Cassazione Penale, Sentenza n. 40696/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 12/03/2024 della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.P.R. 43/1973). Il ricorrente deduceva: carenza e manifesta illogicita della motivazione in ordine alla prova della provenienza estera del TLE (contestando la valorizzazione esclusiva dell'assenza del bollino del monopolio), richiesta di accertamenti ulteriori sui codici dei pacchetti; erronea applicazione e mancata valutazione dell'aggravante prevista dall'art. 291-ter d.P.R. 43/1973 (contestando la prova della terzieta del proprietario del veicolo noleggiato); vizio motivazionale sulla valutazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. Il ricorso sollecitava una rivalutazione delle prove e della logica economica prospettata dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero verifiche di merito non consentite in sede di legittimità e che la motivazione della Corte territoriale fosse puntuale e logicamente congrua. In particolare la Corte ha condiviso la valutazione che l'insieme delle risultanze (tipologie di marche non prodotte in Italia e assenza del bollino del monopolio) fosse idoneo a comprovare la provenienza estera e il mancato pagamento dei diritti di confine, e ha ritenuto fondata la qualificazione dell'aggravante per l'uso di un mezzo appartenente a terzi. È stata quindi confermata la responsabilità di Mello con rideterminazione della pena detentiva in anni 1 e mesi 4 di reclusione e conferma della sanzione pecuniaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. 43/1973
Norma che incrimina l'importazione, il trasporto, la detenzione e la vendita di tabacchi lavorati esteri introdotti nel territorio dello Stato senza il pagamento dei diritti di confine. La Corte ha ritenuto integrato il reato sulla base della tipologia della merce e dell'assenza del bollino del Monopolio, considerandolo prova idonea della natura estera e del mancato pagamento degli oneri.
art. 291-ter d.P.R. 43/1973
Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata
La circostanza aggravante è applicata quando il mezzo utilizzato è intestato a soggetto non imputato. Non è richiesta la prova dell'innocenza del proprietario; è sufficiente dimostrare la titolarità del mezzo in capo a terzi. La Corte ha ritenuto provata la terzietà del veicolo noleggiato e quindi integrata l'aggravante.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma sul vizio di motivazione della sentenza. Il ricorso ha invocato carenze motivazionali, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata e priva di manifesta illogicità.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma sul contenuto del dispositivo di sentenza e del contraddittorio nelle decisioni. Citata in relazione ai vizi di motivazione e travisamento della prova denunciati, la Corte ha ritenuto non sussistenti i profili impugnati.
art. 62-bis cod. pen. e art. 99 cod. pen.
Art. 62-bis (recidiva) e art. 99 (conseguenze della recidiva nella determinazione della pena). La Corte d'Appello ha valutato la rilevanza dei precedenti gravissimi e ripetuti del ricorrente, ritenendo fondata la recidiva e giustificata la limitazione dell'applicazione favorevole delle attenuanti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che limita l'estensione dei motivi di ricorso in Cassazione ove siano predeterminate le censure; citata in relazione ai limiti di ammissibilità e alla necessità di motivazione adeguata nel ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso. Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
art. 63 comma 4 cod. pen.
Richiamato nella valutazione sulle attenuanti innominate; la Corte ha ritenuto incompatibile l'applicazione piena delle attenuanti con il peso della recidiva e gli antecedenti dell'imputato.
Massime di principio
- In materia di contrabbando di tabacchi, l'assenza del bollino del Monopolio e la presenza di marche non prodotte in Italia possono costituire elementi sufficienti, se logicamente motivati, per ritenere la provenienza estera e il mancato pagamento dei diritti di confine.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le doglianze che richiedono una rivalutazione probatoria vengono dichiarate inammissibili se la motivazione di merito è congrua e priva di manifesta illogicita.
- L'aggravante prevista dall'art. 291-ter si concretizza quando il mezzo impiegato sia intestato a persona estranea al reato; è sufficiente provare la titolarità a terzi senza dover provare l'innocenza del proprietario.
- Per contestare efficacemente una qualificazione di contrabbando è necessario proporre censure specifiche e critiche sulla motivazione e sugli accertamenti compiuti in primo grado, non semplici ipotesi alternative o richieste di ulteriori attività istruttorie.
- La valutazione sulla recidiva tiene conto del numero, della gravità e della continuità dei precedenti: precedenti numerosi e recenti possono giustificare la esclusione o la limitazione delle attenuanti generiche.
- In sede di impugnazione in Cassazione è determinante la capacità del ricorrente di indicare puntualmente i profili di diritto e di motivazione non superati dal giudice di merito; motivi generici o meramente reiterativi sono, di norma, inammissibili.
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