Sentenza n. 14637/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare monocratica e collegiale -del provvedimento di diniego del visto di ingresso per turismo, emanato dall'Ambasciata d’Italia a Islamabad il 16/6./2025 (pratica n, 2050005147), notificato il 25./6/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per turismo emanato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto turistico, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, carenza istruttoria e difetto di motivazione. L’istanza, motivata dall’intenzione di soggiornare in Italia presso il figlio, era stata respinta sulla base di dubbi circa l’effettiva motivazione del viaggio e del connesso rischio migratorio. La ricorrente ha contestato l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, l’inadeguata valutazione della documentazione prodotta, il mancato esercizio del soccorso istruttorio e l’omessa effettuazione di un colloquio o intervista consolare, con conseguente impossibilità di fornire chiarimenti nella fase procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ritenendo che il d.l. 145/2024, con effetto dal 5 febbraio 2025, abbia eliminato l’obbligo di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 per i visti d’ingresso per turismo. Ha invece ritenuto fondate le censure di carenza istruttoria e difetto di motivazione. L’Ambasciata non aveva adeguatamente verificato le contestazioni sulla frammentarietà e incompletezza della documentazione, non aveva esercitato il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, lett. b), l. 241/1990 e non aveva formalizzato un’intervista consolare. Ne è derivata una motivazione meramente apparente, fondata su dubbi ipotetici e privi di adeguato supporto probatorio, senza considerare la circostanza che la richiedente sarebbe stata ospitata dal figlio. Il TAR ha inoltre precisato che, nel riesercizio del potere, l’Amministrazione non potrà reiterare il diniego sulla base delle attuali risultanze istruttorie, ritenute insufficienti anche alla luce dei chiarimenti acquisiti in giudizio. Il MAECI è stato condannato al pagamento di € 1.500 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto non applicabile, ai visti d’ingresso per turismo, l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, in seguito alla modifica introdotta dal d.l. 145/2024 con effetto dal 5 febbraio 2025.
art. 6, lett. b), l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata quale base del dovere dell’Amministrazione di acquisire e valutare gli elementi necessari, anche mediante soccorso istruttorio, prima di fondare il diniego su documentazione ritenuta frammentaria o incompleta.
d.l. 145/2024
Il decreto-legge è stato applicato dal TAR quale fonte dell’eliminazione dell’obbligo generalizzato di preavviso di rigetto per i visti d’ingresso per turismo.
art. 56 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare monocratica, respinta con decreto presidenziale.
Massime di principio
- Il diniego di un visto d’ingresso per turismo non può fondarsi su dubbi meramente ipotetici circa la motivazione del viaggio o il rischio migratorio, se tali dubbi non sono sostenuti da un’adeguata istruttoria e da elementi probatori specifici.
- Quando l’Amministrazione ritiene frammentaria o incompleta la documentazione prodotta per il rilascio del visto, deve svolgere un’istruttoria effettiva e valutare l’esercizio del soccorso istruttorio, non potendo fondare il diniego su carenze documentali non adeguatamente verificate.
- La motivazione del diniego di visto è apparente quando enuncia dubbi sulla genuinità dello scopo del viaggio o sul rischio migratorio senza confrontarsi con le circostanze concrete rilevanti, tra cui l’ospitalità da parte di un familiare in Italia.
- L’omessa effettuazione di un colloquio o intervista consolare, ove necessaria per chiarire gli elementi posti a fondamento del diniego, può determinare un deficit istruttorio e motivazionale, soprattutto quando impedisce alla richiedente di fornire chiarimenti nella fase procedimentale.
- L’annullamento del diniego per insufficienza dell’istruttoria impedisce all’Amministrazione di reiterare il medesimo diniego sulla base delle risultanze istruttorie già giudicate insufficienti, ferma la necessità di un nuovo esercizio del potere conforme all’effetto conformativo della sentenza.
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