Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2258

Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione del 9 settembre 2022 che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, intervenendo su certificazione sanitaria per pollame, trasporto e conservazione dei prodotti della pesca, disciplina delle uova e qualificazione di taluni prodotti altamente raffinati di origine animale. Introduce inoltre una modifica mirata al regolamento delegato (UE) 2019/624, estendendo agli echinodermi non filtratori la logica derogatoria già prevista per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione. Le modifiche si fondano su pareri EFSA e mirano ad allineare la normativa igienico-sanitaria alle pratiche produttive e di trasporto attuali, senza pregiudicare il livello di tutela della salute pubblica.

Modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 su igiene degli alimenti di origine animale, con aggiornamenti per prodotti della pesca, uova e prodotti altamente raffinati, e adegua il regolamento delegato (UE) 2019/624 per alcuni molluschi bivalvi ed echinodermi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti nell’Unione europea, con riferimento specifico ai requisiti igienici per prodotti della pesca, uova, molluschi bivalvi vivi, pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori, nonché alla produzione di determinati prodotti altamente raffinati di origine animale. Incide anche sui controlli ufficiali nelle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; le modifiche si coordinano con il regolamento (UE) 2017/625, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1756.

Modifica e rettifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004

Il regolamento delegato (UE) 2022/2258 aggiorna il quadro igienico applicabile agli alimenti di origine animale per allinearlo alle evoluzioni scientifiche e normative, in particolare ai pareri EFSA e alle modifiche introdotte nel sistema dei controlli ufficiali dal regolamento (UE) 2017/625, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1756. L’intervento riguarda soprattutto prodotti della pesca, uova, prodotti altamente raffinati e, in via accessoria, alcune regole sui controlli di molluschi bivalvi ed echinodermi.

Rettifica relativa alla certificazione sanitaria del pollame macellato in azienda

Nella sezione II, capitolo VI, dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, il punto 7 è rettificato per correggere il certificato sanitario che deve accompagnare l’animale macellato al macello o al laboratorio di sezionamento. Il certificato corretto è quello di cui all’allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, che può essere trasmesso anche in anticipo in qualsiasi formato.

Pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori

La sezione VII dell’allegato III viene riscritta per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi che non sono filtratori e che sono raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. Gli operatori del settore alimentare devono rispettare requisiti di raccolta e manipolazione, e tali prodotti possono essere immessi sul mercato soltanto se accompagnati da autocontrolli effettuati dagli operatori che gestiscono aste ittiche, centri di spedizione o stabilimenti di trasformazione. In alcune ipotesi, se i dati dei programmi di monitoraggio ufficiali consentono la classificazione dei fondali, si applicano per analogia le disposizioni del capitolo II, parte A, per i pettinidi.

Tali prodotti possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto tramite asta ittica, centro di spedizione o stabilimento di trasformazione. Gli operatori devono inoltre informare l’autorità competente e, per i centri di spedizione, rispettare i requisiti pertinenti dei capitoli III e IV. Sono aggiornati anche gli obblighi documentali e di etichettatura, inclusa l’indicazione della zona di raccolta e del sistema di coordinate utilizzato.

Controlli ufficiali e deroga alla classificazione delle zone

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per allinearlo alla nuova formulazione dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625. La classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è più necessaria, in deroga all’articolo 18, paragrafo 6, anche per gli echinodermi che non sono filtratori, oltre che per pettinidi e gasteropodi marini, a condizione che le autorità competenti effettuino controlli ufficiali nelle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione.

I controlli devono verificare la conformità sia alle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui alla sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, sia ai requisiti specifici per i prodotti raccolti al di fuori delle zone classificate di cui al capitolo IX della medesima sezione.

Prodotti della pesca freschi: trasporto, conservazione e superchilling

La sezione VIII dell’allegato III è riformulata per tenere conto di tecniche di trasporto più moderne. I prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati possono essere trasportati e conservati in acqua refrigerata a bordo delle navi e, dopo lo sbarco, anche presso gli stabilimenti di acquacoltura fino all’arrivo a uno stabilimento a terra che svolga attività diverse dal trasporto e dalla selezionatura. È inoltre consentito il trasporto successivo in contenitori di polietilene a tre strati riempiti di acqua e ghiaccio, purché siano rispettate le condizioni specifiche previste.

Per i prodotti non distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente all’arrivo in uno stabilimento a terra, la norma richiede la conservazione sotto ghiaccio in strutture adeguate; per i prodotti freschi interi ed eviscerati è ammesso l’uso di contenitori di polietilene a tre strati con ghiaccio e acqua. Il ghiaccio deve essere reintegrato quando necessario, i contenitori devono essere puliti e integri, l’acqua deve restare il più possibile vicina a 0 °C e coprire tutti i pesci, mentre lo strato di ghiaccio deve coprire l’intera superficie dell’acqua.

Per i prodotti imballati, la refrigerazione deve avvicinarsi alla temperatura del ghiaccio fondente. Le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura e affettatura devono essere eseguite in modo igienico e senza esposizioni prolungate; i filetti e le trance devono essere confezionati e refrigerati quanto prima. I contenitori per la spedizione o la conservazione di prodotti freschi non imballati sotto ghiaccio devono consentire lo smaltimento dell’acqua di fusione senza contatto con il prodotto.

Trasporto dei prodotti della pesca: limiti di temperatura e durata

Nel capitolo VIII della sezione VIII, il trasporto dei prodotti della pesca freschi, dei prodotti decongelati non trasformati e dei prodotti cotti e refrigerati di crostacei e molluschi deve avvenire a una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione. Per i prodotti congelati, la temperatura deve rimanere stabile a non più di – 18 °C in ogni parte della massa, con eventuali brevi oscillazioni verso l’alto fino a 3 °C.

Per i prodotti freschi interi ed eviscerati trasportati in contenitori di polietilene a tre strati riempiti di acqua e ghiaccio, il ghiaccio deve essere presente per tutto il periodo di conservazione/trasporto, che deve avvenire a temperatura controllata e non può superare tre giorni. Se si utilizza il superchilling, il trasporto in scatole senza ghiaccio è consentito soltanto se le scatole indicano chiaramente che contengono prodotti sottoposti a superchilling; in tale caso la temperatura del prodotto deve restare tra – 0,5 e – 2 °C al centro e il trasporto/conservazione non può superare cinque giorni.

Uova: proroga del termine di commercializzazione e nuovo termine minimo di conservazione

La sezione X, capitolo I, viene modificata per portare a 28 giorni dalla data di deposizione il termine massimo entro il quale le uova devono essere consegnate al consumatore. La stessa soglia viene recepita come termine minimo di conservazione per le uova delle galline della specie Gallus gallus, secondo la definizione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Se il periodo di deposizione è indicato, il termine minimo di conservazione decorre dal primo giorno di tale periodo. La modifica risponde anche all’obiettivo di ridurre lo spreco alimentare nella distribuzione al dettaglio, senza abbassare il livello di sicurezza alimentare.

Prodotti altamente raffinati di origine animale

La sezione XVI è sostituita per chiarire quali prodotti di origine animale possono essere considerati "prodotti altamente raffinati" quando il trattamento delle materie prime elimina ogni rischio per la salute pubblica o animale. La lista comprende, tra gli altri, solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce, amminoacidi autorizzati come additivi alimentari, aromi alimentari autorizzati e derivati lipidici.

Le materie prime devono provenire da animali macellati e idonei al consumo umano dopo ispezione ante mortem e post mortem, oppure da prodotti della pesca conformi alla sezione VIII, oppure ancora da grassi fusi e ciccioli conformi alla sezione XII o da lana, se sottoposti ai trattamenti tecnici indicati. È espressamente vietato usare capelli umani come fonte per la fabbricazione di amminoacidi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto coordinato sulle modifiche al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento delegato (UE) 2019/624.

Disposizioni principali

Rettifica del certificato sanitario per la macellazione di pollame in azienda

Nella sezione II, capitolo VI, punto 7 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, si corregge il riferimento al certificato sanitario: il certificato di cui all’allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 deve accompagnare l’animale al macello o al laboratorio di sezionamento, oppure essere inviato in anticipo in qualsiasi formato.

Pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori

La sezione VII viene aggiornata per disciplinare i requisiti per la raccolta e l’immissione sul mercato di pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. Si chiarisce la necessità di autocontrolli, l’immissione sul mercato solo tramite asta ittica, centro di spedizione o stabilimento di trasformazione, gli obblighi informativi verso l’autorità competente e, per i centri di spedizione, il rispetto dei requisiti dei capitoli III e IV. Si adeguano inoltre il documento di registrazione e le relative note esplicative.

Deroga alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione

Nel regolamento delegato (UE) 2019/624, l’articolo 1, lettera a), punto v), è sostituito e l’articolo 11 è riscritto per prevedere che, in deroga all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria per pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi che non sono filtratori, purché le autorità competenti effettuino controlli ufficiali in asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione.

Prodotti della pesca freschi: acqua refrigerata, vaschette e superchilling

La sezione VIII è modificata per consentire il trasporto e la conservazione dei prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati in acqua refrigerata a bordo e dopo lo sbarco, nonché in contenitori di polietilene a tre strati riempiti di acqua e ghiaccio anche dopo l’arrivo al primo stabilimento a terra, alle condizioni previste. Viene definito il superchilling come abbassamento della temperatura tra il punto di congelamento iniziale e circa 1-2 °C al di sotto di tale punto, con trasporto in scatole senza ghiaccio consentito a condizioni specifiche, etichettatura chiara e limiti di temperatura e durata (non oltre cinque giorni).

Temperatura e conservazione dei prodotti della pesca

Per i prodotti della pesca freschi non imballati si conferma la conservazione sotto ghiaccio o, per i freschi interi ed eviscerati, in contenitori di polietilene a tre strati con ghiaccio e acqua; il ghiaccio deve essere reintegrato quando necessario e l’acqua deve restare vicina a 0 °C, coprendo tutti i pesci. I prodotti imballati devono essere refrigerati vicino alla temperatura del ghiaccio fondente. Il trasporto dei freschi interi ed eviscerati in contenitori con acqua e ghiaccio non può superare tre giorni; i congelati restano soggetti alla soglia di – 18 °C con tolleranze massime di 3 °C verso l’alto.

Uova: termine di consegna e termine minimo di conservazione

Nella sezione X, capitolo I, il termine per la consegna delle uova al consumatore è esteso da 21 a 28 giorni dalla data di deposizione. Per le uova delle galline Gallus gallus il termine minimo di conservazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 è fissato a non più di 28 giorni dalla deposizione; se è indicato il periodo di deposizione, il termine decorre dal primo giorno di tale periodo.

Prodotti altamente raffinati di origine animale

La sezione XVI è sostituita per definire una lista di prodotti altamente raffinati per i quali il trattamento delle materie prime deve eliminare ogni rischio per la salute pubblica o animale. Sono inclusi, tra gli altri, solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce, amminoacidi autorizzati come additivi alimentari, aromi alimentari autorizzati e derivati lipidici. Sono indicate anche le fonti ammesse delle materie prime e i processi tecnici richiesti per grassi fusi, ciccioli e lana; i capelli umani non possono essere usati per produrre amminoacidi.

Come è indicizzato

Materieigiene alimentareprodotti di origine animalecontrolli ufficialisicurezza alimentarepesca e molluschicoltura

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.