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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18981/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un sinistro verificatosi durante la guida di un autocarro condotto dal dipendente della società resistente, veicolo uscito di carreggiata, oltrepassato il guard-rail e precipitato in una scarpata. Il tribunale aveva ritenuto il conducente esclusivo responsabile del danno, escludendo che vi fossero eccesso di velocità, sbandamento o ribaltamento dovuti a tali cause, e considerando irrilevante un eventuale sovraccarico o errato stivaggio. In appello, dopo chiarimenti tecnici, la decisione di rigetto aveva ribadito che il minimo sovraccarico non era causalmente significativo e che la mancanza di tracce di frenata escludeva uno sbandamento; inoltre, quanto al preteso mancato contenimento del guard-rail, la corte territoriale lo aveva reputato circostanza nuova e comunque non provata come causalmente decisiva. Nel ricorso per cassazione il conducente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 62, 115 e 116 c.p.c., assumendo che la questione del mancato contenimento del guard-rail non fosse nuova ma già dibattuta; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2043 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d'appello, pur ipotizzando una concausa nel guard-rail, non aveva svolto una reale valutazione comparativa delle concause e del loro peso causale, e che la motivazione richiamando precedenti di legittimità avrebbe richiesto un accertamento più rigoroso sul contributo causale del fatto del danneggiato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, spiegando che, quando un evento dannoso è causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, l’eventuale esistenza di una diversa serie causale, quale l’idoneità o meno del guard-rail, non incide sulla responsabilità del danneggiato verso il danneggiato stesso, ma rileva semmai nei rapporti interni di regresso tra corresponsabili ai sensi dell’art. 2055 c.c. In tale prospettiva, la possibile diversa efficienza causale del guard-rail non poteva essere utilizzata per graduare o escludere la responsabilità del ricorrente nei confronti della controparte. L’infondatezza del secondo motivo ha assorbito il primo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la censura di omesso esame di fatto decisivo

  • artt. 62, 115 e 116 c.p.c.

    invocati dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e la ritenuta novità della questione del guard-rail

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla decisione della causa secondo le prove dedotte

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 2697 c.c.

    invocato in relazione all’onere della prova sul contributo causale delle diverse circostanze

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma generale della responsabilità aquiliana

  • art. 2055 c.c.

    interpretato nel senso che, quando il danno sia ascrivibile a condotte imputabili a più soggetti, il danneggiato può pretendere l’intero nei confronti di ciascuno, mentre la ripartizione delle quote rileva solo nei rapporti interni di regresso

  • art. 2051 c.c.

    richiamato per il riferimento ai principi in tema di responsabilità da cose in custodia e interazione tra cosa e condotta del danneggiato

  • art. 1227 c.c.

    richiamato insieme all’art. 2051 c.c. per il concorso colposo del danneggiato e la rilevanza del suo comportamento nella causalità

  • art. 2 Cost.

    richiamato per fondare il dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato nel valutare la sua condotta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Se un evento dannoso è causalmente riconducibile anche alla condotta colposa del danneggiato, l’eventuale esistenza di una diversa serie causale ipotetica non consente, nel giudizio promosso dal danneggiato contro uno dei responsabili, di ridurre la responsabilità di quest’ultimo sulla base di una mera comparazione tra cause alternative.
  • La graduazione delle colpe tra più soggetti che abbiano concorso a produrre il danno non incide sul diritto del danneggiato a ottenere l’integrale ristoro nei confronti di ciascun responsabile solidale; tale graduazione rileva solo nei rapporti interni di regresso.
  • Nel valutare il concorso colposo del danneggiato, il giudice deve considerare il dovere di ragionevole cautela esigibile in concreto e la prevedibilità del rischio secondo la normale regolarità causale.
  • La mancata prova di una diversa dinamica causale o di conseguenze alternative impedisce di attribuire rilievo decisivo a ipotesi meramente congetturali di minor danno.
  • Le censure relative alla ricostruzione causale e alla valutazione delle prove non possono trasformarsi in una richiesta di nuovo apprezzamento di merito quando il giudice di appello abbia già motivato in modo coerente sulla rilevanza causale delle circostanze accertate.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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