Cassazione Penale, Sentenza n. 07048/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione sulla responsabilità penale per la cessione a fini di spaccio di una dose, contestando la valutazione delle intercettazioni e della testimonianza della Polizia giudiziaria, in particolare per scarsa illuminazione che avrebbe reso incerta la visuale; (2) violazione dell'art. 99 c.p. e omessa motivazione circa la ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale e sulla esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d'appello non aveva adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché imponeva una rivalutazione del fatto riservata al giudice del merito). Ha invece accolto il primo punto del secondo motivo: la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione, neppure per relationem, sulla ritenuta recidiva infraquinquennale. Poiché la cancellazione dell'aggravante della recidiva avrebbe determinato la prescrizione del reato residuo commesso il 19/09/2014 e non sussistono elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio disponendo che il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che disciplina i reati connessi agli stupefacenti; nella sentenza è il capo di imputazione (cessione a fini di spaccio) per il quale è stata confermata responsabilità in merito ma poi estinzione per prescrizione in seguito all'annullamento dell'aggravante.
art. 99 cod. pen.
Riguarda la recidiva come aggravante. La Corte ha ritenuto che per il riconoscimento della recidiva non è sufficiente il mero richiamo a precedenti: è obbligatoria una specifica motivazione che valuti la pericolosità del reo e la maggiore riprovevolezza della condotta.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Cassazione in relazione all'annullamento senza rinvio: la Corte ha motivato che, non essendo emerse ragioni per un proscioglimento nel merito, l'annullamento dell'aggravante conduce alla prescrizione e pertanto la sentenza è annullata senza rinvio.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può surrogarsi al giudice di merito rivedendo le valutazioni di fatto o rivalutando le prove; i motivi che chiedono una diversa valutazione delle evidenze sono inammissibili se mirano solo a contestare l'apprezzamento probatorio.
- Per riconoscere la recidiva (art. 99 c.p.) è necessaria una motivazione specifica: non basta menzionare precedenti penali, il giudice deve valutare e motivare la maggiore pericolosità e riprovevolezza del soggetto.
- Se l'annullamento di una motivazione che ha influito sulla durata della pena (es. riconoscimento della recidiva) determina la prescrizione del reato residuo e non vi sono elementi per pronunciare un proscioglimento, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.
- In impugnazioni che riguardano profili di circostanza aggravante o attenuante, la difesa deve sollecitare ed evidenziare la carenza motivazionale specifica (non solo doglianze generiche) per far valere l'errore di diritto.
- La mancanza di motivazione su questioni che incidono sulla sussistenza o sulla tempistica della pena (e quindi sulla prescrizione) può condurre all'annullamento della sentenza anche se le valutazioni di responsabilità di merito risultano altrimenti motivate.
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