stati membri, notifica al Parlamento e al Consiglio e il consueto termine di due mesi per le obiezioni, prorogabile di altri due mesi.
Visibilità, disposizioni transitorie e abrogazione
I beneficiari devono rendere nota l’origine del finanziamento e garantirne la visibilità, salvo rischio di compromettere attività operative di lotta alla frode e in ambito doganale. La Commissione deve realizzare azioni di informazione e comunicazione sul programma e sui suoi risultati. Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 515/97 sopprimendo i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 42 bis e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 con effetto dal 1° gennaio 2021. Le azioni avviate sulla base della normativa abrogata continuano fino alla loro chiusura; sono inoltre previste spese transitorie e, in casi debitamente giustificati, la possibilità di ammettere costi e attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 anche se anteriori alla presentazione della domanda di sovvenzione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e durata
Il regolamento istituisce il programma antifrode dell’Unione per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e ne definisce obiettivi, bilancio, forme di finanziamento e regole di erogazione (art. 1).
Obiettivi generali e specifici
Gli obiettivi generali sono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il sostegno alla mutua assistenza amministrativa e alla cooperazione con la Commissione per l’applicazione delle normative doganale e agricola. Gli obiettivi specifici sono: prevenire e combattere frode, corruzione e altre attività illecite; favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, nei fondi in gestione concorrente e nei fondi di assistenza preadesione; fornire strumenti per lo scambio di informazioni e il sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa (art. 2).
Dotazione finanziaria e ripartizione
La dotazione per il periodo 2021-2027 è pari a 181,207 milioni di EUR a prezzi correnti. La ripartizione indicativa è: 114,207 milioni per la prevenzione e lotta alla frode e alla corruzione; 7 milioni per la segnalazione delle irregolarità tramite IMS; 60 milioni per lo scambio di informazioni e il sostegno operativo in ambito doganale e agricolo. Fino al 2% della dotazione può finanziare assistenza tecnica e amministrativa (art. 3).
Paesi terzi e condizioni di partecipazione
Il programma è aperto a SEE/EFTA, paesi in via di adesione, candidati e potenziali candidati, paesi della politica europea di vicinato e altri paesi terzi sulla base di un accordo specifico che garantisca equilibrio tra contributi e benefici, definisca condizioni e contributi finanziari, escluda poteri decisionali del paese terzo e assicuri la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. I contributi dei paesi terzi partecipanti sono entrate con destinazione specifica (art. 4).
Modalità di attuazione e forme di finanziamento
Il programma è attuato in gestione diretta o indiretta. Sono possibili sovvenzioni, appalti e rimborsi di viaggio e soggiorno, oltre ad altre forme previste dal regolamento finanziario. Per le azioni svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 il finanziamento può coprire i costi indicativi dell’allegato I. Per le azioni che prevedono l’acquisizione di attrezzature, la Commissione può predisporre un meccanismo di coordinamento per garantirne efficienza e interoperabilità (art. 5).
Tutela degli interessi finanziari e poteri di controllo
I paesi terzi partecipanti devono concedere all’ordinatore responsabile, all’OLAF e alla Corte dei conti i diritti e l’accesso necessari, compreso per OLAF il potere di effettuare indagini, controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (art. 6).
Sovvenzioni e cofinanziamento
Le sovvenzioni sono disciplinate dal titolo VIII del regolamento finanziario. Il tasso di cofinanziamento non supera l’80% dei costi ammissibili; solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro, può arrivare al 90% (artt. 7-8).
Azioni e soggetti ammissibili
Sono ammissibili solo le azioni coerenti con gli obiettivi del programma. L’articolo 9 elenca, tra le principali categorie, assistenza tecnica specializzata, attrezzature e strumenti informatici, scambi di personale, sostegno tecnico-operativo alle indagini nazionali, rafforzamento della capacità informatica e attività di formazione, seminari, conferenze e studi. I soggetti ammissibili comprendono autorità pubbliche, istituti di ricerca e insegnamento, organismi senza scopo di lucro, soggetti di diritto dell’Unione e organizzazioni internazionali; i soggetti di paesi terzi non associati sono ammissibili eccezionalmente se necessari per la singola azione (art. 10).
Programmazione, monitoraggio e valutazione
La Commissione adotta programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. Gli indicatori di risultato sono fissati nell’allegato II; la Commissione può adottare atti delegati per modificarli o integrare il quadro di sorveglianza e valutazione. È previsto un obbligo di relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio e una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione e una valutazione finale non oltre quattro anni dalla fine del periodo di applicazione (artt. 11-13).
Deleghe alla Commissione
Il potere di adottare atti delegati, relativo alla revisione degli indicatori e all’integrazione del quadro di sorveglianza e valutazione, è conferito fino al 31 dicembre 2028. Sono previste le ordinarie clausole di revoca da parte di Parlamento e Consiglio e la procedura di consultazione degli esperti degli Stati membri (art. 14).
Visibilità, modifiche e abrogazione
I beneficiari devono garantire visibilità al finanziamento UE salvo pregiudizio alle attività operative; la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione (art. 15). Il regolamento sopprime i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97 e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 con effetto dal 1° gennaio 2021, prevedendo disposizioni transitorie per la continuità delle azioni in corso e, in casi giustificati, l’ammissibilità retroattiva delle spese dal 1° gennaio 2021 (artt. 16-19).
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