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Sentenza

Sentenza del 16/01/2023 n. 1038 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugna l'avviso di accertamento Ici per l'anno 2007 sostenendo che le aree erano state vincolate a parco e assoggettate a inedificabilità assoluta (L.R. Lazio n.14/2002) e che la delibera comunale n.53/2003 costituiva solo una manifestazione di intenti per un programma di compensazione edificatoria da perfezionare con un accordo di programma e successiva variante urbanistica. Di conseguenza non sussisteva al momento dell'avviso un diritto edificatorio effettivo sull'area di 'atterraggio' (mancava identificazione catastale, quantificazione delle volumetrie assegnate e pubblicazione dell'accordo), sicché veniva contestata la mancanza del presupposto di imponibilità, nonché l'arbitrarietà dei criteri di valutazione e l'applicabilità delle sanzioni in presenza di incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la delibera n.53/2003 costituisse fase preliminare e che il trasferimento del diritto edificatorio (compensazione) produce effetti impositivi solo dopo il perfezionamento della procedura prevista (accordo di programma ove previsto), con approvazione delle varianti urbanistiche e l'individuazione precisa delle aree e delle volumetrie mediante identificativi catastali. Poiché al momento dell'avviso non era perfezionata tale procedura e non era individuata l'area di atterraggio, mancava il presupposto impositivo; la sentenza impugnata è cassata e, nel merito, accolto l'originario ricorso introduttivo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.504 del 1992

    Gli artt. 1-3 definiscono il presupposto oggettivo e soggettivo dell'Ici (possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) e richiedono una qualita intrinseca del suolo (potenzialità edificatoria). L'art.11 è richiamato in relazione ai criteri di valutazione del valore imponibile; la Corte sottolinea che non può assoggettarsi a Ici ciò che è mera aspettativa di diritto edificatorio non ancora perfezionato.

  • L.R. Lazio n.14 del 2002

    Norma regionale che ha ampliato la perimetrazione del parco regionale e imposto vincoli di inedificabilità su talune aree; da tale vincolo deriva l'obbligo di compensazione edificatoria ma non il diritto imponibile fino a perfezionamento della procedura compensativa.

  • D.Lgs. n.267 del 2000 (TUEL)

    L'art.34 prevede l'accordo di programma quale atto necessario per la definizione e attuazione di interventi integrati; la Corte osserva che solo il perfezionamento e la pubblicazione dell'accordo (ove previsto) determinano le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e l'effetto sul diritto edificatorio.

  • D.Lgs. n.212 del 2000

    Richiamato in relazione a profili di procedimento tributario e onere della prova nelle controversie; la decisione evidenzia che l'ente impositore deve dimostrare il perfezionamento degli atti urbanistici che fondano l'imposizione.

  • D.Lgs. n.47 del 1997

    Norma sulle sanzioni tributarie; la ricorrente ha invocato l'inapplicabilità delle sanzioni per la presenza di incertezza normativa, principio che il Collegio ha ritenuto assorbito dalla pronuncia principale.

  • Costituzione

    Richiamati nel ricorso per una questione di legittimità costituzionale (parità di trattamento, tutela della proprietà, capacità contributiva), ma la Corte ha deciso sul piano interpretativo/di merito senza dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Massime di principio

  • La semplice delibera o manifestazione di intenti di un ente locale non è sufficiente a far sorgere il diritto edificatorio imponibile: l'assoggettamento a Ici di un'area destinata a ricevere volumetrie per compensazione richiede il perfezionamento della procedura (accordo di programma ove previsto), la approvazione delle varianti urbanistiche e l'identificazione catastale delle aree e delle volumetrie.
  • Distinguere compensazione e perequazione: il credito edificatorio di natura compensativa è un diritto separato e non reale (mera aspettativa) e non incide intrinsecamente sul terreno fino a perfezionamento; il diritto edificatorio di origine perequativa è invece qualità intrinseca del suolo e può essere assoggettato a imposta.
  • Onere probatorio: l'ente impositore deve dimostrare che gli atti urbanistici necessari per la nascita del diritto edificatorio sono stati effettivamente perfezionati e pubblicati; in assenza di tale prova, va escluso il presupposto impositivo.
  • Valutazione del valore imponibile: non sono utilizzabili parametri e valori riferiti a condizioni urbanistiche non reali o non perfezionate (es. valori riferiti a una situazione edificatoria che il terreno non possiede al momento dell'accertamento).
  • Sanzioni tributarie: in presenza di obiettive incertezze interpretative sulla normativa applicabile, l'applicazione di sanzioni può risultare inappropriata; la valutazione va fatta caso per caso.
  • Prassi consigliata per contribuenti in situazione analoga: verificare la pubblicazione e il contenuto dell'accordo di programma (Bollettino Ufficiale regionale), richiedere agli uffici comunali l'esibizione delle varianti PRG e degli identificativi catastali, eccepire la mancanza del presupposto di imponibilità e contestare la valutazione se basata su situazioni urbanistiche non reali.

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