L.R. Piemonte 18/2013
"Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie ")".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Piemonte 14/2007 ampliandone le finalità alla cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ridenominando la Giornata regionale e introducendo interventi su ambiente, imprese e pubbliche amministrazioni. Istituisce inoltre un Osservatorio regionale e prevede la valutazione della costituzione in giudizio della Giunta per tutelare diritti e interessi lesi dalla criminalità organizzata.
Modifiche alla disciplina regionale piemontese su prevenzione della criminalità e legalità
Modifiche alla disciplina piemontese sulla prevenzione della criminalità e sulla legalità
La legge regionale del Piemonte n. 18 del 2013 interviene sulla l.r. 14/2007, rafforzandone l’impianto in materia di prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità. La disciplina risultante amplia gli obiettivi regionali, introduce nuovi strumenti operativi e istituisce un Osservatorio regionale dedicato.
Finalità generali e aggiornamento della legge quadro
La Regione amplia le finalità della legge del 2007 includendo, accanto alla prevenzione della criminalità, la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. L’intervento normativo conferma quindi la centralità delle politiche regionali contro le mafie e le forme di illegalità connesse, estendendole a profili educativi, civici e di sensibilizzazione sociale.
Giornata regionale della memoria e dell’impegno
Viene aggiornata la denominazione della giornata regionale dedicata alle vittime delle mafie, che assume anche una finalità specifica di promozione della cittadinanza responsabile. La ricorrenza conserva la funzione commemorativa, ma viene collegata espressamente alla diffusione di comportamenti civici e alla cultura della legalità.
Interventi in materia ambientale
La Regione è autorizzata a stipulare accordi e convenzioni, nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto delle illegalità ambientali connesse a reati di tipo organizzato o mafioso, con:
- autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale;
- associazioni di imprese;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di volontariato;
- associazioni ambientaliste individuate dal Ministero competente ai sensi della normativa statale.
Sono inoltre previste iniziative specifiche di formazione e scambio di informazioni tra la Regione e tali soggetti, al fine di rafforzare la prevenzione dei fenomeni criminosi in materia ambientale.
Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali
La legge promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo:
- dell’impresa;
- della cooperazione;
- del lavoro;
- delle professioni.
A tale scopo la Regione favorisce iniziative di sensibilizzazione e formazione in collaborazione con associazioni rappresentative di imprese, cooperative, lavoratori, nonché con associazioni, ordini e collegi professionali.
Per le amministrazioni pubbliche non ricomprese nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, la Regione promuove inoltre formazione per diffondere l’etica pubblica, preparare i dipendenti pubblici e sviluppare sensibilità utili a prevenire e contrastare corruzione e altri reati collegati alle attività illecite oggetto della legge.
Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e sulla legalità
È istituito presso il Consiglio regionale del Piemonte un Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e sulla prevenzione di usura, estorsione e riciclaggio.
L’Osservatorio:
- opera come organismo consultivo dell’Assemblea regionale;
- svolge funzioni di iniziativa e coordinamento nelle politiche di prevenzione;
- promuove sensibilizzazione ed educazione civica sui temi della criminalità organizzata;
- esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti rientranti nelle sue competenze;
- è disciplinato da un regolamento del Consiglio regionale per composizione, organizzazione, struttura e funzionamento;
- opera senza titolo oneroso per i componenti.
Tra le sue attività rientrano:
- azioni educative e culturali per favorire l’emersione dei fenomeni di usura, anche in collaborazione con istituzioni e soggetti economici e sociali del territorio;
- azioni di prevenzione di situazioni di disagio e dipendenza connesse ad attività criminose organizzate e mafiose, nel rispetto delle discipline sociali e sanitarie vigenti;
- raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti nelle materie di propria competenza;
- supporto e consulenza a enti locali e soggetti pubblici e privati per la prevenzione dei fenomeni criminali.
È inoltre istituito presso l’Osservatorio un Centro di documentazione aperto ai cittadini, dedicato ai fenomeni del crimine organizzato e mafioso con specifico riferimento al territorio regionale, per iniziative culturali, raccolta di materiali e diffusione della conoscenza.
Coordinamento con le politiche regionali di sicurezza e legalità
Gli interventi regionali nelle materie di competenza, in particolare quelli previsti dalla normativa regionale sulla sicurezza integrata, devono coordinarsi con le attività dell’Osservatorio e con gli altri interventi previsti dalla legge. La finalità è evitare sovrapposizioni e garantire una strategia unitaria di prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e delle altre fattispecie criminali considerate.
Tutela giudiziale dei diritti e degli interessi lesi
La Giunta regionale, nell’esercizio delle proprie competenze statutarie, valuta l’adozione di misure legali per la tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, compresa la possibilità di costituirsi parte civile o comunque di costituirsi in giudizio nei relativi procedimenti.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge non detta una disciplina temporanea o limitata a specifici esercizi finanziari: modifica stabilmente la legge regionale del 2007. Non emergono, nel testo fornito, termini di scadenza o regimi transitori particolari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 12 ago 2013L.R. Piemonte 17/2013
- Legge · 6 ago 2013L.R. Piemonte 16/2013
- Legge · 6 ago 2013L.R. Piemonte 15/2013
- Legge · 16 lug 2013L.R. Piemonte 14/2013
- Legge · 3 lug 2013L.R. Piemonte 13/2013
- Legge · 3 lug 2013L.R. Piemonte 12/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →