Sentenza del 08/04/2016 n. 3160 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Termine per invio denuncia - Coincide con termine per l'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl raddoppio dei termini non può essere utilizzato se la denuncia penale non è stata presentata tempestivamente, prima della scadenza del termine ordinario di accertamento. Decorso tale termine senza una valida e tempestiva informativa di reato, l'Agenzia delle Entrate decade dal potere di accertamento e l'atto emesso successivamente risulta tardivo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di applicare il raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento fiscale in presenza di una possibile violazione penalmente rilevante. Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria deve trasmettere la denuncia contenente la notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. entro il termine ordinario, prima che questo scada. Non è quindi sufficiente che la notizia di reato emerga o venga comunicata dopo la scadenza del termine breve.
Norme richiamate
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che acquisiscono notizia di un reato perseguibile d'ufficio.
La denuncia contenente la notizia criminis deve essere presentata prima della scadenza del termine ordinario di accertamento affinché possa operare il raddoppio dei termini.
Norme tributarie sul raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio costituisce un'estensione eccezionale del termine ordinario e presuppone una denuncia penale tempestiva. Se il termine breve è già scaduto, si è consumata la decadenza dell'Amministrazione e il successivo raddoppio non può sanarla.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per la sola astratta configurabilità di un reato: occorre una denuncia penale effettivamente presentata nei tempi previsti.
- La tempestività della denuncia deve essere verificata rispetto alla scadenza del termine ordinario di accertamento; una denuncia successiva non consente di recuperare un potere impositivo ormai decaduto.
- In casi analoghi è necessario confrontare la data di scadenza del termine breve, la data in cui l'Amministrazione ha acquisito la notizia di reato e la data di trasmissione della denuncia.
- Poiché il raddoppio è una deroga ai termini ordinari, i suoi presupposti devono essere interpretati restrittivamente e provati dall'Amministrazione finanziaria.
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