Ordinanza n. 2300/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie uniche nazionali per l’ammissione a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026 e atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l’assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l’8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali e gli ulteriori atti della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, chiedendo anche l’ammissione al corso e ogni misura risarcitoria o conformativa ai sensi dell’art. 30 c.p.a. I ricorrenti, avendo conseguito una valutazione almeno pari a 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro, sono stati inseriti nella graduatoria in forza del D.M. n. 1115/2025, ma non hanno ottenuto una posizione utile per l’immatricolazione. Le censure hanno riguardato: l’illegittimità del mutamento sopravvenuto dei criteri di formazione della graduatoria e dei bonus di fascia; la lesione dell’affidamento, della par condicio, della ragionevolezza e della proporzionalità; l’asserita mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione dell’anonimato per le modalità di gestione dei codici identificativi, consegna e ritiro degli elaborati; la trasparenza della correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, i sinonimi ammessi e il funzionamento del sistema informatico; la difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo disponibile e la disomogeneità della didattica tra gli atenei; l’eccesso di delega e la violazione dei principi costituzionali, in particolare degli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost., anche in relazione all’esclusione dalla riforma delle università non statali e dei corsi in lingua inglese. È stata inoltre rilevata d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso collettivo per potenziali conflitti di interesse tra i ricorrenti collocati nella medesima sezione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora, riservando al merito le valutazioni più approfondite. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025 si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e introduca un sistema articolato per fasce, con bonus differenziati, volto a contemperare la copertura dei posti disponibili con la tutela dell’affidamento di chi aveva rispettato le regole originarie. I candidati con tre sufficienze secondo la disciplina iniziale restano preferiti rispetto a quelli ammessi in forza della disciplina sopravvenuta; la graduazione progressiva delle fasce è stata ritenuta non manifestamente irragionevole né sproporzionata. La valorizzazione del voto rifiutato al primo appello solo in caso di esito negativo al secondo è stata giudicata coerente con la natura degli esami di profitto e con l’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025. Poiché i ricorrenti sono stati ammessi alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, la loro mancata immatricolazione è stata ricondotta alla posizione non utile in graduatoria e non a un vizio della procedura. È stata inoltre rilevata l’assenza della prova di resistenza: i ricorrenti non hanno dimostrato che l’eliminazione del D.M. n. 1115/2025 o l’applicazione delle regole originarie avrebbe determinato una posizione utile. Le doglianze fondate su una diversa strategia di preparazione sono state ritenute ipotetiche e controfattuali. La mancata immediata assegnazione di tutti i posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, in ragione delle esigenze di continuità didattica del secondo semestre e della possibile destinazione dei posti a trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. Quanto all’anonimato, il TAR ha richiamato il principio per cui non ogni irregolarità formale determina l’illegittimità della procedura, ma soltanto una violazione non irrilevante idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione. Le allegazioni dei ricorrenti sono state ritenute ipotetiche e non supportate da elementi concreti, anche perché la correzione era informatizzata, le risposte corrette e i criteri erano predeterminati e l’abbinamento tra codici e identità avveniva dopo la correzione. Le questioni relative alla trasparenza della correzione e al sistema informatico sono state invece ritenute meritevoli di approfondimento istruttorio: il Ministero, CINECA e le università dovranno fornire documentati chiarimenti entro 40 giorni su risposte corrette, sinonimi, procedure e sistema di correzione, criteri valutativi e verbali. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato, in sede cautelare, vizi macroscopici, anche per l’esistenza di syllabus nazionali e prove identiche. Il TAR ha escluso, allo stato, l’eccesso di delega e il fumus delle questioni di costituzionalità, ritenendo non manifestamente irragionevole l’applicazione graduale della riforma alle diverse categorie di atenei e ai corsi in lingua inglese; ha inoltre rilevato il difetto di interesse diretto e attuale dei ricorrenti rispetto a discipline riguardanti corsi e atenei diversi. È stata ordinata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale, mediante pubblicazione sul sito del Ministero entro 20 giorni e deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti per complessivi euro 1.500,00 in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato; sono state compensate nei confronti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha rigettato l’istanza ritenendo insussistenti una prognosi favorevole sulle censure e il periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda di accertamento e condanna dell’amministrazione all’ammissione al corso e all’adozione delle misure conseguenti.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria; tale previsione sostiene la disciplina del recupero dei voti rifiutati.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione dalla riforma di università non statali e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva, allo stato, di adeguato fumus e di rilevanza concreta per i ricorrenti.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Richiamato quale base normativa della rilevazione del fabbisogno di professionisti sanitari e della programmazione dei posti.
artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.
Invocati dai ricorrenti; il TAR ha ritenuto non sufficientemente fondate, in sede cautelare, le relative questioni, valorizzando la discrezionalità legislativa e amministrativa nella programmazione degli accessi e l’esistenza di ragioni oggettive per l’applicazione graduale della riforma.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Posti a fondamento dell’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dell’elevato numero di controinteressati, con necessità di indicarne le generalità e di assicurare l’effettività del contraddittorio.
art. 99 c.p.a.
Non applicato nel dispositivo; la decisione richiama invece il principio elaborato dall’Adunanza plenaria in materia di anonimato.
Massime di principio
- In una procedura nazionale di accesso programmato, l’amministrazione può articolare la graduatoria in fasce con punteggi o bonus differenziati per valorizzare in modo progressivo situazioni diverse, purché siano mantenuti in posizione preferenziale i candidati che hanno rispettato le regole originarie e il sistema risulti coerente con gli obiettivi di copertura dei posti e di tutela dell’affidamento.
- La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non è di per sé illegittima quando interviene dopo lo svolgimento di prove identiche per tutti, non modifica programmi, modalità di esame o criteri di valutazione e disciplina soltanto la successiva valorizzazione dei risultati, salvaguardando la par condicio mediante criteri uniformi e ragionevoli.
- Il candidato che impugna una graduatoria deve fornire, anche in sede cautelare, la prova di resistenza, indicando concretamente in quale modo l’eliminazione dell’atto censurato o l’applicazione di criteri diversi avrebbe determinato una posizione utile; non è sufficiente una prospettazione ipotetica di diversa preparazione o di diverso comportamento.
- La violazione del principio di anonimato comporta l’illegittimità della procedura solo quando l’irregolarità sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; una mera possibilità astratta di conoscenza dell’identità del candidato, non collegata a una fase nella quale tale conoscenza possa alterare il risultato, non è sufficiente.
- Nelle procedure selettive con correzione informatizzata, risposte corrette e criteri di valutazione predeterminati, l’allegazione di un possibile collegamento tra codici identificativi e candidati deve essere accompagnata dalla dimostrazione di una concreta possibilità di favoritismo o alterazione del punteggio.
- Quando la domanda cautelare investe l’intero impianto di una procedura nazionale e l’eventuale accoglimento delle censure comporterebbe la caducazione della graduatoria con effetti generalizzati, non è coerente disporre la sola ammissione in sovrannumero, poiché tale misura presuppone la conservazione degli effetti della procedura; inoltre, l’ammissione plurima può essere negata per l’incidenza sull’organizzazione e sulla continuità didattica.
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