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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1493

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 della Commissione dell'8 settembre 2022 relativo all’autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 e Escherichia coli KCCM 80246 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, due forme di L-metionina prodotte mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ed Escherichia coli KCCM 80246 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base del parere favorevole dell’EFSA, con prescrizioni specifiche su etichettatura, condizioni d’uso, stabilità, controllo delle endotossine e protezione degli utilizzatori. L’atto stabilisce inoltre i metodi di analisi e fissa la scadenza dell’autorizzazione al 29 settembre 2032.

Autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ed Escherichia coli KCCM 80246 come additivo per mangimi per tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato/uso in alimentazione animale della L-metionina indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, con possibilità di somministrazione anche nell’acqua di abbeveraggio, alle condizioni tecniche e di sicurezza stabilite nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il periodo di autorizzazione termina il 29 settembre 2032. Non risultano esclusioni espresse oltre alle condizioni d’uso e ai requisiti di etichettatura, sicurezza e analisi previsti.

Autorizzazione della L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ed Escherichia coli KCCM 80246 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1493 della Commissione dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi per l’alimentazione animale. Sulla base della domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento del 2003 e del parere favorevole dell’EFSA del 23 marzo 2022, la Commissione autorizza la L-metionina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ed Escherichia coli KCCM 80246 per tutte le specie animali.

Base giuridica e valutazione scientifica

La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Dai considerando emerge che l’EFSA ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte. Per gli utilizzatori, l’EFSA ha escluso irritazione cutanea/oculare, sensibilizzazione cutanea e tossicità per inalazione nei due prodotti, ma ha evidenziato un rischio legato all’esposizione alle endotossine per inalazione nel prodotto con L-metionina ≥ 90%, imponendo quindi misure protettive adeguate.

Ambito dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza le sostanze specificate nell’allegato come additivi per mangimi appartenenti alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e consente anche la somministrazione nell’acqua di abbeveraggio, nel rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza stabilite nell’allegato.

Condizioni di composizione e utilizzo

L’allegato disciplina due forme del prodotto:

  • L-metionina con tenore minimo del 98,5% e umidità massima dello 0,5%, in polvere;
  • preparato di L-metionina con tenore minimo del 90% e umidità massima dello 0,5%, con altri aminoacidi ≤ 0,63%, anch’esso in polvere.

Per entrambe le forme il regolamento prevede che l’additivo possa essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio. La caratterizzazione della sostanza attiva richiama la fermentazione con i due ceppi batterici indicati, la formula chimica C5H11NO2S e il numero CAS 63-68-3.

Etichettatura, istruzioni e sicurezza degli utilizzatori

L’allegato impone un’avvertenza obbligatoria in etichetta per additivo e premiscele: in caso di supplementazione con L-metionina, soprattutto nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Le istruzioni per l’uso devono indicare:

  • le condizioni di conservazione;
  • la stabilità al trattamento termico;
  • la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Sul piano della tutela degli utilizzatori, il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione devono assicurare un’esposizione massima di 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se ciò non basta, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Metodi di analisi

L’allegato indica i metodi di controllo per la determinazione della metionina nei diversi matrici:

  • nell’additivo: "L-methionine monograph" del Food Chemical Codex e cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180;
  • nelle premiscele: EN ISO 17180 e cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) secondo il regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F;
  • nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) secondo il regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F;
  • nell’acqua: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS).

Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicabilità

La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 29 settembre 2032. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato, appartenenti alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivi per mangimi per l’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato.

Condizioni di utilizzo per tutte le specie animali

L’allegato prevede due voci di L-metionina: una con tenore minimo del 98,5% e umidità massima dello 0,5%, e una in forma di preparato con tenore minimo del 90% e umidità massima dello 0,5%, con altri aminoacidi ≤ 0,63%. In entrambi i casi l’additivo è destinato a tutte le specie animali e può essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio.

Obblighi di etichettatura e istruzioni d’uso

L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza che, in caso di supplementazione con L-metionina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

Prescrizioni su endotossine e protezione degli utilizzatori

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine pari a 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Caratterizzazione della sostanza attiva e metodi di analisi

La sostanza attiva è L-metionina prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 ed Escherichia coli KCCM 80246, formula chimica C5H11NO2S e numero CAS 63-68-3. Sono indicati specifici metodi analitici per la determinazione della L-metionina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nell’acqua, incluse le metodiche EN ISO 17180 e le procedure di cromatografia a scambio ionico richiamate dal regolamento (CE) n. 152/2009.

Durata dell’autorizzazione e entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina il 29 settembre 2032. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresanità animalesalute e sicurezza sul lavoromercato interno

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