Sentenza del 02/12/2016 n. 9209 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - NON APPLICABILE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini per l'accertamento è ritenuto non applicabile in materia di IRAP. L'interpretazione è conforme all'orientamento della Corte di cassazione, sentenza 11 marzo 2016 n. 4775, secondo cui il riferimento del d.lgs. 74/2000 alle sole imposte sui redditi e all'IVA impedisce di estendere il raddoppio dei termini agli accertamenti IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità all'IRAP del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973. Tale raddoppio opera quando la violazione comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Poiché i reati disciplinati da tale decreto riguardano esclusivamente le imposte sui redditi e l'IVA, e non l'IRAP, il contribuente sostiene che il termine non possa essere raddoppiato per gli accertamenti IRAP.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. 600/1973
violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000
Il raddoppio dei termini è collegato a violazioni penalmente rilevanti riconducibili ai reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000; non può essere applicato automaticamente a imposte diverse da quelle contemplate da tale decreto.
Art. 331 c.p.p.
Disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando emergono fatti configurabili come reato perseguibile d'ufficio.
D.lgs. 74/2000
Prevede i reati tributari riferiti alle imposte sui redditi e all'IVA; il suo ambito non comprende l'IRAP, sicché non può fondare il raddoppio dei termini per tale imposta.
Cassazione, sentenza 11 marzo 2016 n. 4775
Ha chiarito che il raddoppio dei termini non opera per gli accertamenti IRAP, in quanto i reati del d.lgs. 74/2000 riguardano esclusivamente imposte sui redditi e IVA.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento costituisce una deroga e non può essere esteso oltre le imposte espressamente collegate ai reati tributari previsti dalla legge.
- Per gli accertamenti IRAP, la mera esistenza di una possibile violazione fiscale o di un'ipotesi di reato non consente, di regola, di applicare il raddoppio previsto dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973.
- Quando l'Amministrazione fonda la tempestività di un accertamento IRAP sul raddoppio dei termini, occorre verificare se la norma invocata e il reato contestato siano effettivamente applicabili all'IRAP; in caso contrario, l'accertamento può risultare tardivo.
- L'orientamento deve essere applicato distinguendo l'IRAP dalle imposte sui redditi e dall'IVA, per le quali il raddoppio può operare se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 601 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 1482 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 2134 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 2135 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 2272 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 4190 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →