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Circolare

Circolare numero 52 del 22-2-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento della procedura PGM 480 per consentire il calcolo delle ricostituzioni delle pensioni nell’esercizio 1991 e introduce diverse modifiche operative: decorrenza del calcolo dei conguagli, modalità di gestione dei conguagli stessi, trattamento delle pensioni ai superstiti tassate congiuntamente, gestione delle anticipazioni provvisorie con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri, applicazione delle norme sui residenti all’estero, acquisizione dei dati reddituali per maggiorazioni sociali e aggiornamento delle funzioni di input, visualizzazione e attivazione delle pratiche di ricostituzione. Sono inoltre elencati i programmi resi disponibili per il caricamento e l’avvio delle fasi di calcolo e stampa.

Aggiornamento procedura PGM 480 per la ricostituzione delle pensioni in competenza 1991

Ricostituzione delle pensioni in competenza dell’esercizio 1991

La circolare aggiorna la procedura PGM 480 per la ricostituzione delle pensioni, con particolare riferimento all’attivazione della fase di calcolo nell’esercizio 1991. Oltre alle modifiche già comunicate in precedenza, vengono introdotte nuove regole operative per il calcolo dei conguagli, la gestione di casistiche particolari di pensioni e l’utilizzo di campi specifici nei pannelli di input.

Calcolo dei conguagli

La procedura è strutturata per calcolare i conguagli a decorrere, in via ordinaria, dal 1° gennaio 1981, purché la decorrenza della pensione sia anteriore a tale data. La Sede può però indicare una decorrenza diversa nel campo 98 del pannello PB1, quando il calcolo debba partire da una data antecedente o successiva al 1° gennaio 1981.

Resta fermo che la decorrenza del calcolo dei conguagli non può essere successiva al 1° gennaio dell’anno in cui viene elaborata la ricostituzione.

Gestione dei conguagli di ricostituzione

Per consentire una gestione più flessibile, la circolare prevede quattro modalità di trattamento dei conguagli:

  • pagamento di tutti i conguagli, sia disponibili sia soggetti a trattenuta lavoro, con Mod. P.1r/ott localizzato presso l’ufficio pagatore della pensione;
  • pagamento dei soli conguagli disponibili e accantonamento di quelli assoggettabili a trattenuta lavoro su Mod. P.1r/ott localizzato all’ufficio 'TRL';
  • pagamento di tutti i conguagli con la prima cedola del Mod. P.1/ott emesso in sede di ricostituzione;
  • pagamento dei soli conguagli disponibili con la prima cedola del Mod. P.1/ott ed accantonamento di quelli assoggettabili a trattenuta lavoro su Mod. P.1r/ott localizzato all’ufficio 'TRL'.

La scelta deve essere effettuata dalla Sede all’atto dell’acquisizione dei dati. Nel campo 90 del pannello PB1 va inserito il codice pagamento arretrati 1, 3, 5 oppure 7, secondo la modalità prescelta. Nei casi in cui non vi sia sostituzione del mandato di pagamento Mod. P.1/ott, i conguagli sono comunque gestiti tramite Mod. P.1r/ott.

Pensioni ai superstiti tassate congiuntamente

La procedura consente ora la ricostituzione delle pensioni ai superstiti erogate a unico titolare e tassate congiuntamente con altro trattamento pensionistico, che prima venivano scartate con errore 489 quando la ricostituzione riguardava la segnalazione di altri contitolari.

Le pensioni interessate possono quindi essere ricostituite per:

  • la segnalazione di nuovi contitolari;
  • la ripresa in carico di contitolari già scaduti.

Restano invece ancora escluse con errore 489 le ricostituzioni di pensioni dirette tassate congiuntamente con pensioni ai superstiti con più contitolari.

Anticipazioni provvisorie con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri

L’art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, introduce una disciplina specifica per le pensioni liquidate con cumulo di periodi assicurativi italiani ed esteri.

Dal 1° gennaio 1991, per alcune pensioni integrate al trattamento minimo erogate a residenti all’estero, l’importo resta confermato in pagamento fino a quando l’integrazione non venga assorbita dalla perequazione della pensione adeguata.

Dal 1° febbraio 1991, le pensioni liquidate con cumulo di periodi contributivi italiani ed esteri sono integrabili al trattamento minimo solo se l’assicurato può far valere almeno un anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.

Per i residenti in Italia, la circolare precisa tuttavia che, in base all’art. 50 del Regolamento C.E.E. n. 1408/71 e ad analoghe convenzioni internazionali, il trattamento minimo deve comunque essere garantito se ricorrono gli altri requisiti e se le pensioni sono liquidate con cumulo di periodi maturati negli Stati elencati nel testo.

