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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25355/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso affidato a tre motivi: 1) nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello per effetto dell'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., con conseguente vizio del processo d'appello (violazione artt. 157-ter, 178 e 581 c.p.p.); 2) errata qualificazione del concorso nel reato di truffa: la condotta del ricorrente sarebbe stata post factum e non partecipativa del reato (mancanza di contributo causale e di dolo di concorso; censura anche sulla carenza di motivazione in ordine al dolo), con richiamo agli artt. 110 e 640 c.p.; 3) vizio nella determinazione della pena per insufficiente motivazione e mancata esplicitazione dei criteri applicati (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In diritto: 1) primo motivo manifestamente infondato: l'abrogazione del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. non ha effetto retroattivo sui rapporti e sugli atti (quali l'appello) sorti sotto il vigore della norma; quindi, per impugnazioni depositate quando la norma era in vigore, resta applicabile la disciplina richiamata dall'art. 157-ter c.p.p. e la notificazione al domicilio eletto è stata ritenuta corretta; 2) secondo motivo in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: la doglianza che la condotta sarebbe stata post factum è infondata perché, alla luce della ricostruzione di merito (non contestata), la truffa contrattuale si consuma al momento della consegna/effettivo conseguimento del bene e la consegna del foglio attestante il falso bonifico è strumentale alla consumazione del reato; la censura sulla mancanza di motivazione in ordine al dolo di concorso è invece inammissibile perché nuova (non dedotta in sede di appello) e, comunque, sarebbe infondata anche sul merito per la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito; 3) terzo motivo manifestamente infondato: la pena applicata è prossima al minimo edittale e la motivazione richiamante i criteri di cui all'art. 133 c.p. è sufficiente alla luce della giurisprudenza consolidata. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; richiamata responsabilità per colpa nella presentazione del ricorso (testo integrale segnala profili di colpa nella determinazione delle spese).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma di riferimento per le censure di legittimità: indicata come parametro per la valutazione dei motivi di ricorso per cassazione (vizio di diritto).

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Testo invocato per i motivi relativi a motivazione e mancata indicazione di vizi di fatto e diritto nelle decisioni impugnate.

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.

    Disciplina dell'elezione/dichiarazione di domicilio connessa alle notificazioni; il Collegio ha ritenuto che, per gli atti relativi ad impugnazioni proposte sotto il vigore della norma, la disciplina continui a valere anche dopo l'abrogazione (effetto limitato nel tempo/non retroattività dell'abrogazione).

  • art. 157-ter c.p.p.

    Stabilisce le modalità di notificazione della citazione a giudizio; il richiamo ai domicili previsti dall'art. 581 c.p.p. è stato ritenuto efficace per i casi sorti prima dell'abrogazione.

  • art. 157 c.p.p.

    Norma sulle modalità di notificazione in mancanza di domicilio dichiarato/eletto; richiamata nella ricostruzione delle alternative di notifica ma non ritenuta applicabile nel caso concreto perché era stato eletto domicilio sotto la previgente disciplina.

  • art. 161 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente come possibile alternativa per la dichiarazione/e elezione di domicilio; il Collegio ha fatto prevalere l'applicazione della disciplina vigente al momento del deposito dell'impugnazione.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa il concorso alla truffa.

  • art. 640 c.p.

    Tipicità della truffa: la Corte ha ribadito che nella truffa contrattuale il momento consumativo va valutato sulla base degli effetti economici effettivamente prodotti (conseguimento del bene e perdita definitiva della vittima).

  • Sez. U, n. 18 del 21/06/2020 (Franzo)

    Giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite) che stabilisce che la truffa contrattuale si consuma al momento del conseguimento effettivo del bene e della perdita definitiva per la vittima, principio applicato dalla Corte per escludere che la condotta del ricorrente fosse mera condotta post factum.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il richiamo sintetico ai criteri dell'art. 133 sia sufficiente quando la pena è al minimo o prossima al minimo edittale.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per la condanna alle spese.

Massime di principio

  • Abrogazione normativa: l'abrogazione di una norma processuale non produce automaticamente effetti retroattivi sugli atti o rapporti sorti sotto la vigenza della norma stessa; le impugnazioni proposte mentre la norma era in vigore continuano ad essere regolate da quella disciplina salvo diversa previsione transitoria.
  • Notificazioni in materia d'impugnazioni: se l'impugnazione è stata depositata sotto la vecchia disciplina che richiedeva elezione/dichiarazione di domicilio, la successiva abrogazione non invalida automaticamente le notifiche disposte in attuazione di quella dichiarazione.
  • Truffa contrattuale (momento consumativo): per stabilire quando la truffa contrattuale si consuma occorre valutare la specifica volontà contrattuale e le modalità temporali delle condotte; in linea generale, il reato si considera consumato quando l'agente ottiene effettivamente il bene o quando si realizza il concreto danno/profitto, per cui atti apparentemente 'subsequens' possono essere parte integrante del disegno fraudolento.
  • Onere di allegazione e motivazione: questioni nuove e non sollevate nei precedenti gradi non sono normalmente ammesse in cassazione; inoltre il giudice di merito non è tenuto a motivare in modo analitico ogni singolo elemento quando la pena è applicata al minimo o nei pressi del minimo edittale e la motivazione richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. è sufficiente.
  • Prova del concorso morale e materiale: per ritenere il concorso in un reato è necessario che la valutazione di merito evidenzi elementi probatori che consentano di inferire un accordo o una consapevolezza iniziale; tuttavia, l'esibizione di documenti falsi o condotte strumentali alla consegna del bene può integrare tale prova, se adeguatamente ricostruite dai giudici di merito.
  • Strategia processuale pratica: in caso di impugnazioni presentate prima di modifiche legislative rilevanti, conservare e documentare le dichiarazioni/elezioni di domicilio e ogni atto esecutivo utile; sollevare in primo grado e in appello tutte le questioni di fatto e di diritto che si intende poi dedurre in cassazione per evitare inammissibilità per novità.

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