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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1491

Regolamento (UE) 2022/1491 della Commissione dell'8 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 17 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’assetto UE degli IAS/IFRS recepito con il regolamento (CE) n. 1126/2008, limitatamente all’IFRS 17 "Contratti assicurativi". L’intervento recepisce una modifica dello IASB del dicembre 2021 che introduce un "classification overlay" facoltativo per migliorare la rappresentazione delle informazioni comparative alla prima applicazione di IFRS 17 e IFRS 9. La Commissione ritiene la modifica conforme ai criteri di adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’applicazione è consentita solo nel contesto della prima adozione congiunta dei due principi, con specifiche regole transitorie e informative.

Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 introducendo un aggiornamento dell’IFRS 17 "Contratti assicurativi" in materia di informazioni comparative alla prima applicazione congiunta di IFRS 17 e IFRS 9.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare a quelle che applicano per la prima volta l’IFRS 17 "Contratti assicurativi" e, contemporaneamente o in connessione, l’IFRS 9 "Strumenti finanziari". Riguarda le informazioni comparative relative ad attività finanziarie collegate a passività assicurative che non siano state rideterminate secondo l’IFRS 9. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la modifica è utilizzabile solo alla prima applicazione dell’IFRS 17 e dell’IFRS 9.

Modifica dell’IFRS 17 "Contratti assicurativi" in materia di informazioni comparative

Il regolamento interviene sul corpus degli IAS/IFRS adottati nell’Unione mediante il regolamento (CE) n. 1126/2008, aggiornando l’IFRS 17 "Contratti assicurativi" alla luce di una modifica pubblicata dallo IASB nel dicembre 2021. L’obiettivo è migliorare la qualità delle informazioni comparative nella fase di prima applicazione congiunta di IFRS 17 e IFRS 9, evitando effetti distorsivi legati a talune differenze di classificazione.

Contesto e ragioni dell’intervento

Secondo i considerando, l’IFRS 17 era già stato adottato dalla Commissione con il regolamento (UE) 2021/2036 e si applica dal 1° gennaio 2023, con possibilità di applicazione anticipata. La modifica successiva dello IASB introduce un meccanismo opzionale denominato "classification overlay", destinato a superare le differenze una tantum nelle informazioni comparative del precedente esercizio quando un’entità adotta per la prima volta insieme IFRS 17 e IFRS 9. La Commissione, previa consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group, ritiene che la modifica soddisfi i criteri di adozione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda le imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS adottati nell’Unione e, in particolare, le entità che applicano contemporaneamente per la prima volta IFRS 17 e IFRS 9. L’intervento si concentra sulle attività finanziarie collegate a passività assicurative e sulle relative informazioni comparative non rideterminate secondo l’IFRS 9. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Classification overlay: contenuto e condizioni di utilizzo

Il nuovo paragrafo C28A consente di applicare il classification overlay per presentare informazioni comparative su un’attività finanziaria quando le informazioni comparative non sono state rideterminate secondo l’IFRS 9. Tale mancata rideterminazione può dipendere dalla scelta dell’entità di non rideterminare esercizi precedenti oppure dal fatto che l’attività sia stata eliminata contabilmente nei periodi precedenti.

Il paragrafo C28B prescrive che le informazioni comparative siano presentate come se le regole di classificazione e valutazione dell’IFRS 9 fossero già state applicate, utilizzando informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di transizione. Il paragrafo C28C esclude, nell’ambito del classification overlay, l’obbligo di applicare la sezione 5.5 dell’IFRS 9 sulla riduzione di valore; se l’attività risulterebbe soggetta a tali regole ma l’entità non le applica per effetto del meccanismo opzionale, gli importi di impairment dell’esercizio precedente restano contabilizzati secondo IAS 39, altrimenti devono essere stornati.

Effetti contabili e informativa integrativa

Il paragrafo C28D dispone che l’eventuale differenza tra il precedente valore contabile dell’attività finanziaria e il valore contabile alla data di transizione, risultante dall’applicazione dei paragrafi C28B e C28C, sia rilevata negli utili portati a nuovo di apertura o in altra componente del patrimonio netto, a seconda dei casi.