Per le anticipazioni provvisorie gestite con PGM 480, il numero dei contributi in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia va indicato nel campo 68 del pannello VBA, che assume la nuova denominazione 'N. OBG'. In particolare:

  • se non vi sono contributi in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, va indicato il valore '1';
  • per i residenti in Italia con cumulo di periodi maturati negli Stati convenzionati elencati, il campo 68 deve comunque riportare un numero di contributi non inferiore a 52, anche se l’anzianità italiana è inferiore a un anno.

Le ricostituzioni prive di dato nel campo 68 sono scartate con errore 488. La circolare precisa inoltre che i programmi di calcolo non sono ancora aggiornati per l’attribuzione del trattamento minimo secondo la nuova normativa e che, pertanto, le anticipazioni provvisorie alle quali il minimo non spetta non devono essere liquidate.

Pensioni erogate a residenti all’estero

Dal 1° febbraio 1991 l’art. 7 della legge n. 407/1990 abroga l’art. 9-bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, che escludeva i residenti all’estero dall’applicazione delle disposizioni in materia di integrazione al trattamento minimo e di pensione di invalidità in funzione della situazione reddituale.

I dati reddituali delle pensioni erogate a residenti all’estero devono essere acquisiti tramite pannello RED con le stesse modalità previste per la generalità delle pensioni. Anche in questo caso la circolare avverte che i programmi di calcolo non sono ancora aggiornati per il trattamento minimo: le pensioni da liquidare a residenti all’estero con decorrenza dal 1° febbraio 1991, ove il minimo non spetti per effetto della nuova disciplina, non devono essere liquidate.

Maggiorazione sociale e dati reddituali

Per l’anno 1988, qualora il pensionato abbia diritto sia alla maggiorazione sociale prevista dall’art. 1 della legge n. 140/1985 sia a quella prevista dall’art. 1 della legge n. 544/1988, e i dati utili siano diversi, devono essere acquisite due distinte registrazioni reddituali.

Le versioni aggiornate dei programmi di input consentono ora di inserire tali due registrazioni nei campi da 9 a 13 del pannello RED.

Acquisizione di altri trattamenti pensionistici

Le nuove versioni dei programmi di input delle ricostituzioni consentono di acquisire nel pannello DB1 una data di decorrenza e/o di cessazione di altri trattamenti pensionistici fruiti dal pensionato anche se successiva alla data di elaborazione, purché rientri comunque nell’anno di elaborazione.

Programmi resi disponibili

La circolare elenca i programmi disponibili per la ricezione e il caricamento sul sottosistema elaborativo periferico dell’Area prestazioni, finalizzati all’attivazione delle fasi di calcolo e stampa delle ricostituzioni. Tra questi figurano, tra gli altri, i programmi TNAP0480, TNAP3122, TNAP3123, TNAP3124, TNAP3125, TNAP3126, TNAP3127, TNAP3130, TNAP3135, TNAP3136, TNAP3137, TNAP3138, TNAP3139, TNAP3140, TNAP3215, TNAP3216, TNAP3218, TNAP3220, TNAP3223, TNAP3257, TNAP3267, TNAP3269, TNAP3271, TNAP3272, TNAP3273, TNAP3274, TNAP3275, TNAP3276, TNAP3278, TNAP3280, TNAP3281, TNAP3823, TNAP3824, TNAP3825, TNAP3826, TNAP3827 e TNAP4099, con livelli aggiornati tra il 28 dicembre 1990 e il 22 febbraio 1991.

Visualizzazione dei fascicoli di ricostituzione

La funzione di visualizzazione dei fascicoli è stata riorganizzata per evidenziare lo stato delle pratiche presenti nell’archivio 25. Per le pratiche scartate viene riportato anche il codice di errore.

Lo stesso tipo di informazione è visibile nella consultazione della singola pratica, accessibile tramite l’opzione 2 'CORREZIONE' del programma 480. È inoltre annunciata una futura funzione di stampa delle pratiche archiviate, con i medesimi criteri di selezione previsti per la visualizzazione.

Attivazione della fase di calcolo e preselezione delle pratiche

La fase di calcolo delle ricostituzioni deve essere attivata dagli Operatori di controllo direttamente dal programma 720, non più attraverso l’opzione 5 del programma 480, come avveniva nelle versioni precedenti.

L’opzione 5 del programma 480, riservata a un utente individuato dall’Ufficio Gestione Pensioni, serve ora per preselezionare le ricostituzioni da calcolare. L’attivazione delle pratiche preselezionate avviene tramite la nuova opzione 'RICOST. PRESELEZ. DALLA SEDE' nel pannello principale del programma di calcolo.

