Cassazione Penale, Sentenza n. 25355/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso affidato a tre motivi: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello per effetto dell'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., con conseguente vizio del processo d'appello (violazione artt. 157-ter, 178 e 581 c.p.p.); 2) errata qualificazione del concorso nel reato di truffa: la condotta del ricorrente sarebbe stata post factum e non partecipativa del reato (mancanza di contributo causale e di dolo di concorso; censura anche sulla carenza di motivazione in ordine al dolo), con richiamo agli artt. 110 e 640 c.p.; 3) vizio nella determinazione della pena per insufficiente motivazione e mancata esplicitazione dei criteri applicati (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In diritto: 1) primo motivo manifestamente infondato: l'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. non ha effetto retroattivo sui rapporti e sugli atti (quali l'appello) sorti sotto il vigore della norma; quindi, per impugnazioni depositate quando la norma era in vigore, resta applicabile la disciplina richiamata dall'art. 157-ter c.p.p. e la notificazione al domicilio eletto è stata ritenuta corretta; 2) secondo motivo in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: la doglianza che la condotta sarebbe stata post factum è infondata perché, alla luce della ricostruzione di merito (non contestata), la truffa contrattuale si consuma al momento della consegna/effettivo conseguimento del bene e la consegna del foglio attestante il falso bonifico è strumentale alla consumazione del reato; la censura sulla mancanza di motivazione in ordine al dolo di concorso è invece inammissibile perché nuova (non dedotta in sede di appello) e, comunque, sarebbe infondata anche sul merito per la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito; 3) terzo motivo manifestamente infondato: la pena applicata è prossima al minimo edittale e la motivazione richiamante i criteri di cui all'art. 133 c.p. è sufficiente alla luce della giurisprudenza consolidata. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; richiamata responsabilità per colpa nella presentazione del ricorso (testo integrale segnala profili di colpa nella determinazione delle spese).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma di riferimento per le censure di legittimità: indicata come parametro per la valutazione dei motivi di ricorso per cassazione (vizio di diritto).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Testo invocato per i motivi relativi a motivazione e mancata indicazione di vizi di fatto e diritto nelle decisioni impugnate.
art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.
Disciplina dell'elezione/dichiarazione di domicilio connessa alle notificazioni; il Collegio ha ritenuto che, per gli atti relativi ad impugnazioni proposte sotto il vigore della norma, la disciplina continui a valere anche dopo l'abrogazione (effetto limitato nel tempo/non retroattività dell'abrogazione).
art. 157-ter c.p.p.
Stabilisce le modalità di notificazione della citazione a giudizio; il richiamo ai domicili previsti dall'art. 581 c.p.p. è stato ritenuto efficace per i casi sorti prima dell'abrogazione.
art. 157 c.p.p.
Norma sulle modalità di notificazione in mancanza di domicilio dichiarato/eletto; richiamata nella ricostruzione delle alternative di notifica ma non ritenuta applicabile nel caso concreto perché era stato eletto domicilio sotto la previgente disciplina.
art. 161 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile alternativa per la dichiarazione/e elezione di domicilio; il Collegio ha fatto prevalere l'applicazione della disciplina vigente al momento del deposito dell'impugnazione.
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa il concorso alla truffa.
art. 640 c.p.
Tipicità della truffa: la Corte ha ribadito che nella truffa contrattuale il momento consumativo va valutato sulla base degli effetti economici effettivamente prodotti (conseguimento del bene e perdita definitiva della vittima).
Sez. U, n. 18 del 21/06/2020 (Franzo)
Giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite) che stabilisce che la truffa contrattuale si consuma al momento del conseguimento effettivo del bene e della perdita definitiva per la vittima, principio applicato dalla Corte per escludere che la condotta del ricorrente fosse mera condotta post factum.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il richiamo sintetico ai criteri dell'art. 133 sia sufficiente quando la pena è al minimo o prossima al minimo edittale.
art. 616, comma 1 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per la condanna alle spese.
Massime di principio
- Abrogazione normativa: l'abrogazione di una norma processuale non produce automaticamente effetti retroattivi sugli atti o rapporti sorti sotto la vigenza della norma stessa; le impugnazioni proposte mentre la norma era in vigore continuano ad essere regolate da quella disciplina salvo diversa previsione transitoria.
- Notificazioni in materia d'impugnazioni: se l'impugnazione è stata depositata sotto la vecchia disciplina che richiedeva elezione/dichiarazione di domicilio, la successiva abrogazione non invalida automaticamente le notifiche disposte in attuazione di quella dichiarazione.
- Truffa contrattuale (momento consumativo): per stabilire quando la truffa contrattuale si consuma occorre valutare la specifica volontà contrattuale e le modalità temporali delle condotte; in linea generale, il reato si considera consumato quando l'agente ottiene effettivamente il bene o quando si realizza il concreto danno/profitto, per cui atti apparentemente 'subsequens' possono essere parte integrante del disegno fraudolento.
- Onere di allegazione e motivazione: questioni nuove e non sollevate nei precedenti gradi non sono normalmente ammesse in cassazione; inoltre il giudice di merito non è tenuto a motivare in modo analitico ogni singolo elemento quando la pena è applicata al minimo o nei pressi del minimo edittale e la motivazione richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. è sufficiente.
- Prova del concorso morale e materiale: per ritenere il concorso in un reato è necessario che la valutazione di merito evidenzi elementi probatori che consentano di inferire un accordo o una consapevolezza iniziale; tuttavia, l'esibizione di documenti falsi o condotte strumentali alla consegna del bene può integrare tale prova, se adeguatamente ricostruite dai giudici di merito.
- Strategia processuale pratica: in caso di impugnazioni presentate prima di modifiche legislative rilevanti, conservare e documentare le dichiarazioni/elezioni di domicilio e ogni atto esecutivo utile; sollevare in primo grado e in appello tutte le questioni di fatto e di diritto che si intende poi dedurre in cassazione per evitare inammissibilità per novità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25143/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25144/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25145/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25147/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25148/2025 del 09/07/2025
- Sentenza penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 25149/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →