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Sentenza

Sentenza n. 845/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di iscrizione al Registro Unico Ispettori e nota regionale sul disconoscimento della qualifica di ispettore di controllo per la revisione dei veicoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva frequentato e superato nel 2020 un corso di formazione per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli, organizzato da un ente formativo autorizzato dalla Regione Sardegna. L’esame finale era stato sostenuto dinanzi a una commissione nominata dalla Regione. Dopo avere chiesto l’iscrizione al Registro Unico Ispettori, il Ministero aveva respinto l’istanza ritenendo la documentazione non utile all’iscrizione, pur riconoscendone l’utilità ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione quale ispettore di modulo B. La Regione aveva ritenuto corretto il disconoscimento della qualifica, osservando che l’abilitazione poteva essere rilasciata soltanto dall’Organismo di Supervisione competente. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disciplina statale e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019, nonché eccesso di potere per falso presupposto, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, violazione del legittimo affidamento e difetto assoluto di motivazione e istruttoria. Ha sostenuto che la commissione regionale fosse legittimamente competente, che gli atti regionali non fossero stati tempestivamente contestati e che il titolo conseguito consentisse direttamente l’iscrizione al Registro. Con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per insufficiente indicazione della normativa applicata e delle ragioni per cui la documentazione fosse stata ritenuta inutilizzabile.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. In base alla disciplina applicabile ratione temporis, costituita dal d.m. n. 214 del 19 maggio 2017 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019, le Regioni e le Province autonome sono competenti a organizzare ed erogare i corsi di formazione, tramite soggetti accreditati o autorizzati. Tuttavia, il superamento del percorso formativo non equivale al superamento dell’esame di abilitazione. L’art. 5 dell’Accordo distingue infatti il titolo formativo, necessario per presentare la domanda, dall’esame di abilitazione, da sostenere davanti all’Organismo di Supervisione, individuato nelle articolazioni periferiche delle Direzioni Generali Territoriali del Ministero. L’esame sostenuto dal ricorrente davanti alla commissione nominata dalla Regione era quindi soltanto l’esame conclusivo del percorso formativo e non l’esame abilitante; esso consentiva l’accesso al successivo esame di abilitazione, ma non l’immediata iscrizione al Registro Unico Ispettori. Il giudice ha inoltre escluso l’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni del decreto del 16 febbraio 2022, successive allo svolgimento dell’esame, e ha rilevato che la stessa documentazione dell’ente formativo qualificava il corso come finalizzato all’acquisizione dell’attestato di frequenza con profitto ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione. È stato respinto anche il richiamo al legittimo affidamento: la chiarezza della disciplina e degli atti del corso escludevano un affidamento tutelabile sull’immediata iscrizione al Registro; inoltre, la violazione dell’affidamento attiene di regola alle regole di comportamento e non determina di per sé l’illegittimità dell’atto in assenza di specifici parametri normativi violati. I rapporti interni tra il ricorrente e l’ente di formazione sono stati ritenuti irrilevanti. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 80 d.lgs. 285/1992

    Richiamato tra i riferimenti normativi della disciplina degli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione dei veicoli.

  • art. 3, comma 1, lett. q), d.m. 214/2017

    le articolazioni periferiche Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale

    Individua l’Organismo di Supervisione competente per l’esame di abilitazione degli ispettori.

  • art. 13 d.m. 214/2017

    Richiamato quale riferimento normativo dell’Accordo Stato-Regioni per l’organizzazione dei corsi di formazione.

  • art. 2 Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2019

    Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse

    Attribuisce alle Regioni la gestione dei corsi formativi, senza attribuire loro la competenza per l’esame di abilitazione.

  • art. 5 Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2019

    Il candidato che ha superato l’esame non può esercitare l’attività di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all’articolo 7

    Distingue il percorso formativo, l’esame di abilitazione davanti all’Organismo di Supervisione e la successiva registrazione; il superamento del corso non comporta l’iscrizione diretta al Registro.

  • art. 3, comma 6, Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2019

    Richiamato dal decreto del 16 febbraio 2022 quale disposizione relativa all’esame di abilitazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il motivo di difetto di motivazione è stato respinto in quanto il diniego, letto alla luce della disciplina applicabile, risultava sufficientemente giustificato dalla distinzione tra attestato formativo ed esame abilitante.

  • art. 47 d.P.R. 445/2000

    Prevede la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti da presentare con la domanda di accesso all’esame di abilitazione.

  • art. 240 d.P.R. 495/1992

    Individua i requisiti richiamati nella dichiarazione sostitutiva necessaria per l’accesso all’esame di abilitazione.

  • art. 2 d.d. 16 febbraio 2022

    concluso il percorso formativo definito dall’Accordo del 17 aprile 2019, l’ispettore ... può esercitare la pertinente funzione al ricorrere delle seguenti condizioni

    Disciplina successiva all’esame del ricorrente e quindi non applicabile ratione temporis; comunque conferma la necessità del superamento dell’esame presso l’organismo competente.

  • art. 13 d.d. 16 febbraio 2022

    le Autorità a statuto speciale possono costituire analoghe commissioni o, in alternativa, possono utilizzare le commissioni istituite presso gli organismi di supervisione, previ accordi o convenzioni

    Disposizione successiva, non applicabile alla fattispecie, relativa alle commissioni d’esame presso le Autorità a statuto speciale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato come esempio di parametro normativo specifico la cui violazione potrebbe rilevare rispetto all’affidamento; il mero affidamento, invece, non determina di per sé l’illegittimità dell’atto.

Massime di principio

  • Quando la disciplina distingue tra corso di formazione, esame conclusivo del percorso formativo ed esame di abilitazione, il superamento del corso o dell’esame finale organizzato dall’ente formativo non abilita direttamente all’esercizio dell’attività né all’iscrizione nel registro professionale, se l’abilitazione deve essere conseguita mediante un distinto esame davanti all’Organismo di Supervisione competente.
  • La competenza regionale a organizzare o autorizzare i corsi di formazione non implica, in assenza di una specifica base normativa, la competenza a svolgere l’esame di abilitazione riservato a un diverso organismo statale di supervisione.
  • Ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile a un esame di abilitazione rileva la normativa vigente al momento del suo svolgimento; disposizioni successive non possono essere utilizzate per attribuire retroattivamente effetti abilitanti a un esame che, secondo la disciplina previgente, aveva natura meramente conclusiva del percorso formativo.
  • Il legittimo affidamento sulla validità o sugli effetti di un titolo non può fondarsi sulla sola condotta dell’amministrazione o dell’ente formatore quando la disciplina applicabile e la documentazione del corso indicano chiaramente che il titolo consente soltanto l’accesso a un successivo esame abilitante.
  • La violazione dell’affidamento attiene, di regola, alle regole di comportamento dell’amministrazione e non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento, salvo che siano individuabili specifici parametri normativi di validità violati.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoliMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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