Al momento la preselezione è possibile solo per numero di certificato, da inserire nel pannello richiamato con l’opzione 1 del menu principale dell’opzione 5. In prospettiva, la procedura sarà ulteriormente estesa alla preselezione secondo parametri definiti dalle Sedi.

Per questo scopo è stato introdotto nel pannello PB1 il campo 99 'CODICE SELEZIONE RICOSTITUZIONI', nel quale le Sedi possono inserire un codice alfanumerico di due caratteri per selezionare successivamente le pratiche da calcolare nella stessa lavorazione, ad esempio per le ricostituzioni ex sentenza della Corte Costituzionale o per quelle relative all’attribuzione o revoca del trattamento minimo.

All’attivazione iniziale dell’opzione 5 deve essere definito l’utente abilitato alla preselezione delle ricostituzioni; tale utente potrà poi essere modificato tramite l’apposita funzione prevista nella stessa opzione 5.

Punti principali

Aggiornamento della procedura e finalità

La procedura di ricostituzione delle pensioni PGM 480 viene aggiornata per attivare la fase di calcolo in competenza dell’esercizio 1991. Oltre alle modifiche già comunicate con il messaggio n. 43153 del 9 febbraio 1991, l’aggiornamento recepisce ulteriori interventi funzionali illustrati nella circolare.

Calcolo dei conguagli

La procedura calcola ordinariamente i conguagli a decorrere dal 1° gennaio 1981, purché la decorrenza della pensione sia anteriore a tale data e salvo diversa indicazione della Sede nel campo 98 del pannello PB1. Se il calcolo deve decorrere da una data diversa, anteriore o successiva al 1° gennaio 1981, la Sede deve segnalarlo nel campo 98. In ogni caso, la decorrenza del calcolo dei conguagli non può essere successiva al 1° gennaio dell’anno di elaborazione della ricostituzione.

Gestione dei conguagli di ricostituzione

La circolare prevede una gestione differenziata dei conguagli in base alla situazione del pensionato e alle esigenze della Sede. Le modalità sono quattro: pagamento di tutti i conguagli con Mod. P.1r/ott; pagamento dei soli conguagli disponibili e accantonamento di quelli soggetti a trattenuta lavoro su Mod. P.1r/ott localizzato all’ufficio 'TRL'; pagamento di tutti i conguagli con la prima cedola del Mod. P.1/ott emesso in sede di ricostituzione; oppure pagamento dei soli conguagli disponibili con la prima cedola del Mod. P.1/ott e accantonamento dei conguagli soggetti a trattenuta lavoro. La Sede deve indicare nel campo 90 del pannello PB1 il codice pagamento arretrati 1, 3, 5 oppure 7, secondo la modalità scelta. Nei casi in cui non vi sia sostituzione del mandato di pagamento Mod. P.1/ott, i conguagli sono comunque gestiti tramite Mod. P.1r/ott.

Pensioni ai superstiti tassate congiuntamente

La procedura consente ora la ricostituzione delle pensioni ai superstiti erogate a unico titolare e tassate congiuntamente con altro trattamento pensionistico, che in precedenza venivano scartate con errore 489, quando la ricostituzione riguarda la segnalazione di altri contitolari. Le pensioni in esame possono quindi essere ricostituite per l’inserimento di nuovi contitolari o per la ripresa in carico di contitolari già scaduti. Restano invece ancora scartate con errore 489 le ricostituzioni di pensioni dirette tassate congiuntamente con pensioni ai superstiti con più contitolari.

Anticipazioni provvisorie con cumulo di periodi italiani ed esteri

In applicazione dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dal 1° gennaio 1991 sono confermate nell’importo in pagamento fino ad assorbimento perequativo le pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria, della gestione speciale minatori e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi integrate al minimo e liquidate a residenti all’estero con totalizzazione di periodi italiani relativi ad anzianità contributive inferiori a un anno. Dal 1° febbraio 1991 le pensioni liquidate con cumulo di periodi contributivi italiani ed esteri sono integrabili al trattamento minimo solo se l’assicurato può far valere almeno un anno di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. Per i residenti in Italia, in presenza di cumulo con i Paesi indicati nella circolare, il minimo resta comunque garantito se sussistono gli altri requisiti. Per le anticipazioni provvisorie gestite con PGM 480, il numero dei contributi in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia va indicato nel campo 68 del pannello VBA, ora denominato 'N. OBG'; in assenza di contributi va indicato il valore '1'. Per i residenti in Italia con cumulo di periodi maturati negli Stati convenzionati elencati, il campo 68 deve riportare comunque un numero di contributi non inferiore a 52. Le ricostituzioni prive di dato nel campo 68 sono scartate con errore 488. Poiché i programmi di calcolo non sono ancora aggiornati per l’attribuzione del minimo secondo la nuova normativa, le anticipazioni provvisorie che non spettano al minimo non devono essere liquidate.