Il paragrafo C28E impone all’entità di fornire informazioni qualitative sufficienti a consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere: la misura in cui il classification overlay è stato applicato, ad esempio se a tutte le attività finanziarie eliminate contabilmente nell’esercizio comparativo; se e in quale misura siano state applicate le disposizioni sulla riduzione di valore della sezione 5.5 dell’IFRS 9. Inoltre, l’applicazione di tali paragrafi è limitata alle informazioni comparative per gli esercizi compresi tra la data di transizione all’IFRS 17 e la data della prima applicazione dell’IFRS 17, e alla data di prima applicazione dell’IFRS 9 restano applicabili le ordinarie disposizioni transitorie di quest’ultimo principio.

Estensione ad attività finanziarie eliminate contabilmente

Il nuovo paragrafo C33A amplia l’ambito operativo del meccanismo: per le attività finanziarie eliminate contabilmente tra la data di transizione e la data di prima applicazione dell’IFRS 17, l’entità può applicare i paragrafi C28B-C28E per presentare le informazioni comparative come se fosse stato applicato il paragrafo C29. In tal caso, il classification overlay deve essere adattato al modo in cui l’entità prevede che l’attività sarebbe stata designata al momento della prima applicazione dell’IFRS 17.

Applicazione nel tempo ed entrata in vigore

L’articolo 2 limita espressamente la facoltà di applicazione della modifica alla prima applicazione dell’IFRS 17 e dell’IFRS 9. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato del regolamento 1126/2008

L’articolo 1 dispone l’inserimento, nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, delle modifiche all’IFRS 17 "Contratti assicurativi" riportate nell’allegato del regolamento, con aggiunta dei paragrafi C2A, C28A-C28E, C33A e del titolo precedente al paragrafo C28A.

Ambito del classification overlay

Il nuovo paragrafo C28A consente a un’entità che applica per la prima volta insieme IFRS 17 e IFRS 9 di applicare i paragrafi C28B-C28E per presentare informazioni comparative relative a un’attività finanziaria, quando tali informazioni non siano state rideterminate secondo l’IFRS 9.

Criteri di determinazione e trattamento della riduzione di valore

Il paragrafo C28B impone di presentare le informazioni comparative come se le regole di classificazione e valutazione dell’IFRS 9 fossero state applicate, usando informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di transizione. Il paragrafo C28C esonera dall’applicazione della sezione 5.5 dell’IFRS 9 sulla riduzione di valore; se il classification overlay è applicato, gli importi di impairment dell’esercizio precedente restano rilevati secondo IAS 39, altrimenti devono essere stornati.

Rilevazione degli effetti patrimoniali e informativa qualitativa

Secondo il paragrafo C28D, le differenze tra il precedente valore contabile e il valore contabile alla data di transizione derivanti dall’applicazione dei paragrafi C28B-C28C sono imputate agli utili portati a nuovo di apertura o ad altra componente di patrimonio netto. Il paragrafo C28E richiede informazioni qualitative sul grado di applicazione del classification overlay, sull’eventuale applicazione della sezione 5.5 dell’IFRS 9, limita l’uso dei paragrafi alle informazioni comparative tra data di transizione e prima applicazione dell’IFRS 17 e rinvia, alla data di prima applicazione dell’IFRS 9, alle relative disposizioni transitorie.

Estensione a attività finanziarie eliminate contabilmente

Il paragrafo C33A consente, per un’attività finanziaria eliminata contabilmente tra la data di transizione e la prima applicazione dell’IFRS 17, di applicare i paragrafi C28B-C28E per presentare le informazioni comparative come se fosse stato applicato il paragrafo C29, adeguando il classification overlay al modo in cui l’entità prevede che l’attività sarebbe designata ai sensi del paragrafo C29 alla data di prima applicazione dell’IFRS 17.

Facoltà di applicazione solo alla prima adozione

L’articolo 2 stabilisce che le imprese possono applicare la modifica soltanto alla prima applicazione dell’IFRS 17 e dell’IFRS 9 contemporaneamente.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebilancicontabilità internazionaleassicurazionimercati finanziari

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