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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1492

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1492 della Commissione dell'8 settembre 2022 relativo all’autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la L-valina prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321 come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché dell’efficacia come fonte di L-valina, con cautele specifiche per la tutela degli utilizzatori. Il testo fissa inoltre condizioni tecniche di impiego, indicazioni obbligatorie in etichetta, metodi di analisi e un termine finale di autorizzazione al 29 settembre 2032.

Autorizzazione dell’additivo per mangimi L-valina prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321 per tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso, etichettatura e requisiti di tutela degli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato/uso dell’additivo per mangimi L-valina prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321, destinato a tutte le specie animali. Copre l’additivo, le premiscele, le materie prime per mangimi, i mangimi composti e l’acqua di abbeveraggio; non disciplina altri additivi o altre sostanze. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. L’autorizzazione ha scadenza al 29 settembre 2032.

Autorizzazione della L-valina prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1492 della Commissione autorizza l’impiego della L-valina prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 27 gennaio 2022, pur prevedendo misure di tutela per gli utilizzatori in ragione dei possibili rischi connessi alla manipolazione del prodotto.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento, riguardava la L-valina prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321, da classificare nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi".

Nel parere scientifico citato, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non presenta effetti negativi per la salute degli animali, la sicurezza dei consumatori o l’ambiente. Ha inoltre riconosciuto l’additivo come fonte efficace dell’aminoacido essenziale L-valina nell’alimentazione animale, osservando che nei ruminanti l’efficacia richiede una protezione dalla degradazione ruminale. L’EFSA non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato e ha verificato i metodi analitici proposti dal laboratorio di riferimento.

Oggetto dell’autorizzazione

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali e si applica alle condizioni tecniche riportate nell’allegato stesso.

Specifiche tecniche dell’additivo

L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c371ii. La sostanza attiva è la L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metilbutanoico) prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321, con formula chimica C5H11NO2 e numero CAS 72-18-4.

La composizione dell’additivo deve presentare:

  • tenore minimo del 98% sulla sostanza secca;
  • tenore massimo di acqua dell’1,5%;
  • forma in polvere.

Condizioni di impiego

L’allegato precisa che l’additivo può essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio. Per i ruminanti, l’uso efficace presuppone la protezione della L-valina dalla degradazione ruminale, elemento già evidenziato nella valutazione EFSA.

Prescrizioni per etichettatura, istruzioni d’uso e tutela degli utilizzatori

Il regolamento introduce specifiche misure di protezione degli utilizzatori. In particolare, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali misure non bastano a ridurre il rischio a un livello accettabile, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale idonei, inclusi mezzi di protezione per vie respiratorie, pelle e occhi.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono inoltre indicare:

  • condizioni di conservazione;
  • stabilità al trattamento termico;
  • stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri.

Metodi di analisi e controllo

L’allegato specifica i metodi di analisi da utilizzare per l’identificazione e la quantificazione della sostanza:

  • per l’identificazione della L-valina nell’additivo: monografia "L-valine" del Food Chemical Codex;
  • per la quantificazione nell’additivo: cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS);
  • per la quantificazione nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: IEC-VIS, con rinvio al regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F;
  • per la quantificazione nell’acqua: IEC-VIS oppure IEC-VIS/FLD.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina il 29 settembre 2032. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

La L-valina prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321 è autorizzata come additivo per mangimi nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", per l’alimentazione di tutte le specie animali, alle condizioni indicate nell’allegato (articolo 1).

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

La Commissione fonda l’autorizzazione sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, e constata che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione dell’articolo 5. L’EFSA, nel parere del 27 gennaio 2022, ha concluso che, alle condizioni proposte, l’additivo non ha effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente; ha inoltre riconosciuto l’efficacia come fonte di L-valina essenziale.

Condizioni di impiego e somministrazione

L’additivo può essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio. Per i ruminanti, l’efficacia richiede che l’additivo sia protetto dalla degradazione ruminale, come evidenziato nel parere EFSA.

Specifiche del prodotto e identificazione

L’additivo è identificato con il numero 3c371ii. La sostanza attiva è L-valina (acido (2S)-2-ammino-3-metilbutanoico) prodotta da Escherichia coli CCTCC M2020321, formula chimica C5H11NO2, numero CAS 72-18-4. La composizione deve presentare un tenore minimo del 98% (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5%; il prodotto è in polvere.

Indicazioni obbligatorie per l’uso e l’etichettatura

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare l’avvertenza secondo cui, in caso di supplementazione con L-valina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali misure non riducono il rischio a un livello accettabile, l’uso richiede adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

Metodi di analisi

L’allegato indica i metodi di controllo: identificazione della L-valina nell’additivo secondo la monografia "L-valine" del Food Chemical Codex; quantificazione mediante cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS) per l’additivo, per premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti; per l’acqua di abbeveraggio sono ammessi IEC-VIS oppure IEC-VIS/FLD, con rinvio anche al regolamento (CE) n. 152/2009, allegato III, parte F.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina il 29 settembre 2032.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentaresanità e benessere animaleetichettatura dei mangimimercato interno

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