Pensioni erogate a residenti all’estero

Dal 1° febbraio 1991 l’art. 7 della legge n. 407/1990 abroga l’art. 9-bis della legge n. 638/1983, eliminando l’esclusione dei residenti all’estero dalle norme su integrazione al trattamento minimo e pensione di invalidità in relazione alla situazione reddituale. I dati reddituali delle pensioni erogate a residenti all’estero devono essere segnalati con il pannello RED secondo le modalità ordinarie. Anche in questo caso, tuttavia, i programmi di calcolo non sono ancora aggiornati per l’attribuzione del trattamento minimo: le pensioni da liquidare a residenti all’estero con decorrenza dal 1° febbraio 1991 alle quali non spetta il minimo per effetto della nuova normativa non devono essere liquidate.

Maggiorazione sociale per l’anno 1988

Per il riconoscimento della maggiorazione sociale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 140/1985 e dell’art. 1 della legge n. 544/1988, quando per l’anno 1988 il pensionato abbia diritto a entrambe le prestazioni e i dati utili siano diversi, devono essere acquisite due distinte registrazioni reddituali. Le nuove versioni dei programmi di input consentono ora l’acquisizione di tali due registrazioni nei campi da 9 a 13 del pannello RED.

Acquisizione di altri trattamenti pensionistici

Le versioni aggiornate dei programmi di input delle ricostituzioni permettono di acquisire nel pannello DB1 una data di decorrenza e/o di cessazione di altri trattamenti pensionistici fruiti dal pensionato anche se successive alla data di elaborazione, purché comunque comprese nell’anno della stessa.

Programmi disponibili

Sono resi disponibili per il ricevimento e il caricamento sul sottosistema elaborativo periferico dell’Area prestazioni i programmi che consentono l’attivazione delle fasi di calcolo e stampa delle ricostituzioni. La circolare elenca numerose versioni aggiornate, tra cui TNAP0480, TNAP3122, TNAP3123, TNAP3124, TNAP3125, TNAP3126, TNAP3127, TNAP3130, TNAP3135, TNAP3136, TNAP3137, TNAP3138, TNAP3139, TNAP3140, TNAP3215, TNAP3216, TNAP3218, TNAP3220, TNAP3223, TNAP3257, TNAP3267, TNAP3269, TNAP3271, TNAP3272, TNAP3273, TNAP3274, TNAP3275, TNAP3276, TNAP3278, TNAP3280, TNAP3281, TNAP3823, TNAP3824, TNAP3825, TNAP3826, TNAP3827 e TNAP4099, con diversi livelli datati tra dicembre 1990 e febbraio 1991.

Visualizzazione dei fascicoli di ricostituzione

La funzione di visualizzazione dei fascicoli di ricostituzione è stata ristrutturata per evidenziare lo stato delle pratiche acquisite nell’archivio 25. Per le pratiche scartate dall’elaborazione viene mostrato il relativo codice di errore. Anche la consultazione della singola pratica, richiamabile dall’opzione 2 'CORREZIONE' del programma 480, mostra lo stato della pratica e l’eventuale errore che ha determinato lo scarto. È annunciato a breve il rilascio di una funzione per la stampa delle pratiche acquisite nell’archivio 25 secondo gli stessi criteri di selezione della visualizzazione.

Attivazione della fase di calcolo e preselezione

La fase di calcolo delle ricostituzioni deve essere attivata dagli Operatori di controllo direttamente dal programma 720, non più tramite l’opzione 5 del programma 480 come nelle versioni precedenti. L’opzione 5 del programma 480, riservata a un utente prescelto dall’Ufficio Gestione Pensioni, serve ora a preselezionare le ricostituzioni da calcolare. L’attivazione della fase di calcolo delle pratiche preselezionate avviene tramite la nuova opzione 'RICOST. PRESELEZ. DALLA SEDE' nel pannello principale del programma di calcolo. Al momento la preselezione è possibile solo per numero di certificato, da digitare nel pannello richiamato con l’opzione 1 del menu principale dell’opzione 5. È inoltre previsto un futuro sviluppo che consentirà la preselezione secondo parametri definiti dalle Sedi. A tal fine è stato inserito nel pannello PB1 il campo 99 'CODICE SELEZIONE RICOSTITUZIONI', in cui indicare un codice alfanumerico di due caratteri per selezionare successivamente le pratiche da calcolare nella stessa lavorazione. All’attivazione iniziale dell’opzione 5 deve essere definito l’utente abilitato alla preselezione, con possibilità di successiva modifica tramite la stessa funzione.

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