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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28218/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, pronunciata su sua richiesta ai sensi degli artt. 599 e 599-bis c.p.p. Il ricorso lamentava il mancato riconoscimento del recesso attivo ex art. 56, comma 4, c.p., cioè della circostanza che avrebbe potuto incidere sul trattamento giuridico del fatto tentato. Tuttavia, il testo rileva che su tale motivo l'imputato aveva già rinunciato, con la conseguenza che la censura non era più deducibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità, rilevando che il motivo proposto riguardava una questione alla quale l'imputato aveva rinunciato e che quindi non poteva essere esaminata in questa sede. Come conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. per le statuizioni accessorie.

Norme richiamate

  • art. 599 c.p.p.

    Norma richiamata come base del procedimento definito con decisione resa su richiesta dell'imputato in appello.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Norma richiamata come base della sentenza emessa su richiesta dell'imputato in appello.

  • art. 56, comma 4, c.p.

    Norma invocata per sostenere il riconoscimento del recesso attivo nel tentativo; la Corte rileva che sul punto il ricorrente aveva rinunciato, quindi la censura non era proponibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminati motivi di ricorso relativi a questioni alle quali la parte abbia previamente rinunciato.
  • La rinuncia al motivo in sede processuale preclude la sua riproposizione in cassazione, rendendo la censura inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può pronunciare senza formalità le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria.
  • Il ricorso avverso sentenza resa su richiesta dell'imputato non consente di introdurre in cassazione questioni non più devolvibili per effetto della rinuncia intervenuta nel precedente sviluppo processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneTentativo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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